CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49065/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 2..‘10k)13 letto il ricorso proposto nell'interesse dii2ithounilAbdelhak avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché unicamente afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle generiche benché la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( dando in particolare rilievo al contegno processuale del ricorrente, anche per questo non meritevole delle attenuanti invocate) che la difesa omette di criticare, peraltro, con la dovuta specificità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.