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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 25485/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2023 emessa dal medesimo Tribunale che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza 21/04/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) sentenza 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata da Corte appello di Napoli il 10/06/2022, irrevocabile il 26/07/2022, rideterminando la pena complessiva in anni 6 mesi 1 giorni 20 di reclusione ed C 16.433,33 di multa.

2. La parte pubblica ricorrente denuncia l'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad emettere l'impugnata •ordinanza, dovendosi ritenere competente, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli; osserva infatti il P. M. ricorrente come il titolo divenuto irrevocabile per ultimo sia costituito dalla sentenza 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata da Corte appello di Napoli il 10/06/2022 in senso sostanziale con riferimento a coimputato dell'Amabile, radicando in tal modo la competenza della Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione per tutti gli imputati, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sospeso, ai sensi dell'art. 666 comma 7 cod. proc. pen, il provvedimento oggi impugnato, in attesa della decisione della Corte di cassazione.

4. Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

5. [OSCURATO:PERSONA] di Amabile ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2.

L'esame degli atti, necessario per la qualità della questione devoluta, incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ha consentito di acclarare che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, è quella resa in data 27 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla Corte appello di Napoli, che, con sentenza del 10/06/2022, irrevocabile il 26/07/2022, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ad un coimputato.

3. Come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione (Sez. 1 n. 31778 del 16/10/2020 Rv. 279802 - 01), nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.

È appena il caso di ricordare come, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017 Rv. 270833 - 01).

4. Il provvedimento impugnato è quindi viziato da incompetenza: la competenza esecutiva ha, in generale, carattere funzionale, assoluto e inderogabile; essa, pertanto, può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775).

5. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio.

Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. o P.Q.M. tu '--- O Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla< — co v) c 1.,•,:, • r, Cn l: : ii ! Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. _ a $::: e; .:...) c, c..g .., < - 0 r+ .'7.

Così deciso il 22 marzo 2024 W ca- en) ,2g a2 [OSCURATO:PERSONA]-'? es sore Il Presidente L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NORDnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2023 emessa dal medesimo Tribunale che, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza 21/04/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) sentenza 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata da Corte appello di Napoli il 10/06/2022, irrevocabile il 26/07/2022, rideterminando la pena complessiva in anni 6 mesi 1 giorni 20 di reclusione ed C 16.433,33 di multa. 2. La parte pubblica ricorrente denuncia l'incompetenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ad emettere l'impugnata •ordinanza, dovendosi ritenere competente, quale Giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 comma 4 cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli; osserva infatti il P. M. ricorrente come il titolo divenuto irrevocabile per ultimo sia costituito dalla sentenza 27/04/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riformata da Corte appello di Napoli il 10/06/2022 in senso sostanziale con riferimento a coimputato dell'Amabile, radicando in tal modo la competenza della Corte di appello di Napoli quale giudice dell'esecuzione per tutti gli imputati, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha sospeso, ai sensi dell'art. 666 comma 7 cod. proc. pen, il provvedimento oggi impugnato, in attesa della decisione della Corte di cassazione. 4. Il sostituto Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. 5. [OSCURATO:PERSONA] di Amabile ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.2. L'esame degli atti, necessario per la qualità della questione devoluta, incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ha consentito di acclarare che, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, è quella resa in data 27 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmente riformata dalla Corte appello di Napoli, che, con sentenza del 10/06/2022, irrevocabile il 26/07/2022, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ad un coimputato. 3. Come correttamente osservato dal Procuratore ricorrente, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione (Sez. 1 n. 31778 del 16/10/2020 Rv. 279802 - 01), nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto agli imputati che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. È appena il caso di ricordare come, in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena (sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017 Rv. 270833 - 01). 4. Il provvedimento impugnato è quindi viziato da incompetenza: la competenza esecutiva ha, in generale, carattere funzionale, assoluto e inderogabile; essa, pertanto, può essere dedotta dalle parti mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775). 5. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata ordinanza senza rinvio. Gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. o P.Q.M. tu '--- O Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla< — co v) c 1.,•,:, • r, Cn l: : ii ! Corte di appello di Napoli per quanto di competenza. _ a $::: e; .:...) c, c..g .., < - 0 r+ .'7. Così deciso il 22 marzo 2024 W ca- en) ,2g a2 [OSCURATO:PERSONA]-'? es sore Il Presidente L
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