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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05372/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 ottobre 2020, che ne ha confermato la condanna per I delitto di peculato, per aver indebitamente utilizzato per scopi personali delle carte di pagamento di carburante, delle quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio di assistente della Polizia penitenziaria con mansioni di autista.

La sentenza si fonda essenzialmente su due relazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio, sottoscritte dall'imputato ed acquisite a norma dell'art. 237, cod. proc. pen., nonché su una testimonianza, ritenuta di riscontro, resa dal suo collega Accardi.

2. Con un unico ma articolato motivo, la difesa ricorrente deduce la violazione degli artt. 63, 192 e 237, cod. proc. pen., nonché un vizio di motivazione della sentenza, anzitutto rispetto alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l'atto d'appello, al fine dell'esecuzione di una perizia sul personal computer in uso al comandante del reparto.

Detta richiesta era volta a dimostrare che tali relazioni, in realtà, erano state redatte da quest'ultimo ed erano state il frutto di veri e propri interrogatori, con l'effetto di non poter essere acquisite agli atti del dibattimento, poiché raccolte in violazione dell'art. 63, cod. proc. pen..

La risposta della Corte d'appello, che ha escluso la rilevanza del dispositivo con il quale tali documenti fossero stati redatti, quale che esso fosse, e che ha pertanto respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento, sarebbe inconferente.

Inoltre, non potrebbe costituire elemento di riscontro la testimonianza dell'Accardi, poiché neutralizzata da quella di segno differente di un altro collega, tale Romanzi, senza che la sentenza abbia spiegato perché l'una fosse da preferire all'altra.

3. Il Procuratore generale ed il difensore ricorrente hanno rassegnato conclusioni scritte, chiedendo, rispettivamente, di dichiarare inammissibile il ricorso e di accoglierlo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto.

2. Esso muove dal presupposto che alle ammissioni del Pasquazi sia stata data la veste formale di "relazioni" autografe, quando in realtà si sia trattato di dichiarazioni da lui rese nel corso di vere e proprie escussioni da parte dei suoi superiori.

Sul punto, occorre un preliminare inciso.Sostiene la difesa che, all'atto di raccogliere le dichiarazioni dell'odierno ricorrente, il suo comandante di reparto abbai agito quale ufficiale di polizia giudiziaria e nell'esercizio di tale specifica funzione, con conseguente applicabilità dell'art. 63, cod. proc. pen., ed inutilizzabilità di quelle dichiarazioni nel processo contro il loro autore.

In realtà, a sostegno di tale suo assunto, la difesa non allega alcun dato formale, talché nulla consente di escludere che l'ipotetica escussione dell'interessato da parte del suo superiore si collocasse, per esempio, all'interno di un procedimento disciplinare o, comunque, di natura esclusivamente amministrativa.

V'è, però, che, anche in questo caso, l'effetto non sarebbe cambiato.

Sollecitata dalla Corte costituzionale con un quesito pregiudiziale (ord. 10 maggio 2019, n. 117), la Corte di giustizia U.E., con sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, Consob, ha infatti affermato, anzitutto, che il diritto al silenzio risulta violato, qualora un soggetto sottoposto a indagini o a processo sia minacciato dalla possibile irrogazione di sanzioni, per il caso in cui si rifiuti di deporre, con il rischio che, per sottrarsi a questa misura, sia costretto a offrire un contributo dichiarativo.

Ma ha pure specificato che, sebbene, in linea generale, nell'àmbito di un accertamento di natura meramente amministrativa, sia possibile esigere dall'interessato un contributo collaborativo anche contra se, ciò non è consentito in tutti quei casi in cui gli elementi raccolti dall'autorità procedente siano comunque suscettibili di essere impiegati in sede penale.

Pertanto, semmai fosse dimostrato che non di vere e proprie relazioni si sia trattato, bensì di dichiarazioni rese in un contesto procedimentale di acquisizione, non sarebbe stato comunque sufficiente, al fine di escluderne il divieto di utilizzazione nel processo, la circostanza per cui esse fossero state raccolte nell'àmbito di un procedimento amministrativo.

3. Tanto premesso, l'elemento di debolezza del ricorso risiede piuttosto nel fatto che l'assunto della diversa natura di quelle "relazioni" non è sorretto da specifici e concludenti dati probatori e che, inoltre, l'impugnazione non si cimenta in un confronto critico con gli argomenti utilizzati da entrambi i giudici di merito per qualificare quei documenti come tali.

E, in effetti, il percorso seguìto da quei giudici non presenta affatto evidenti salti logici, perciò sottraendosi a censura in questa sede.

Anzi, le circostanze valorizzate in sentenza - ed in particolare il fatto che l'imputato non abbia mai disconosciuto il contenuto di tali relazioni, né abbia mai riferito di essere stato coartato, e, inoltre, abbia reso la seconda di esse a distanza di un mese dalla prima, pur avendo avuto la possibilità, in tale tempo intermedio, di consultarsi con un legale - offrono un robusto sostegno logico alla decisione impugnata e, di conseguenza, anche al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria.

Come osservato dalla Corte d'appello, infatti, la concludenza probatoria di un tale complessivo contegno dell'interessato giammai avrebbe potuto essere sterilizzata dalla circostanza per cui quegli scritti fossero stati materialmente redatti con il computer del comandante di reparto, quand'anche verificata (sebbene mai personalmente allegata dall'interessato).

E una tale trama argomentativa resiste anche a voler prescindere dal conforto rinvenuto da quei giudici nella deposizione del teste Accardi (che ha riferito di aver visto il proprio collega Pasquazi consegnare in due occasioni la carta carburante non alla sera, allo scadere cioè del turno di servizio, bensì il mattino seguente).

Non può avere alcun rilievo decisivo, pertanto, la testimonianza di un terzo collega, che si assume divergente, ed il cui contenuto, peraltro, non risulta dalla sentenza impugnata né viene richiamato testualmente nel ricorso o documentato attraverso l'allegazione a quest'ultimo del relativo atto istruttorio, perciò sottraendosi al vaglio del giudice di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen..

Trattandosi di imputato dipendente di un'amministrazione pubblica, vanno disposte le comunicazioni alla stessa, a norma dell'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Roma del 14 ottobre 2020, che ne ha confermato la condanna per I delitto di peculato, per aver indebitamente utilizzato per scopi personali delle carte di pagamento di carburante, delle quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio di assistente della Polizia penitenziaria con mansioni di autista. La sentenza si fonda essenzialmente su due relazioni, di contenuto sostanzialmente confessorio, sottoscritte dall'imputato ed acquisite a norma dell'art. 237, cod. proc. pen., nonché su una testimonianza, ritenuta di riscontro, resa dal suo collega Accardi. 2. Con un unico ma articolato motivo, la difesa ricorrente deduce la violazione degli artt. 63, 192 e 237, cod. proc. pen., nonché un vizio di motivazione della sentenza, anzitutto rispetto alla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata con l'atto d'appello, al fine dell'esecuzione di una perizia sul personal computer in uso al comandante del reparto. Detta richiesta era volta a dimostrare che tali relazioni, in realtà, erano state redatte da quest'ultimo ed erano state il frutto di veri e propri interrogatori, con l'effetto di non poter essere acquisite agli atti del dibattimento, poiché raccolte in violazione dell'art. 63, cod. proc. pen.. La risposta della Corte d'appello, che ha escluso la rilevanza del dispositivo con il quale tali documenti fossero stati redatti, quale che esso fosse, e che ha pertanto respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento, sarebbe inconferente. Inoltre, non potrebbe costituire elemento di riscontro la testimonianza dell'Accardi, poiché neutralizzata da quella di segno differente di un altro collega, tale Romanzi, senza che la sentenza abbia spiegato perché l'una fosse da preferire all'altra. 3. Il Procuratore generale ed il difensore ricorrente hanno rassegnato conclusioni scritte, chiedendo, rispettivamente, di dichiarare inammissibile il ricorso e di accoglierlo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e dev'essere, perciò, respinto. 2. Esso muove dal presupposto che alle ammissioni del Pasquazi sia stata data la veste formale di "relazioni" autografe, quando in realtà si sia trattato di dichiarazioni da lui rese nel corso di vere e proprie escussioni da parte dei suoi superiori. Sul punto, occorre un preliminare inciso.Sostiene la difesa che, all'atto di raccogliere le dichiarazioni dell'odierno ricorrente, il suo comandante di reparto abbai agito quale ufficiale di polizia giudiziaria e nell'esercizio di tale specifica funzione, con conseguente applicabilità dell'art. 63, cod. proc. pen., ed inutilizzabilità di quelle dichiarazioni nel processo contro il loro autore. In realtà, a sostegno di tale suo assunto, la difesa non allega alcun dato formale, talché nulla consente di escludere che l'ipotetica escussione dell'interessato da parte del suo superiore si collocasse, per esempio, all'interno di un procedimento disciplinare o, comunque, di natura esclusivamente amministrativa. V'è, però, che, anche in questo caso, l'effetto non sarebbe cambiato. Sollecitata dalla Corte costituzionale con un quesito pregiudiziale (ord. 10 maggio 2019, n. 117), la Corte di giustizia U.E., con sentenza del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, Consob, ha infatti affermato, anzitutto, che il diritto al silenzio risulta violato, qualora un soggetto sottoposto a indagini o a processo sia minacciato dalla possibile irrogazione di sanzioni, per il caso in cui si rifiuti di deporre, con il rischio che, per sottrarsi a questa misura, sia costretto a offrire un contributo dichiarativo. Ma ha pure specificato che, sebbene, in linea generale, nell'àmbito di un accertamento di natura meramente amministrativa, sia possibile esigere dall'interessato un contributo collaborativo anche contra se, ciò non è consentito in tutti quei casi in cui gli elementi raccolti dall'autorità procedente siano comunque suscettibili di essere impiegati in sede penale. Pertanto, semmai fosse dimostrato che non di vere e proprie relazioni si sia trattato, bensì di dichiarazioni rese in un contesto procedimentale di acquisizione, non sarebbe stato comunque sufficiente, al fine di escluderne il divieto di utilizzazione nel processo, la circostanza per cui esse fossero state raccolte nell'àmbito di un procedimento amministrativo. 3. Tanto premesso, l'elemento di debolezza del ricorso risiede piuttosto nel fatto che l'assunto della diversa natura di quelle "relazioni" non è sorretto da specifici e concludenti dati probatori e che, inoltre, l'impugnazione non si cimenta in un confronto critico con gli argomenti utilizzati da entrambi i giudici di merito per qualificare quei documenti come tali. E, in effetti, il percorso seguìto da quei giudici non presenta affatto evidenti salti logici, perciò sottraendosi a censura in questa sede. Anzi, le circostanze valorizzate in sentenza - ed in particolare il fatto che l'imputato non abbia mai disconosciuto il contenuto di tali relazioni, né abbia mai riferito di essere stato coartato, e, inoltre, abbia reso la seconda di esse a distanza di un mese dalla prima, pur avendo avuto la possibilità, in tale tempo intermedio, di consultarsi con un legale - offrono un robusto sostegno logico alla decisione impugnata e, di conseguenza, anche al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Come osservato dalla Corte d'appello, infatti, la concludenza probatoria di un tale complessivo contegno dell'interessato giammai avrebbe potuto essere sterilizzata dalla circostanza per cui quegli scritti fossero stati materialmente redatti con il computer del comandante di reparto, quand'anche verificata (sebbene mai personalmente allegata dall'interessato). E una tale trama argomentativa resiste anche a voler prescindere dal conforto rinvenuto da quei giudici nella deposizione del teste Accardi (che ha riferito di aver visto il proprio collega Pasquazi consegnare in due occasioni la carta carburante non alla sera, allo scadere cioè del turno di servizio, bensì il mattino seguente). Non può avere alcun rilievo decisivo, pertanto, la testimonianza di un terzo collega, che si assume divergente, ed il cui contenuto, peraltro, non risulta dalla sentenza impugnata né viene richiamato testualmente nel ricorso o documentato attraverso l'allegazione a quest'ultimo del relativo atto istruttorio, perciò sottraendosi al vaglio del giudice di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen.. Trattandosi di imputato dipendente di un'amministrazione pubblica, vanno disposte le comunicazioni alla stessa, a norma dell'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma,
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