CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro quattrocento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625, comma secondo, cod. pen. (aggravante della violenza sulle cose). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento della causa di giustificazione dello stato di necessità. 2.2. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione della con- testata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo di ricorso, va escluso che la situazione di indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). In senso analogo, si è sottolineato che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ov- viarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi suesposti prin- cipi, in quanto il ricorrente si limita a dedurre l'esistenza di un proprio stato di indi- genza, che avrebbe potuto fronteggiare mediante la fruizione dei servizi di assistenza sociale.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che correttamente la Corte territoriale ha escluso che il reato in esame rientrasse nei limiti di pena tali da consentire l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto aggravato ex art. 625, $n. 2, cod. pen., la cui pena detentiva massima è di anni sei di reclusione, per cui è preclusa la possibilità di escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis, commi primo e quarto, cod. pen.). 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella qualtla Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lu le, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). La Corte di appello ha fatto corretto uso di tali consolidati principi giurispruden- ziali, non concedendo le circostanze attenuanti generiche alla luce della mancanza di segni di resipiscenza e di elementi suscettibili di favorevole valutazione. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso va osservato che, con l'atto di appello il Lekrati non aveva richiesto l'esclusione della recidiva, avendo proposto esclusiva- mente le doglianze sopra analizzate. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am