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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30943/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 1°/5/1973 avverso la sentenza del 14/11/2023 del Tribunale di Patti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con motivi nuovi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Patti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] non punibile, quanto alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., per particolare tenuità del fatto.

2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'Olivieri fosse subentrato nella concessione demaniale intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], sebbene ciò non fosse mai accaduto, non risultando al riguardo la necessaria autorizzazione dell'autorità competente.

La presenza dell'imputato sul posto, valorizzata nella sentenza, troverebbe invece spiegazione nel fatto che lo stesso sarebbe il titolare della licenza per il chiosco bar, che non comporterebbe affatto anche la gestione del lido.

In assenza di prova circa l'autore dell'occupazione demaniale illecita, quindi, l'imputato non avrebbe potuto esser ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio; specie, peraltro, in presenza di attrezzature - poste proprio nell'area di cui alla contestazione - che non avrebbero alcuna attinenza con il chiosco bar gestito dall'Olivieri.

Questi argomenti sono stati ribaditi a titolo di motivi aggiunti, con apposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. L'atto di appello - che può essere convertito in ricorso per cassazione, denunciando, di fatto, la carenza o la manifesta illogicità della motivazione - risulta manifestamente infondato.

4. Il Tribunale, infatti, ha esaminato cori precisione le risultanze istruttorie, peraltro pacifiche, ed ha offerto delle stesse una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, quindi non censurabile in questa sede.

In particolare, è stato evidenziato che: a) al momento dell'arrivo degli operanl:i nel lido, sul posto era presente proprio l'Olivieri, che si era qualificato come titolare dell'attività; b) tale Gelati, titolare dal 2014 della concessione, nel dicembre 2019 aveva presentato una richiesta di subingresso nel godimento della licenza (in favore proprio dell'appellante) che, al momento, non era stata ancora formalizzata dall'ente regionale.

In forza di questi elementi, il Tribunale ha quindi concluso che, nonostante la cessione della gestione dell'attività non fosse stata ancora formalizzata, l'Olivieri era di fatto già subentrato nella gestione stessa, peraltro presentandosi proprio con tale qualifica; si tratta - ribadisce i I Collegio - di una motivazione priva di evidenti vizi logici e connotata da una adeguata lettura del materiale probatorio, quindi non censurabile da parte della Corte di legittimità.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Me) il 1°/5/1973 avverso la sentenza del 14/11/2023 del Tribunale di Patti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con motivi nuovi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Patti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] non punibile, quanto alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., per particolare tenuità del fatto. 2. Propone appello, poi convertito in ricorso per cassazione, lo stesso imputato, chiedendo l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'Olivieri fosse subentrato nella concessione demaniale intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], sebbene ciò non fosse mai accaduto, non risultando al riguardo la necessaria autorizzazione dell'autorità competente. La presenza dell'imputato sul posto, valorizzata nella sentenza, troverebbe invece spiegazione nel fatto che lo stesso sarebbe il titolare della licenza per il chiosco bar, che non comporterebbe affatto anche la gestione del lido. In assenza di prova circa l'autore dell'occupazione demaniale illecita, quindi, l'imputato non avrebbe potuto esser ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio; specie, peraltro, in presenza di attrezzature - poste proprio nell'area di cui alla contestazione - che non avrebbero alcuna attinenza con il chiosco bar gestito dall'Olivieri. Questi argomenti sono stati ribaditi a titolo di motivi aggiunti, con apposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. L'atto di appello - che può essere convertito in ricorso per cassazione, denunciando, di fatto, la carenza o la manifesta illogicità della motivazione - risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale, infatti, ha esaminato cori precisione le risultanze istruttorie, peraltro pacifiche, ed ha offerto delle stesse una motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta, quindi non censurabile in questa sede. In particolare, è stato evidenziato che: a) al momento dell'arrivo degli operanl:i nel lido, sul posto era presente proprio l'Olivieri, che si era qualificato come titolare dell'attività; b) tale Gelati, titolare dal 2014 della concessione, nel dicembre 2019 aveva presentato una richiesta di subingresso nel godimento della licenza (in favore proprio dell'appellante) che, al momento, non era stata ancora formalizzata dall'ente regionale. In forza di questi elementi, il Tribunale ha quindi concluso che, nonostante la cessione della gestione dell'attività non fosse stata ancora formalizzata, l'Olivieri era di fatto già subentrato nella gestione stessa, peraltro presentandosi proprio con tale qualifica; si tratta - ribadisce i I Collegio - di una motivazione priva di evidenti vizi logici e connotata da una adeguata lettura del materiale probatorio, quindi non censurabile da parte della Corte di legittimità. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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