CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 25134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nelreato di rapina impropria tentata anziché consumata, risulta meramenteriproduttivo di rilievi in fatto già oggetto della corrispondente doglianza di appelloe già correttamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, ribadendo iconsolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia (si vedano lepagg. 5 e 6, ove si è sottolineato il pieno compimento della sottrazione dellamerce e come l’intervento del proprietario avesse impedito solo il definitivoimpossessamento della refurtiva, elemento non richiesto ai fini dellaconsumazione della fattispecie di rapina impropria), in ciò facendo correttaapplicazione della costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai finidella consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte,Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 14305del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010,Pistola, Rv. 248611 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]