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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 36689/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso n. 26584 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f.

MNGLGO41A64E5060 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]"), elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della CA.MA . s.r.I., in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Maglie (Lecce), alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 139, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 769/2016 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Lecce il curatore del fallimento della "CA.MA." s.r.l. esponeva che la società poi fallita aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] "CLK 270 CDI", targata [OSCURATO:TARGA], per il prezzo di euro 46.500,00, i.v.a. compresa; che nonostante l'emissione della fattura n. 5/2005 da parte della "CA.MA ." in bonis il prezzo pattuito non era stato corrisposto.

Chiedeva ingiungersi al Trapani il pagamento di euro 46.500,00.

2. Con decreto n. 26/2008 il Tribunale di Lecce pronunciava l'ingiunzione.

3. Con citazione del 7.4.2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.

Deduceva che nulla doveva a titolo di prezzo.

Deduceva segnatamente che aveva siglato con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "CA.MA." s.r.I., un contratto di permuta, in virtù del quale, a fronte della cessione della [OSCURATO:PERSONA] "CLK 270 CDI", aveva a sua volta ceduto l'autovettura Porsche "996 Cabrio" targata [OSCURATO:TARGA], seppur con intestazione ad [OSCURATO:PERSONA], madre dì [OSCURATO:PERSONA], su esplicita richiesta 4.- in tal senso dí quest'ultimo, il tutto con versamento a vantaggio di egli convenuto del conguaglio in denaro di euro 4.000,00.

Chiedeva, previa autorizzazìone alla chiamata in causa dì [OSCURATO:PERSONA], revocarsi l'ingiunzione opposta ed accertarsi il carattere meramente fittizio dell'intestazione della Porsche "996 Cabrío" ad [OSCURATO:PERSONA] con conseguente compensazione delle opposte pretese.

4. Si costituiva il curatore del fallimento della "CA.MA." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione.

5. Con atto notificato il 30.7.2009 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva, tra l'altro ed in estremo subordíne, in ipotesi di mancato accertamento della fittizia intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] della Porsche "996 Cabrio", condannarsi la terza chiamata al pagamento del prezzo di euro 46.500,00 con gli interessi.

6. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

7. Con sentenza n. 3722/2014 il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, confermava l'ingiunzione opposta, nulla statuiva in merito alla domanda esperita in estremo subordine dal Trapani nei confronti della Mengoli.

8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

Resisteva il curatore del fallimento della "CA.MA ." [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva e veniva dichiarata contumace [OSCURATO:PERSONA].

9. Con sentenza n. 769/2016 la Corte d'Appello di Lecce, per quel che rileva in questa sede, accoglieva parzialmente il gravame principale e condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 45.000,00, con gli interessí legali dal 21.5.2005 al saldo; regolava le spese di lite. i i k 3

10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ha deposìtato controricorso, contenente ricorso incidentale subordinato articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso e, ín ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale subordinato; in ogni caso con il favore delle spese.

Il curatore del fallimento della "CA.MA." s.r.l. ha depositato controricorso, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese.

Il curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.l. ha depositato separato controrícorso, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale del pari con il favore delle spese.

11. La ricorrente principale ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memorìa il rìcorrente incidentale.

12. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 125, 2° co., cod. proc. civ.

Premette che l'atto dí appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoscritto in via esclusiva dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ìn virtù della procura speciale a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Indi deduce che la procura anzídetta, alla stregua del suo letterale tenore, non era atta a conferire lo ius postulandi per il grado d'appello, sicché non abilitava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del gravame.

13. Il primo motivo del ricorso principale va respinto.

14. Va condiviso il rilievo del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4).

Ovvero l'inciso "ed in ogni sua successiva fase ed istanza" deve intendersi comprensivo pur del grado di appello.

Propriamente la locuzione "istanza" è da intendere equivalente a "grado"; del resto, si è soliti indicare il giudizio di primo grado come giudizio di "prima istanza" e così il giudizio di secondo grado come giudizio di "seconda istanza" (cfr. in questo senso "massima" desunta da Cass, 5.9,2008, n. 22397).

15. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ e dell'art. 118 disp. att., 1° co. e 2° co., cod. proc. civ.

Deduce che la corte di merito per nulla ha motivato la sua condanna al pagamento del prezzo della Porsche "996 Cabrio", motivazione viepiù necessaria siccome lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva in via principale chiesto accertarsi il carattere fittizio dell'intestazione ad ella ricorrente della Porsche.

16. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. cív. la violazione degli artt. 1470 e 1498 cod. civ. e degli artt. 116 e 232, 1° co., cod. proc. civ.

Deduce che la corte distrettuale ha indebitamente ancorato la sua condanna alla sua contumacia e dunque alla mancata sua risposta all'interrogatorio deferitole, ciò viepiù che, alla stregua della formulazione dei capitoli dell'interrogatorio, la mancata risposta, unitamente agli esiti della prova per testimoni, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento dell'insussistenza di qualsivoglia rapporto negoziale tra ella ricorrente ed il Trapani e quindi al rigetto della domanda nei suoi confronti esperita.

17. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ìn ognì caso ambedue i motivi vanno respinti.

18. La corte territoriale ha compiutamente motivato.

Del resto, tra le "anomalie motivazionali" rilevanti nel segno della pronuncía n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - nessuna delle quali, ben vero, si scorge in relazione all'impugnata statuizione - dì certo non è annoverabile l' "insufficienza" della motivazione.

Più esattamente, la Corte di Lecce ha riscontrato, in accoglimento della domanda esperita da [OSCURATO:PERSONA] in estremo subordine, "in caso di mancato accertamento della simulazione" (cfr, ricorso principale, pag, 4) - domanda dunque per nulla incompatibile (contrariamente all'assunto della ricorrente principale: cfr. al riguardo memoria, pag. 4) con le ulteriori in via prioritaria esperite - l'effettività dell'intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] della Porsche "996 Cabrio" ("è stato accertato che la stessa è intestataria dell'auto Porsche venduta da Grifomotorsport pari a euro 45,000,00 (risultante dal registro di carico-scarico allegato in atti)": così sentenza d'appello, pag. 7) e quindi l'avvenuta vendita in favore della medesima Mengoli operata.

19. In questi termini non può che rimarcarsi altresì quanto segue.

Per un verso, a fronte del riscontro "in fatto" della compravendita della Porsche íntercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non sono per nulla pertinenti le argomentazioni svolte in memoria (cfr. pagg. 4 - 5) dalla ricorrente principale circa il difetto nella specie dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti.

Per altro verso, sarebbe stato senz'altro onere della ricorrente principale dar prova dí aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito, prova il cui mancato assolvimento ha un'indubbia efficacia concludente (cfr. Cass. sez. un.30.10.2001, n. 13533, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), indipendentemente dalla contumacia (e dalla valenza della contumacia: cfr. memoria della ricorrente principale, pagg. 6 - 7) della medesíma Mengoli e dalla mancata sua risposta all'interrogatorio formale.

Per altro verso ancora, a nulla vale che la ricorrente principale con il passaggio finale del terzo motivo e con i rilievi svolti in memoria (cfr. pagg. 6 - 7) adduca che anche gli esiti delle assunte prove testimoniali - in verità neppur testualmente riprodotti in ossequio al principio dell' "autosufficienza" - confermano che nessun rapporto è intercorso tra ella ed il Trapani.

Invero, al riesame delle risultanze della prova per testimoni osta l'insegnamento dí questo Giudice del dirítto (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

20. Il rígetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale, espressamente esperito da [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.I.) in via subordinata ("(...) in caso di accoglimento del ricorso, cassare l'impugnata sentenza (...)": così ricorso incidentale, pag. 11).

21. In dipendenza del rigetto del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare sia al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia al controricorrente curatore del fallimento della "CA.MA ." le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite limitatamente al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore del fallimento della "CA.MA .".

22. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito nel rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale subordinato; condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controrìcorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 26584 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f. MNGLGO41A64E5060 - rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]"), elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE - [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della CA.MA . s.r.I., in persona del curatore dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Maglie (Lecce), alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 139, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 769/2016 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Lecce il curatore del fallimento della "CA.MA." s.r.l. esponeva che la società poi fallita aveva venduto ad [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] "CLK 270 CDI", targata [OSCURATO:TARGA], per il prezzo di euro 46.500,00, i.v.a. compresa; che nonostante l'emissione della fattura n. 5/2005 da parte della "CA.MA ." in bonis il prezzo pattuito non era stato corrisposto. Chiedeva ingiungersi al Trapani il pagamento di euro 46.500,00. 2. Con decreto n. 26/2008 il Tribunale di Lecce pronunciava l'ingiunzione. 3. Con citazione del 7.4.2008 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Deduceva che nulla doveva a titolo di prezzo. Deduceva segnatamente che aveva siglato con [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della "CA.MA." s.r.I., un contratto di permuta, in virtù del quale, a fronte della cessione della [OSCURATO:PERSONA] "CLK 270 CDI", aveva a sua volta ceduto l'autovettura Porsche "996 Cabrio" targata [OSCURATO:TARGA], seppur con intestazione ad [OSCURATO:PERSONA], madre dì [OSCURATO:PERSONA], su esplicita richiesta 4.- in tal senso dí quest'ultimo, il tutto con versamento a vantaggio di egli convenuto del conguaglio in denaro di euro 4.000,00. Chiedeva, previa autorizzazìone alla chiamata in causa dì [OSCURATO:PERSONA], revocarsi l'ingiunzione opposta ed accertarsi il carattere meramente fittizio dell'intestazione della Porsche "996 Cabrío" ad [OSCURATO:PERSONA] con conseguente compensazione delle opposte pretese. 4. Si costituiva il curatore del fallimento della "CA.MA." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 5. Con atto notificato il 30.7.2009 [OSCURATO:PERSONA] citava a comparire [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva, tra l'altro ed in estremo subordíne, in ipotesi di mancato accertamento della fittizia intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] della Porsche "996 Cabrio", condannarsi la terza chiamata al pagamento del prezzo di euro 46.500,00 con gli interessi. 6. [OSCURATO:PERSONA] non si costituiva e veniva dichiarata contumace. 7. Con sentenza n. 3722/2014 il Tribunale di Lecce rigettava l'opposizione, confermava l'ingiunzione opposta, nulla statuiva in merito alla domanda esperita in estremo subordine dal Trapani nei confronti della Mengoli. 8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. Resisteva il curatore del fallimento della "CA.MA ." [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva e veniva dichiarata contumace [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con sentenza n. 769/2016 la Corte d'Appello di Lecce, per quel che rileva in questa sede, accoglieva parzialmente il gravame principale e condannava [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 45.000,00, con gli interessí legali dal 21.5.2005 al saldo; regolava le spese di lite. i i k 3 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", ha deposìtato controricorso, contenente ricorso incidentale subordinato articolato in un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso e, ín ipotesi di accoglimento, accogliersi il ricorso incidentale subordinato; in ogni caso con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della "CA.MA." s.r.l. ha depositato controricorso, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese. Il curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.l. ha depositato separato controrícorso, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso incidentale del pari con il favore delle spese. 11. La ricorrente principale ha depositato memoria. Parimenti ha depositato memorìa il rìcorrente incidentale. 12. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 125, 2° co., cod. proc. civ. Premette che l'atto dí appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoscritto in via esclusiva dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ìn virtù della procura speciale a margine dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Indi deduce che la procura anzídetta, alla stregua del suo letterale tenore, non era atta a conferire lo ius postulandi per il grado d'appello, sicché non abilitava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione del gravame. 13. Il primo motivo del ricorso principale va respinto. 14. Va condiviso il rilievo del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 4). Ovvero l'inciso "ed in ogni sua successiva fase ed istanza" deve intendersi comprensivo pur del grado di appello. Propriamente la locuzione "istanza" è da intendere equivalente a "grado"; del resto, si è soliti indicare il giudizio di primo grado come giudizio di "prima istanza" e così il giudizio di secondo grado come giudizio di "seconda istanza" (cfr. in questo senso "massima" desunta da Cass, 5.9,2008, n. 22397). 15. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ e dell'art. 118 disp. att., 1° co. e 2° co., cod. proc. civ. Deduce che la corte di merito per nulla ha motivato la sua condanna al pagamento del prezzo della Porsche "996 Cabrio", motivazione viepiù necessaria siccome lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva in via principale chiesto accertarsi il carattere fittizio dell'intestazione ad ella ricorrente della Porsche. 16. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. cív. la violazione degli artt. 1470 e 1498 cod. civ. e degli artt. 116 e 232, 1° co., cod. proc. civ. Deduce che la corte distrettuale ha indebitamente ancorato la sua condanna alla sua contumacia e dunque alla mancata sua risposta all'interrogatorio deferitole, ciò viepiù che, alla stregua della formulazione dei capitoli dell'interrogatorio, la mancata risposta, unitamente agli esiti della prova per testimoni, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento dell'insussistenza di qualsivoglia rapporto negoziale tra ella ricorrente ed il Trapani e quindi al rigetto della domanda nei suoi confronti esperita. 17. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale sono strettamente connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ìn ognì caso ambedue i motivi vanno respinti. 18. La corte territoriale ha compiutamente motivato. Del resto, tra le "anomalie motivazionali" rilevanti nel segno della pronuncía n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - nessuna delle quali, ben vero, si scorge in relazione all'impugnata statuizione - dì certo non è annoverabile l' "insufficienza" della motivazione. Più esattamente, la Corte di Lecce ha riscontrato, in accoglimento della domanda esperita da [OSCURATO:PERSONA] in estremo subordine, "in caso di mancato accertamento della simulazione" (cfr, ricorso principale, pag, 4) - domanda dunque per nulla incompatibile (contrariamente all'assunto della ricorrente principale: cfr. al riguardo memoria, pag. 4) con le ulteriori in via prioritaria esperite - l'effettività dell'intestazione ad [OSCURATO:PERSONA] della Porsche "996 Cabrio" ("è stato accertato che la stessa è intestataria dell'auto Porsche venduta da Grifomotorsport pari a euro 45,000,00 (risultante dal registro di carico-scarico allegato in atti)": così sentenza d'appello, pag. 7) e quindi l'avvenuta vendita in favore della medesima Mengoli operata. 19. In questi termini non può che rimarcarsi altresì quanto segue. Per un verso, a fronte del riscontro "in fatto" della compravendita della Porsche íntercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], non sono per nulla pertinenti le argomentazioni svolte in memoria (cfr. pagg. 4 - 5) dalla ricorrente principale circa il difetto nella specie dell'accordo simulatorio tra i tre soggetti. Per altro verso, sarebbe stato senz'altro onere della ricorrente principale dar prova dí aver provveduto al pagamento del prezzo pattuito, prova il cui mancato assolvimento ha un'indubbia efficacia concludente (cfr. Cass. sez. un.30.10.2001, n. 13533, secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento), indipendentemente dalla contumacia (e dalla valenza della contumacia: cfr. memoria della ricorrente principale, pagg. 6 - 7) della medesíma Mengoli e dalla mancata sua risposta all'interrogatorio formale. Per altro verso ancora, a nulla vale che la ricorrente principale con il passaggio finale del terzo motivo e con i rilievi svolti in memoria (cfr. pagg. 6 - 7) adduca che anche gli esiti delle assunte prove testimoniali - in verità neppur testualmente riprodotti in ossequio al principio dell' "autosufficienza" - confermano che nessun rapporto è intercorso tra ella ed il Trapani. Invero, al riesame delle risultanze della prova per testimoni osta l'insegnamento dí questo Giudice del dirítto (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153). 20. Il rígetto del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del ricorso incidentale, espressamente esperito da [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.I.) in via subordinata ("(...) in caso di accoglimento del ricorso, cassare l'impugnata sentenza (...)": così ricorso incidentale, pag. 11). 21. In dipendenza del rigetto del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare sia al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia al controricorrente curatore del fallimento della "CA.MA ." le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite limitatamente al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il curatore del fallimento della "CA.MA .". 22. Ai sensi dell'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito nel rigetto del ricorso principale il ricorso incidentale subordinato; condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controrìcorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente curatore del fallimento della "CA.MA ." s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso