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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12630/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I sentite le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria scritta in atti e conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. -, Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle richieste del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse del terzo interessato, ed avente diritto alla restituzione dei beni, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di Isca sullo Ionio, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in ordine al delitto di cui all'art. 476 cod. pen., ascritto a carico di ignoti, e insistente su alcune apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali.

2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché il decreto genetico sarebbe nullo per mancata indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo ed azione, e la conseguente omessa descrizione anche sommaria dei fatti costituenti reato.

Tale mancata indicazione della condotta penalmente rilevante renderebbe il decreto privo del presupposto indefettibile per la valutazione del nesso di strumentalità della res con il reato contestato.

Il Tribunale sul punto, investito della domanda di riesame, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'indicazione, nel decreto del G.I.P., dell'articolo del Codice penale pretesa mente violato, ed avrebbe operato una non consentita etero-integrazione del decreto genetico, non potendosi porre rimedio all'omissione assoluta delle prescritte indicazioni, peraltro errando nell'affermare l'esistenza di verbali di contravvenzioni amministrative "falsi" senza indicare, per il dispositivo installato nel comune di Stalettì, l'atto, il soggetto agente, e la condotta di falsificazione materiale rilevanti nel caso di specie.

Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido il rinvio per relationem alla C.N.R. della [OSCURATO:PERSONA], poiché non solo non sarebbe stata allegata al decreto genetico ma sarebbe stata persino ostesa solo dopo la presentazione del gravame, e risulterebbe inoltre incongrua a supportare un'imputazione per il reato di cui all'art. 476 cod. pen. poiché la stessa conterrebbe l'indicazione di fatti determinati diversi che avrebbero condotto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di differenti fattispecie di delitto.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché sarebbe stato ritenuto integrato il fumus commissi delicti del falso materiale muovendo da presupposti del tutto erronei ed estranei alla contestazione.

Infatti, in conformità con la consolidata 2giurisprudenza di legittimità sul punto, il sistema sequestrato al Comune di Isca sullo Ionio non procederebbe all'accertamento autonomo dell'infrazione, ma si limiterebbe a segnalare una possibile infrazione quale ausilio all'operatore, al quale rimarrebbe demandato di verificare in banca dati la regolarità del veicolo o meno, procedendo se del caso alla contestazione previo invito al trasgressore della presentazione dei documenti di cui all'art. 180, comma 8, cod. strada.

Non potrebbe poi ritenersi individuata una condotta di falso nell'indicazione a fondamento giustificativo della contestazione differita di una norma prevista invece per le contestazioni immediate, poiché ciò atterrebbe al più a un eventuale vizio della procedura amministrativa, e non alla falsità degli atti, la cui natura genuina escluderebbe il falso materiale, e il cui contenuto, in cui gli operatori attesterebbero correttamente la procedura seguita, escluderebbe il falso ideologico.

Il tribunale avrebbe poi genericamente affermato l'illiceità penale della condotta del Comune, estendendo così la responsabilità penale all'ente locale nel suo complesso in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in luogo di individuare l'atto falso e l'autore materiale di esso.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale per mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora, poiché a seguito dell'eccezione difensiva volta ad evidenziare lo spegnimento delle apparecchiature, avvenuta ben prima dell'emissione della richiesta del Pubblico Ministero, il tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va ricordato preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa, tali da integrare la nullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (si veda, sul punto, ex multis, Sez.

U del 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv 226710).

33. È noto che, secondo un prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165; Sez.3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv.286439), «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016).

È stato, infatti, osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vena, Rv. 288674); in questo alveo e sia pure sotto il diverso profilo dell'interesse ad impugnare, si è osservato in materia di misure di prevenzione che il terzo intestatario dei beni confiscati ha l'interesse concreto ad impugnare se, assolvendo il corrispondente onere di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando la fittizietà dell'intestazione: infatti, se il giudice accogliesse la corrispondente deduzione, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, ma al terzo intestatario (Sez. 1, n. 35669 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Jelmoni, non mass. sul punto).

Ed invero, come ricordato in motivazione dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300, sempre nella materia delle misure di prevenzione ma con riferimento all'affine questione del terzo estraneo che intenda rivendicare di essere proprietario del bene in vinculis, la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che nel caso di specie è rappresentata dalla titolarità delle cose in sequestro e dalla propria estraneità alla commissione del reato sulla cui base esso è stato disposto.

Si è inoltre sottolineato che non solo tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la 4legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura, ma anche che se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all'inammissibilità per essere i motivi aspecifici poiché questi, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà in grado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi che pertengono alla sfera dell'indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilità del bene a se stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165).

Altro, recente indirizzo esegetico ha invece affermato che, in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bne sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenza del "fumus connmissi delicti" e del "periculum in mora" (Sez.3, n. 3657 del 20/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289271; Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, Tasca, Rv. 287416 - 01; Sez. 3, n. 3034 del 14/11/2023, dep.2024, Olivieri, Rv. 285746 - 01; Sez. 3 n. 10242 del 15/02/2024, Comune di Vitulano, Rv. 286039 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01), posto che «se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene» (Sez. 3 n. 10242 del 15/02/2024, Comune di Vitulano, Rv. 286039 - 01).

L'art. 322 cod. proc. pen., riconosce, infatti, espressamente alla persona che vanta il diritto alla restituzione delle cose sequestrate, pur se diversa dall'indagato, la facoltà di proporre richiesta di riesame «anche nel merito» (Sez. 3 n. 38442 del 29/10/2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 288806 - 01), e l'orientamento maggioritario, negando tale facoltà, determina un'ingiustificata disparità di trattamento del terzo rispetto all'indagato, unico soggetto legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale (Sez. 3, n. 3034 del 14/11/2023, Olivieri, Rv. 285746, cit.).

54. Orbene, il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti ed il ricorrente si è definito, nel ricorso per cassazione, "terzo interessato e avente diritto alla restituzione dei beni".

I motivi dell'atto di impugnazione attengono esclusivamente alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale ed assumono totale carenza od apparenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.

5. L'ordinanza impugnata, nella illustrazione del quadro indiziario che ha fondato il fumus che legittima il sequestro, ha fatto improprio riferimento alla violazione dell'art. 476 cod. pen., norma incriminatrice che punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ma nel corpo della motivazione - come del resto, almeno in parte, il decreto genetico di applicazione della misura reale - ha descritto i lineamenti di un falso ideologico, di cui all'art. 479 cod. pen., consistito nella redazione di verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada attestanti circostanze non veritiere a riguardo della presenza fisica dell'operatore di polizia al momento della rilevazione dell'infrazione, che non avrebbe potuto contestarla nell'immediatezza per circostanze contingenti (es. eccessiva distanza del veicolo in transito); mentre, di contro, il passaggio del veicolo è stato rilevato in assenza degli operatori, tramite congegni fissi, collocati su pali montati ai lati della strada, non omologati né approvati, aggirando in tal modo, secondo la prospettazione d'accusa, la previsione normativa [art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis) c.d.s.] che consente di non contestare immediatamente la trasgressione e di procedere a successiva notifica solo in caso di posizionamento di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La commissione del reato sarebbe dunque da ascriversi, ragionevolmente, ai redattori e sottoscrittori dei verbali di accertamento successivamente notificati agli utenti interessati e non, almeno in linea di principio, al Sindaco pro tempore del Comune, che in effetti non risulta indagato.

6. Ritiene il collegio che - qual che sia l'interpretazione preferibile a riguardo della legittimazione del terzo ad insorgere contro la misura reale - più che un difetto di legittimazione ad agire, debba ravvisarsi nel caso de quo carenza della dimostrazione di uno specifico interesse del Sindaco del 6Comune a dedurre l'insussistenza dei presupposti del sequestro preventivo.

Ed invero, l'interesse a contestare il fumus del reato ipotizzato si correla agli effetti concreti che la ritenuta sussistenza del reato medesimo potrebbe produrre sui diritti vantati dal terzo sul bene oggetto del vincolo cautelare.

Orientano in tal senso le argomentazioni del recentissimo approdo delle Sezioni Unite Calvarese (n. 7983 del 25/09/2025, dep. il 27 febbraio 2026, Rv. 289319), che, pur riguardando la questione dell'interesse della persona sottoposta ad indagini ad impugnare con la richiesta di riesame il decreto di sequestro preventivo - interesse, concreto e attuale, che egli deve allegare con riferimento agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione giuridica - possono essere estese anche al terzo che intenda contrastare l'esistenza degli elementi indiziari sufficienti a fondare l'emissione del provvedimento ablativo e il periculum in mora.

Si è infatti osservato, in motivazione, che, nel caso del sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, "i presupposti applicativi della misura non escludono che la stessa possa essere rivolta contro un terzo, non solo ove si ipotizzi una sua titolarità fittizia, ma anche in casi in cui si riconosca il terzo come titolare effettivo: evidentemente, la deduzione del terzo circa la sua titolarità reale potrebbe avere di per sé rilievo assorbente, ove implichi anche la negazione del fumus rispetto al reato di intestazione fittizia; ma anche negli altri casi deve essere comunque scongiurato il rischio che da un'impropria ripartizione dell'interesse a dedurre tra indagato/imputato e terzi possa risultare preclusa, in sede di impugnazione, la verifica di tutti i presupposti dell'apposizione del vincolo (rischio specificamente avvertito da Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025, Tasca, Rv. 287416 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335)"; con la precisazione che gli arresti della Sezione Sesta, richiamati dalle Sezioni Unite, "Tasca" e "Pezzi", si sono occupati di casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

In altre parole, anche a ritenere, in linea di principio, il terzo legittimato a contestare i profili che autorizzano il ricorso al sequestro preventivo, in adesione ai criteri ermeneutici esaltati dal secondo degli orientamenti indicati, nondimeno è sempre necessario il vaglio di uno specifico interesse all'impugnazione, che deve discendere dal percepibile riverbero del mantenimento del vincolo sul riconoscimento della titolarità ed intangibilità del diritto del terzo sul bene sequestrato. 7E tanto non si coglie nel caso condotto all'attenzione del collegio, dal momento che non è stato allegato il pregiudizio che l'eventuale riconoscimento della sussistenza del reato di falso ideologico, relativo ai verbali di contestazione delle infrazioni al Codice stradale, ascritto a persone ignote, potrebbe produrre sulla titolarità del diritto personale di godimento acquisito dall'ente comunale sulle apparecchiature sequestrate, ad esso noleggiate dai fornitori esterni, o che sia derivante dall' eventuale incidenza di clausole contrattuali per esso svantaggiose in caso di mancata eliminazione del vincolo.

Si versa, invero, in una ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e non di sequestro propedeutico a confisca, di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., con la conseguenza che il mantenimento del vincolo non è di per sé strumentale ad una prospettiva di portata "espropriativa", ancorchè indiretta, sulla esistenza e sulla persistenza del diritto quesito del Comune, sorto in virtù del rapporto obbligatorio intercorrente con il noleggiante.

Non muta, ed anzi in certa misura conforta, le riflessioni svolte il precedente di Sez.3, n. 3657 del 20/11/2025, Rv. 289271, cit., che, pur riguardando un caso di sequestro preventivo impeditivo, ha evocato, a sostegno del prescelto inquadramento esegetico, l'indirizzo giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo funzionale a confisca ed ha infatti ritenuto «più convincente l'impostazione che riconosce al terzo una posizione non marginale, ma direttamente incisa dal vincolo ablatorio, soprattutto quando il sequestro è funzionale a forme di confisca che, per struttura, possono colpire anche beni intestati formalmente a soggetti diversi dall'indagato, come accade nella confisca diretta del profitto o nella confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen.».

7. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente, per l'assenza della prova di un interesse utilmente deducibile da parte del terzo, allo stato estraneo alla consumazione del reato per il quale si procede, a confutare i presupposti della disposta misura cautelare.

8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, mentre non si ritiene di disporre condanna al versamento di un importo in denaro a favore della cassa delle ammende, in considerazione della natura controversa e della complessità della questione affrontata a riguardo del diritto all'impugnativa del sequestro preventivo da parte del terzo che rivendichi 8estraneità al reato oggetto dell'incolpazione provvisoria (Sez.

U n. 43055 del 30/09/2010, Della Serra, Rv.248380).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I sentite le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria scritta in atti e conclude per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. -, Udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle richieste del Procuratore generale e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse del terzo interessato, ed avente diritto alla restituzione dei beni, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune di Isca sullo Ionio, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in ordine al delitto di cui all'art. 476 cod. pen., ascritto a carico di ignoti, e insistente su alcune apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale poiché il decreto genetico sarebbe nullo per mancata indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di luogo, tempo ed azione, e la conseguente omessa descrizione anche sommaria dei fatti costituenti reato. Tale mancata indicazione della condotta penalmente rilevante renderebbe il decreto privo del presupposto indefettibile per la valutazione del nesso di strumentalità della res con il reato contestato. Il Tribunale sul punto, investito della domanda di riesame, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l'indicazione, nel decreto del G.I.P., dell'articolo del Codice penale pretesa mente violato, ed avrebbe operato una non consentita etero-integrazione del decreto genetico, non potendosi porre rimedio all'omissione assoluta delle prescritte indicazioni, peraltro errando nell'affermare l'esistenza di verbali di contravvenzioni amministrative "falsi" senza indicare, per il dispositivo installato nel comune di Stalettì, l'atto, il soggetto agente, e la condotta di falsificazione materiale rilevanti nel caso di specie. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere valido il rinvio per relationem alla C.N.R. della [OSCURATO:PERSONA], poiché non solo non sarebbe stata allegata al decreto genetico ma sarebbe stata persino ostesa solo dopo la presentazione del gravame, e risulterebbe inoltre incongrua a supportare un'imputazione per il reato di cui all'art. 476 cod. pen. poiché la stessa conterrebbe l'indicazione di fatti determinati diversi che avrebbero condotto all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di differenti fattispecie di delitto. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge poiché sarebbe stato ritenuto integrato il fumus commissi delicti del falso materiale muovendo da presupposti del tutto erronei ed estranei alla contestazione. Infatti, in conformità con la consolidata 2giurisprudenza di legittimità sul punto, il sistema sequestrato al Comune di Isca sullo Ionio non procederebbe all'accertamento autonomo dell'infrazione, ma si limiterebbe a segnalare una possibile infrazione quale ausilio all'operatore, al quale rimarrebbe demandato di verificare in banca dati la regolarità del veicolo o meno, procedendo se del caso alla contestazione previo invito al trasgressore della presentazione dei documenti di cui all'art. 180, comma 8, cod. strada. Non potrebbe poi ritenersi individuata una condotta di falso nell'indicazione a fondamento giustificativo della contestazione differita di una norma prevista invece per le contestazioni immediate, poiché ciò atterrebbe al più a un eventuale vizio della procedura amministrativa, e non alla falsità degli atti, la cui natura genuina escluderebbe il falso materiale, e il cui contenuto, in cui gli operatori attesterebbero correttamente la procedura seguita, escluderebbe il falso ideologico. Il tribunale avrebbe poi genericamente affermato l'illiceità penale della condotta del Comune, estendendo così la responsabilità penale all'ente locale nel suo complesso in violazione del principio di personalità della responsabilità penale, in luogo di individuare l'atto falso e l'autore materiale di esso. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale per mancanza assoluta di motivazione sul periculum in mora, poiché a seguito dell'eccezione difensiva volta ad evidenziare lo spegnimento delle apparecchiature, avvenuta ben prima dell'emissione della richiesta del Pubblico Ministero, il tribunale avrebbe omesso di motivare sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o della mera apparenza della stessa, tali da integrare la nullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (si veda, sul punto, ex multis, Sez. U del 28 gennaio 2004 n. 5876, Ferazzi, Rv 226710). 33. È noto che, secondo un prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165; Sez.3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv.286439), «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Piacenti, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016). È stato, infatti, osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vena, Rv. 288674); in questo alveo e sia pure sotto il diverso profilo dell'interesse ad impugnare, si è osservato in materia di misure di prevenzione che il terzo intestatario dei beni confiscati ha l'interesse concreto ad impugnare se, assolvendo il corrispondente onere di allegazione, rivendica l'effettiva titolarità dei beni, contestando la fittizietà dell'intestazione: infatti, se il giudice accogliesse la corrispondente deduzione, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, ma al terzo intestatario (Sez. 1, n. 35669 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Jelmoni, non mass. sul punto). Ed invero, come ricordato in motivazione dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv.288300, sempre nella materia delle misure di prevenzione ma con riferimento all'affine questione del terzo estraneo che intenda rivendicare di essere proprietario del bene in vinculis, la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che nel caso di specie è rappresentata dalla titolarità delle cose in sequestro e dalla propria estraneità alla commissione del reato sulla cui base esso è stato disposto. Si è inoltre sottolineato che non solo tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la 4legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura, ma anche che se si ritenesse il terzo legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all'inammissibilità per essere i motivi aspecifici poiché questi, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà in grado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi che pertengono alla sfera dell'indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilità del bene a se stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165). Altro, recente indirizzo esegetico ha invece affermato che, in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bne sottoposto al vincolo reale impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, non solo l'effettiva titolarità o la disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato ascritto all'indagato, ma anche l'insussistenza del "fumus connmissi delicti" e del "periculum in mora" (Sez.3, n. 3657 del 20/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289271; Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, Tasca, Rv. 287416 - 01; Sez. 3, n. 3034 del 14/11/2023, dep.2024, Olivieri, Rv. 285746 - 01; Sez. 3 n. 10242 del 15/02/2024, Comune di Vitulano, Rv. 286039 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335 - 01), posto che «se gli si consentisse di far valere unicamente l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e questa fosse incontroversa o, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del vincolo, si priverebbe di utilità il gravame di merito cautelare, escludendo quella verifica sulla legittimità del sequestro che l'indagato non ha interesse a richiedere, in quanto privo del titolo alla restituzione del bene» (Sez. 3 n. 10242 del 15/02/2024, Comune di Vitulano, Rv. 286039 - 01). L'art. 322 cod. proc. pen., riconosce, infatti, espressamente alla persona che vanta il diritto alla restituzione delle cose sequestrate, pur se diversa dall'indagato, la facoltà di proporre richiesta di riesame «anche nel merito» (Sez. 3 n. 38442 del 29/10/2025, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 288806 - 01), e l'orientamento maggioritario, negando tale facoltà, determina un'ingiustificata disparità di trattamento del terzo rispetto all'indagato, unico soggetto legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale (Sez. 3, n. 3034 del 14/11/2023, Olivieri, Rv. 285746, cit.). 54. Orbene, il decreto di sequestro preventivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento penale iscritto contro ignoti ed il ricorrente si è definito, nel ricorso per cassazione, "terzo interessato e avente diritto alla restituzione dei beni". I motivi dell'atto di impugnazione attengono esclusivamente alla sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale ed assumono totale carenza od apparenza di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora. 5. L'ordinanza impugnata, nella illustrazione del quadro indiziario che ha fondato il fumus che legittima il sequestro, ha fatto improprio riferimento alla violazione dell'art. 476 cod. pen., norma incriminatrice che punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ma nel corpo della motivazione - come del resto, almeno in parte, il decreto genetico di applicazione della misura reale - ha descritto i lineamenti di un falso ideologico, di cui all'art. 479 cod. pen., consistito nella redazione di verbali di accertamento di infrazioni al Codice della strada attestanti circostanze non veritiere a riguardo della presenza fisica dell'operatore di polizia al momento della rilevazione dell'infrazione, che non avrebbe potuto contestarla nell'immediatezza per circostanze contingenti (es. eccessiva distanza del veicolo in transito); mentre, di contro, il passaggio del veicolo è stato rilevato in assenza degli operatori, tramite congegni fissi, collocati su pali montati ai lati della strada, non omologati né approvati, aggirando in tal modo, secondo la prospettazione d'accusa, la previsione normativa [art. 201, comma 1-bis, lett. g-bis) c.d.s.] che consente di non contestare immediatamente la trasgressione e di procedere a successiva notifica solo in caso di posizionamento di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La commissione del reato sarebbe dunque da ascriversi, ragionevolmente, ai redattori e sottoscrittori dei verbali di accertamento successivamente notificati agli utenti interessati e non, almeno in linea di principio, al Sindaco pro tempore del Comune, che in effetti non risulta indagato. 6. Ritiene il collegio che - qual che sia l'interpretazione preferibile a riguardo della legittimazione del terzo ad insorgere contro la misura reale - più che un difetto di legittimazione ad agire, debba ravvisarsi nel caso de quo carenza della dimostrazione di uno specifico interesse del Sindaco del 6Comune a dedurre l'insussistenza dei presupposti del sequestro preventivo. Ed invero, l'interesse a contestare il fumus del reato ipotizzato si correla agli effetti concreti che la ritenuta sussistenza del reato medesimo potrebbe produrre sui diritti vantati dal terzo sul bene oggetto del vincolo cautelare. Orientano in tal senso le argomentazioni del recentissimo approdo delle Sezioni Unite Calvarese (n. 7983 del 25/09/2025, dep. il 27 febbraio 2026, Rv. 289319), che, pur riguardando la questione dell'interesse della persona sottoposta ad indagini ad impugnare con la richiesta di riesame il decreto di sequestro preventivo - interesse, concreto e attuale, che egli deve allegare con riferimento agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione giuridica - possono essere estese anche al terzo che intenda contrastare l'esistenza degli elementi indiziari sufficienti a fondare l'emissione del provvedimento ablativo e il periculum in mora. Si è infatti osservato, in motivazione, che, nel caso del sequestro disposto nell'ambito di un procedimento penale, "i presupposti applicativi della misura non escludono che la stessa possa essere rivolta contro un terzo, non solo ove si ipotizzi una sua titolarità fittizia, ma anche in casi in cui si riconosca il terzo come titolare effettivo: evidentemente, la deduzione del terzo circa la sua titolarità reale potrebbe avere di per sé rilievo assorbente, ove implichi anche la negazione del fumus rispetto al reato di intestazione fittizia; ma anche negli altri casi deve essere comunque scongiurato il rischio che da un'impropria ripartizione dell'interesse a dedurre tra indagato/imputato e terzi possa risultare preclusa, in sede di impugnazione, la verifica di tutti i presupposti dell'apposizione del vincolo (rischio specificamente avvertito da Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025, Tasca, Rv. 287416 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335)"; con la precisazione che gli arresti della Sezione Sesta, richiamati dalle Sezioni Unite, "Tasca" e "Pezzi", si sono occupati di casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. In altre parole, anche a ritenere, in linea di principio, il terzo legittimato a contestare i profili che autorizzano il ricorso al sequestro preventivo, in adesione ai criteri ermeneutici esaltati dal secondo degli orientamenti indicati, nondimeno è sempre necessario il vaglio di uno specifico interesse all'impugnazione, che deve discendere dal percepibile riverbero del mantenimento del vincolo sul riconoscimento della titolarità ed intangibilità del diritto del terzo sul bene sequestrato. 7E tanto non si coglie nel caso condotto all'attenzione del collegio, dal momento che non è stato allegato il pregiudizio che l'eventuale riconoscimento della sussistenza del reato di falso ideologico, relativo ai verbali di contestazione delle infrazioni al Codice stradale, ascritto a persone ignote, potrebbe produrre sulla titolarità del diritto personale di godimento acquisito dall'ente comunale sulle apparecchiature sequestrate, ad esso noleggiate dai fornitori esterni, o che sia derivante dall' eventuale incidenza di clausole contrattuali per esso svantaggiose in caso di mancata eliminazione del vincolo. Si versa, invero, in una ipotesi di sequestro impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. e non di sequestro propedeutico a confisca, di cui all'art. 321 comma 2 cod. proc. pen., con la conseguenza che il mantenimento del vincolo non è di per sé strumentale ad una prospettiva di portata "espropriativa", ancorchè indiretta, sulla esistenza e sulla persistenza del diritto quesito del Comune, sorto in virtù del rapporto obbligatorio intercorrente con il noleggiante. Non muta, ed anzi in certa misura conforta, le riflessioni svolte il precedente di Sez.3, n. 3657 del 20/11/2025, Rv. 289271, cit., che, pur riguardando un caso di sequestro preventivo impeditivo, ha evocato, a sostegno del prescelto inquadramento esegetico, l'indirizzo giurisprudenziale in tema di sequestro preventivo funzionale a confisca ed ha infatti ritenuto «più convincente l'impostazione che riconosce al terzo una posizione non marginale, ma direttamente incisa dal vincolo ablatorio, soprattutto quando il sequestro è funzionale a forme di confisca che, per struttura, possono colpire anche beni intestati formalmente a soggetti diversi dall'indagato, come accade nella confisca diretta del profitto o nella confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen.». 7. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente, per l'assenza della prova di un interesse utilmente deducibile da parte del terzo, allo stato estraneo alla consumazione del reato per il quale si procede, a confutare i presupposti della disposta misura cautelare. 8. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, mentre non si ritiene di disporre condanna al versamento di un importo in denaro a favore della cassa delle ammende, in considerazione della natura controversa e della complessità della questione affrontata a riguardo del diritto all'impugnativa del sequestro preventivo da parte del terzo che rivendichi 8estraneità al reato oggetto dell'incolpazione provvisoria (Sez. U n. 43055 del 30/09/2010, Della Serra, Rv.248380). P.Q.M
Decreto Cassazione n. 12630/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris