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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26305/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 25 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO e Antonino CHIRCO, concedendo le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, e rideterminando la pena inflitta ai medesimi in anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 e 14 L. 497/1974.

2. [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato sul presupposto che il "il servizio a cui il Chirco aveva adibito il Tumbarello dovesse essere armato" senza considerare l'ipotesi di una "semplice responsabilità contrattuale da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Campobello", ed in assenza di prove dirette che il Tamburello avesse effettivamente svolto detto servizio.

3. Ricorre a sua volta Antonino CHIRCO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva: sul presupposto infatti, rilevato dalla stessa Corte d'Appello di Palermo, che l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recasse una firma illeggibile, risultava illogica la decisione della Corte territoriale di non ammettere la prova testimoniale, richiesta dalla difesa, di [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e dotata a sua volta di potere di firma e decisionale.

Osserva il ricorrente come le argomentazioni addotte dalla Corte di appello a dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria sono incomplete.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.

4. Entrambi i ricorrenti hanno depositato, per il tramite delle rispettive difese, conclusioni scritte con le quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi fondati con riferimento all'affermazione della colpevolezza degli imputati, restando così assorbito l'esame dell'ulteriore doglianza difensiva avanzata dalla difesa Chirco con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva,

2. È opportuno per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso di legittimità riportare la ricostruzione del fatto come ritenuta dai giudici del merito.

Dall'esame degli ordini di servizio della società [OSCURATO:PERSONA] del 5 e del 6 dicembre 2012 emergeva che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e datore di lavoro della guardia particolare giurata [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO, adibiva quest'ultimo all'espletamento di un servizio di vigilanza armata da effettuarsi il 6 dicembre 2012 presso il depuratore comunale di Campobello di Mazara; Tumbarello a quella data aveva tuttavia il porto d'arma scaduto, circostanza di cui il Chirco era certamente consapevole dal momento che era stato lui a presentare la domanda per il rinnovo.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] emetteva fattura per il servizio svolto, facendo esplicito riferimento ad un servizio di vigilanza armata.

3. Ebbene, nei giudizi di merito non è stato possibile accertare se il servizio fosse stato svolto e se esso fosse effettivamente armato.

Il costrutto accusatorio si fonda infatti esclusivamente sulla verifica cartolare rappresentata dall'ordine di servizio del Chirco e sulla successiva fattura.

Coglie tuttavia nel segno la censura difensiva, sollevata da entrambi i ricorrenti, e che non ha avuto una risposta soddisfacente da parte della Corte di appello, circa il mancato riscontro dell'effettività del servizio svolto.

E' infatti pacifico che nessuna verifica, in loco, fosse stata effettuata né dalla Guardia di Finanza né dai [OSCURATO:PERSONA] circa l'effettivo possesso dell'arma da parte del Tumbarello nel corso del suo servizio: il porto d'arma si desume esclusivamente dall'ordine di servizio che prevedeva una guardia armata.

In tale contesto ricostruttivo è dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale non emendabile, tale da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (secondo il principio espresso da Sez.

U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099 e costantemente ripreso nelle decisioni successive di questa Corte). 4.Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 15 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Palermo, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 25 ottobre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO e Antonino CHIRCO, concedendo le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, e rideterminando la pena inflitta ai medesimi in anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110 c.p., 12 e 14 L. 497/1974. 2. [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la contraddittorietà della motivazione avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato sul presupposto che il "il servizio a cui il Chirco aveva adibito il Tumbarello dovesse essere armato" senza considerare l'ipotesi di una "semplice responsabilità contrattuale da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Campobello", ed in assenza di prove dirette che il Tamburello avesse effettivamente svolto detto servizio. 3. Ricorre a sua volta Antonino CHIRCO, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva: sul presupposto infatti, rilevato dalla stessa Corte d'Appello di Palermo, che l'ordine di servizio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] recasse una firma illeggibile, risultava illogica la decisione della Corte territoriale di non ammettere la prova testimoniale, richiesta dalla difesa, di [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e dotata a sua volta di potere di firma e decisionale. Osserva il ricorrente come le argomentazioni addotte dalla Corte di appello a dimostrazione della fondatezza dell'ipotesi accusatoria sono incomplete. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 4. Entrambi i ricorrenti hanno depositato, per il tramite delle rispettive difese, conclusioni scritte con le quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi fondati con riferimento all'affermazione della colpevolezza degli imputati, restando così assorbito l'esame dell'ulteriore doglianza difensiva avanzata dalla difesa Chirco con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva, 2. È opportuno per una migliore comprensione dei motivi posti a base del ricorso di legittimità riportare la ricostruzione del fatto come ritenuta dai giudici del merito. Dall'esame degli ordini di servizio della società [OSCURATO:PERSONA] del 5 e del 6 dicembre 2012 emergeva che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] e datore di lavoro della guardia particolare giurata [OSCURATO:PERSONA] TAMBURELLO, adibiva quest'ultimo all'espletamento di un servizio di vigilanza armata da effettuarsi il 6 dicembre 2012 presso il depuratore comunale di Campobello di Mazara; Tumbarello a quella data aveva tuttavia il porto d'arma scaduto, circostanza di cui il Chirco era certamente consapevole dal momento che era stato lui a presentare la domanda per il rinnovo. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] emetteva fattura per il servizio svolto, facendo esplicito riferimento ad un servizio di vigilanza armata. 3. Ebbene, nei giudizi di merito non è stato possibile accertare se il servizio fosse stato svolto e se esso fosse effettivamente armato. Il costrutto accusatorio si fonda infatti esclusivamente sulla verifica cartolare rappresentata dall'ordine di servizio del Chirco e sulla successiva fattura. Coglie tuttavia nel segno la censura difensiva, sollevata da entrambi i ricorrenti, e che non ha avuto una risposta soddisfacente da parte della Corte di appello, circa il mancato riscontro dell'effettività del servizio svolto. E' infatti pacifico che nessuna verifica, in loco, fosse stata effettuata né dalla Guardia di Finanza né dai [OSCURATO:PERSONA] circa l'effettivo possesso dell'arma da parte del Tumbarello nel corso del suo servizio: il porto d'arma si desume esclusivamente dall'ordine di servizio che prevedeva una guardia armata. In tale contesto ricostruttivo è dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale non emendabile, tale da comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (secondo il principio espresso da Sez. U n. 42756 del 30.10.2003, rv 226099 e costantemente ripreso nelle decisioni successive di questa Corte). 4.Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 15 marzo
Sentenza Cassazione n. 26305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris