CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/05/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/10/1975 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLOdi CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 8 maggio 2014 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in furto continuato di acqua aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi dei tre imputati, che sostengono che il reato si è estinto per prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che i ricorrenti sostengono che il reato è stato consumato il 13 gennaio 2011 e, essendo state ritenute sussistenti due delle aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen, la pena edittale — e quindi il termine minimo di prescrizione calcolato ai sensi dell'art.157 cod. pen. è pari ad anni dieci e — essendo detto termine stato interrotto più volte — il termine massimo risulta pari, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni dodici e mesi sei e non risulta ancora scaduto; - che il secondo motivo dei ricorsi è inammissibile perché generico, in quanto si limita a reiterare la doglianza contenuta nell'atto di appello senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nelle motivazioni delle due sentenza di merito, dalle quali emerge che la prova del concorso degli imputati è stata desunta non dalla mera loro titolarità degli immobili serviti dagli allacci abusivi, ma dalla circostanza che essi abitavano all'interno degli immobili ed utilizzavano l'acqua senza pagarne il dovuto corrispettivo; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de