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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20704/2026

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rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDOMENICO MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente -2517avverso la sentenza n. 3126/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 137/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 6309/2018 il Tribunale di Roma, inparziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2749/2023Murè nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannatoN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente di D€at a pubblicazione 18/06/2026106.468,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria;compensava le spese, fatta eccezione per quelle della C.T.U.che, come liquidate da separato decreto, aveva posto a caricodelle parti per la metà ad ognuna.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma rigettava l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. contro la suddetta sentenza di primo grado e, in parzialeaccoglimento dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] e in altrettantoparziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava la societàal pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della maggior somma di €205.150,75, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indiciISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dallesingole scadenze al soddisfo; rigettava la domanda proposta inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] per la restante parte; condannava laCO.[OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] due terzi delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per intero per ognigrado e distratte in favore dei procuratori antistatari dellavoratore, nonché due terzi delle spese per contributo unificato,ove versato, in relazione al minore valore accertato della causa;poneva le spese di C.T.U. come già liquidate in primo grado,definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con ilCTU e in ragione di due terzi per la [OSCURATO:SOCIETA]. e delresiduo per il [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti tra le parti.3.

Per quanto qui interessa, la Corte premetteva che, conil ricorso introduttivo del giudizio, l’attore aveva esposto: I) diavere espletato attività professionale in favore della [OSCURATO:SOCIETA] qualeavvocato iscritto all’albo speciale; II) che, con la delibera n. 326del 25 marzo 1988 della [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 2749/2023società, era stato espressamente previsto di: “attribuire ai legalNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché ai Dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] GeneraDlait a pubblicazione 18/06/2026e Legale nella loro qualità di Avvocati, purché iscritti e disupervisori e/o coordinatori di tutta l’attività legale del Servizio,le somme versate all’Azienda dalle controparti a titolo di onorarie competenze relativamente alle controversie trattate in sedegiudiziale e a seguito di sentenza favorevole all’Azienda,rinuncia e/o transazione”; III) che [OSCURATO:SOCIETA] aveva, sin dall’inizio,inteso fornire una portata più ampia rispetto al suo tenoreletterale a detta delibera, riconoscendo ai legali interni anche lesomme corrispondenti alle competenze ed agli onorari versatidai terzi non solo in sede giudiziale, ma anche stragiudiziale;IV) che tale prassi si era consolidata e non era mai statamodificata sino all’agosto 2005, epoca di ultima erogazione deglionorari, come si evinceva da tutte le conformi dichiarazioni cheerano state rilasciate dagli ex componenti dell’[OSCURATO:PERSONA] delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]; e aveva quindi chiesto di: a)accertare e dichiarare che egli aveva diritto a percepire perl’attività professionale dallo stesso prestata in favore di Cotrals.p.a. per tutte le pratiche indicate in ricorso, le somme a questadirettamente o indirettamente, già corrisposte o dacorrispondersi dalle controparti a titolo di onorari e competenzelegali e ciò sia in sede giudiziale che stragiudiziale; b) perl’effetto, condannare la convenuta a corrispondergli la sommadi € 258.544,35 (€ 205.701,93 quali somme dovutegli a titolodi competenze ed onorari professionali per le pratiche chiuse invia giudiziale ed € 52.842,42 quali somme dovutegli a titolo dicompetenze ed onorari professionali per le pratiche chiuse in viastragiudiziale) o la diversa maggiore/minore somma cherisultasse di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessidi legge dalle singole maturazioni al soddisfo.Numero registro generale 2749/20234.

La Corte, inoltre, dava conto: i) delle eccezioni e difeseN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026della convenuta; ii) di quanto considerato e deciso dal primDoat a pubblicazione 18/06/2026giudice; iii) dei motivi dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA]; iv) di ciòche aveva eccepito e dedotto la società, anche in via di appelloincidentale; v) dei motivi dell’ulteriore appello principale dellasocietà e di come ad esso aveva resistito il lavoratore.5.

Tutto ciò premesso, la Corte – superate le questioni diammissibilità dei contrapposti appelli, rispettivamente,sollevate dalle parti - ha giudicato fondato il primo motivodell’appello principale del lavoratore, con il quale egli si dolevache il primo giudice avesse escluso che potessero definirsigiudiziali i compensi professionali corrisposti dai terzi a [OSCURATO:SOCIETA] inseguito alla notifica dell’atto di citazione e successiva definizionetransattiva, in quanto sarebbe stata necessaria quantomenol’iscrizione a ruolo, laddove deponevano in senso contrariol’interpretazione complessiva della delibera n. 326-88 ai sensidegli artt. 1324 e 1362 c.c., la nota in data 4.12.2017 inviataglidall’amministratore delegato (doc. 1.3), alcuni atti ditransazione con corresponsione diretta al procuratore, nonchéla legislazione vigente in materia all’epoca dei fatti (D.M. n. 585-92 e n. 127-04).6.

Riteneva, invece, infondato il secondo motivo dellostesso appello, evidenziando in sintesi: - che la medesima Corted’appello aveva definito tra le parti in causa altro processo (R.G.n. 6119/18), avente ad oggetto pretese azionate nell’ambitodella stessa vicenda, a mezzo di due successivi ricorsi i cuiprocedimenti erano stati poi riuniti, e che la relativa causa erastata definita con sentenza n. 5428/2017, passata in giudicatoa seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA](sent. n. 35987-2021); - che in quel contesto era stata giàNumero registro generale 2749/2023accertata, con effetto di giudicato, l’inesistenza di una prassNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026aziendale nel senso invocato dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo quantomenDoat a pubblicazione 18/06/2026fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data del deposito del ricorso introduttivo delsecondo giudizio, poi riunito al primo, proposto anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., giudicato che copriva il dedotto e ildeducibile; - che per il periodo successivo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelricorso di primo grado del giudizio attuale, aveva allegato che lacennata prassi era venuta meno e che l’unica sopravvenienzaspecificamente addotta a fondamento della domanda eral’intervento della delibera del 28.1.2011, emessa tuttavia daAtac s.p.a. e non dalla [OSCURATO:PERSONA], sua datrice di lavoroall’epoca.7.

Infine, la Corte disattendeva tutti i motivi d’appello dellaCotral.8.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.10.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “violazione efalsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) e violazione del procedimento e degli artt. 112, 115 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”.

Deduce: “che la sentenzaimpugnata abbia violato l’art. 437, comma 2, c.p.c. avendoomesso di rilevare l’inammissibilità del motivo di appello con cuiil Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riforma della sentenza di primo gradonella parte in cui non aveva riconosciuto come spettanti al Sig.[OSCURATO:PERSONA] le somme versate dalle controparti alla [OSCURATO:SOCIETA] a titoNluom edroi r egistro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026onorari e competenze relativamente alle controversie sNoumltearon dti ora ccolta generale 20704/2026notificate e non iscritte a ruolo”.

Data pubblicazione 18/06/20262.

Con il secondo motivo, “in via subordinata rispetto alprimo motivo di ricorso”, denuncia: “violazione e falsaapplicazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1368, 1369, 1371c.c. in tema di interpretazione del contratto (art 360, comma 1,n. 3, c.p.c.)”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “in via parimentisubordinata rispetto al primo motivo di ricorso: nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.)”.4.

I motivi, che, come meglio risulterà dal loro esame, sonotra loro collegati, vanno tuttavia esaminati secondo lasuccessione proposta dalla ricorrente.5.

Prendendo, quindi, le mosse dal primo, come già risultadalla narrativa che precede, l’attore aveva posto a fondamentodella propria domanda anzitutto la deliberazione dellaCommissione Amministratrice di A.[OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca AziendaConsortile [OSCURATO:PERSONA]) n. 326 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della qualeaveva richiamato il dispositivo; ed è riconosciuto tuttoradall’attuale ricorrente per cassazione che l’istante avevaprodotto copia del testo di tale delibera.5.1.

Va aggiunto che la Corte territoriale, nel darecompiutamente conto dell’interpretazione di tale delibera fornitadal primo giudice, in parziale dissenso rispetto alle tesi delprofessionista istante (cfr. in extenso pag. 4 della suasentenza), ha rilevato che detto giudice aveva “ritenuto che lamancata iscrizione della causa al ruolo, quale adempimento cheNumero registro generale 2749/2023presupponeva la costituzione di almeno una parte e cheN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026certificava la pendenza del giudizio avanti all’autoritDàat a pubblicazione 18/06/2026giudiziaria, comportasse che non si era instaurato alcunrapporto processuale tra le parti o, comunque, ha evidenziatoche in quelle ipotesi non si era di fronte a controversie trattatein sede giudiziale come, invece, richiesto nella delibera 326/88,posta dal [OSCURATO:PERSONA] alla base delle sue richieste, concludendo quindiper l’esclusione di tali pratiche dall’ambito di applicazione delladelibera citata, e da associare alle pratiche definite in sede“stragiudiziale” per le quali nulla andava riconosciuto a titolo dionorari e/o compensi professionali”.5.2.

Come già riferito in narrativa, il [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo del proprio appello, aveva appunto criticato in parte quala linea interpretativa seguita in proposito dal Tribunale (v.punto 1 a pag. 5 dell’impugnata sentenza).5.3.

E la Corte territoriale ha, altresì, puntualmente riferitoche la società, nel costituirsi, aveva, tra l’altro, allegato “lanovità dell’eccezione formulata con il primo motivo di appello intema di interpretazione della clausola contrattuale”.6.

Tanto per ora premesso, la ricorrente in primo luogo, neldedurre ora “l’inammissibilità” del primo motivo d’appello dellacontroparte, non censura, però, la parte in cui, come accennatoin narrativa, la Corte distrettuale ha giudicatocomplessivamente ammissibili rispetto alle previsioni di cuiall’art. 434 c.p.c. le contrapposte impugnazioni (v. pag. 6 dellasentenza impugnata).7.

In ogni caso, condivisibilmente la Corte ha ritenuto inrito che: “Le argomentazioni contenute nell’appello in esamesull’interpretazione della delibera posta a fondamento dellaNumero registro generale 2749/2023domanda non costituiscono di certo un’eccezione nuova – inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026quanto tale inammissibile nel grado ai sensi dell’art. 437 cpcD -ata pubblicazione 18/06/2026bensì un mero sviluppo di quelle già esposte nel ricorsointroduttivo del primo grado; sviluppo resosi necessario percontrastare il percorso logico-giuridico seguito nella motivazionedella sentenza impugnata”.7.1.

Soggiunge il Collegio che gli stralci di taluni passidell’atto di appello avversario che la ricorrente riporta (allepagg. 15-16 del ricorso per cassazione) fanno parte appunto ditali argomentazioni, che certamente non integrano unadomanda nuova o modificata, non consentita giusta l’art. 437,comma secondo, c.p.c.; il che, del resto, neppure sostiene laricorrente.Quest’ultima, piuttosto, evidenzia che l’attore nel ricorsointroduttivo del giudizio non avesse svolto tali argomentazioni,in quanto in esso, come nelle note autorizzate per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva citato unaparte della delibera in questione ulteriore rispetto a quella(dispositiva) di cui s’è detto.

Ma si tratta all’evidenza diosservazioni prive del benché minimo rilievo, perché il principalethema decidendum, per come delineato nell’edictio actionis, erarappresentato appunto dalla portata da annettere alla ridettadelibera, all’evidenza da apprezzare soprattutto in base alla suacorretta interpretazione, tanto che già il giudice di prime cureproprio su questo si era espresso.8.

Va disattesa la censura anche per la parte in cui vi siprofila un vizio di ultrapetizione perché all’opposto, proprio inossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 c.p.c., la Corte distrettuale era certamente tenutaad esprimersi sul primo motivo dell’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2749/2023motivo che, per quanto detto, a sua volta, non attenevaN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026certamente ad un tema nuovo in fatto e in diritto nel dibattitDoat a pubblicazione 18/06/2026processuale.9.

La ricorrente non spiega perché giudichi violato anchel’art. 115 c.p.c., cui alla fine dello svolgimento del primo motivoaggiunge la dedotta violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c. intermini pure non illustrati.10.

In definitiva, il primo motivo di ricorso ècomplessivamente infondato.11.

Parimenti in complesso privo di fondamento è ilsecondo motivo di ricorso (proposto in subordine rispetto alprecedente), pur con taluni profili d’inammissibilità.11.1.

Invero, la ricorrente si mostra consapevole dellanecessità che una censura in sede di legittimità circal’interpretazione di atti non possa “risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata”.Tuttavia, nello sviluppo di questo motivo neanche proponeuna propria interpretazione del testo della ridetta delibera.Più nello specifico, dopo aver trascritto taluni stralci deipassaggi motivazionali di cui si duole, si sofferma sul participio“trattate”, sostenendo in sintesi che l’interpretazione data dallaCorte di merito “non costituisce l’approdo di una esegesicompleta per il tramite di tutti i tradizionali criteridell’ermeneutica contrattuale, e che ha mancato di indagare ilsignificato di tutte le parole usate nel contesto complessivo dellaDelibera”, senza poi dedurre la ricorrente anzitutto quale “sensoNumero registro generale 2749/2023letterale” si dovrebbe dare alla parola “trattate” (v. inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026extenso pagg. 19-20 del ricorso).

Data pubblicazione 18/06/202612.

In ogni caso, la critica che muove la ricorrente nelmerito dell’interpretazione in questione dev’essere disattesa.Invero, condivisibilmente la Corte d’appello, in base adiffusa motivazione (v. pagg. 7-9 della sua sentenza), haconcluso che, tra le controversie “trattate in sede giudiziale”,rientrano pienamente quelle per le quali è stata notificata allacontroparte la citazione, indipendentemente dall’investitura inconcreto del giudice con l’iscrizione a ruolo .12.1.

Rileva, infatti, il Collegio che la delibera n. 326/1988,aveva quale indicato oggetto: “Somme corrisposte da terzi atitolo di competenze e onorari in via giudiziale – Corresponsionee ripartizione”, e muoveva in parte motiva da rilevantipremesse.Più in particolare, si premetteva appunto circa la situazioneper così dire “esistente” all’epoca: “- che nelle controversieinstaurate dall’Azienda o nei confronti dell’Azienda vengonotalvolta corrisposte, dalle parti soccombenti, somme a titolo dirimborso delle spese, competenze ed onorari relativi allecontroversie stesse; - che nel caso di cause affidate a legaliesterni le somme corrisposte dalle controparti a titolo di spese,competenze ed onorari sono introitate ma poi sostanzialmenteutilizzate per corrispondere agli Avvocati che hanno trattato lecorrispondenti controversie quanto dovuto a titolo di spese,competenze ed onorari”.

Nota in proposito il Collegio che inquest’ultimo passaggio è già usata voce (il participio passato“trattato”) del verbo trattare.Numero registro generale 2749/2023Seguono a tali due passaggi altre due premesse che, inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026sintesi, sono volte ad evidenziare che, anche a seguito dDait a pubblicazione 18/06/2026apposito concorso pubblico, era stata avviata “l’operativitàdell’Ufficio legale aziendale”.Maggior rilievo hanno la premessa: “- che è tradizionenormativa facente capo all’ordinamento dell’Avvocatura delloStato”, in base alle disposizioni indicate, “l’attribuzione ai legalidelle somme corrisposte da terzi a titolo di onorari di avvocatoe di competenze di procuratore nelle controversie in cuil’Avvocatura sia intervenuta assicurando la rappresentanza e ladifesa delle Amministrazioni dello Stato e per effetto disentenza, rinunzia e/o transazione”; e l’altra premessa: “- chetale principio trova naturale e consolidata conferma nellagiurisprudenza del Consiglio di Stato …, con riferimento alleAvvocature degli Enti pubblici quali INPS, INAIL, IACP ecc.,nonché nella disciplina comunemente seguita dalle Avvocaturecomunali e da Aziende di servizi degli Enti locali, quali l’ATAC diRoma, l’ACEA di Roma, l’ATAN di Napoli, l’ATM di Milano, l’ATMdi Torino, l’Azienda dei [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ecc.;”.[OSCURATO:PERSONA] amministratrice ha quindi “CONSIDERATO- che le somme recuperate da terzi a titolo di competenze eonorari sono versate all’Azienda in rapporto alle particolarifunzioni svolte dai legali per le controversie definite in viagiudiziale;- che, d’altra parte, l’attribuzione di tali somme ai legali, nei casiprevisti, non comporterà alcun onere economico per l’Azienda,trattandosi di somme corrisposte dalle controparti, aventi laqualità di terzi estranei all’Azienda;Numero registro generale 2749/2023- che, conseguentemente presupposto indispensabile perN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026l’attribuzione di tali somme appare il previo recupero a titolo dDait a pubblicazione 18/06/2026competenze ed onorari dalle controparti;- che per i motivi di cui sopra le somme stesse vanno attribuiteai legali per le controversie definite in via giudiziale;- che, tenuto conto che le somme di cui sopra vengono erogateall’Azienda a titolo di competenze ed onorari da terzi estranei,la relativa attribuzione al personale suindicato, non costituiràspecifico onere per l’Azienda;- che, in considerazione di quanto precede, appare opportunoed equo stabilire la seguente attribuzione ed adottare laseguente ripartizione per le somme versate all’Azienda dallecontroparti a titolo di competenze e onorari legali per lecontroversie definite in via giudiziale a seguito di sentenzafavorevole all’Azienda, rinuncia e/transazione; divisioni in partiuguali fra tutti i legali appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], compresii Dirigenti del Servizio nella loro qualità di Avvocati iscrittiall’elenco speciale A.[OSCURATO:SOCIETA]. aggiunto all’albo professionale edi supervisori e/o coordinatori dell’attività legale del Servizio”.A tale parte motiva segue quella dispositiva che, per quantoqui rileva, nel punto a) prevedeva: “di attribuire ai legalidell’[OSCURATO:PERSONA] aziendale nonché ai Dirigenti del ServizioAffari Generali e Legale nella loro qualità di Avvocati, iscrittiall’[OSCURATO:PERSONA] A.[OSCURATO:SOCIETA]. aggiunto all’[OSCURATO:PERSONA] di supervisori e/o coordinatori di tutta l’attività legale delServizio, le somme versate all’Azienda delle controparti a titolodi onorari e competenze relativamente alle controversie trattatein sede giudiziale e a seguito di sentenza favorevole all’Azienda,Numero registro generale 2749/2023rinuncia e/o transazione, ripartita secondo i criteri indicati inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026narrativa”.

Data pubblicazione 18/06/202613.

Osserva il Collegio, sul piano lessicale e sintattico-grammaticale, che nella parte motiva del provvedimento ricorrepiù volte la locuzione “controversie definite in via giudiziale”;locuzione che nell’ultimo cpv. del “CONSIDERATO”, senzaalcuna congiunzione, è seguita dalla specificazione “a seguito disentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/o transazione”,mentre nel punto a) della parte deliberativa è adottata ladifferente locuzione “controversie trattate in sede giudiziale” cuisegue, questa volta, dopo la congiunzione “e”: “a seguito disentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/o transazione”.E’, pertanto, evidente che il testo risente di qualchegiuridico-processuale ricevuta.

In particolare, è chiaro che leespressioni “definite in via giudiziale” o “in sede giudiziale” nonalludono esclusivamente a soluzioni delle controversie in sensoproprio processuali o endoprocessuali, tanto che, oltre alla“sentenza favorevole all’Azienda” (ipotesi contemplata sia inmotivazione che in dispositivo e che è modalità tipica diconclusione di un giudizio), si fa generico riferimento(nuovamente in motivazione e in dispositivo) alla “rinuncia”,senza specificare che si tratti solo della “rinuncia agli atti delgiudizio” ex art. 306 c.p.c. (ben potendo quindi rientrarvi anchela rinuncia all’azione, al diritto o a singola domanda, secondotradizionali distinzioni).

Motivazione e dispositivo della delibera,poi, menzionano uniformemente l’ipotesi della “transazione”,che non si identifica con la “conciliazione” in sede o in viagiudiziale, nelle sue varie declinazioni (v. anzitutto art. 185Numero registro generale 2749/2023c.p.c.), che rappresenta altra ipotesi “nominata” di chiusura deNl umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026processo approdato dinanzi a un giudice.

Data pubblicazione 18/06/202614.

Per dare un più plausibile significato alla delibera suquesti punti, allora, secondo il principale canone ermeneutico dicui all’art. 1362, comma primo, c.c. non bisogna limitarsi “alsenso letterale delle parole” suddette, ma occorre indagarel’intenzione dell’organo collegiale che ha emesso la delibera.Intenzione che, nella specie, è chiaramente emergente dal testodella stessa delibera letto nella sua interezza in ossequio all’altrocriterio di un’interpretazione complessiva delle varie parti deltesto ex art. 1363 c.c.In particolare, è chiara anzitutto la volontà dell’organodeliberante di attribuire ora ai legali interni dell’Azienda, aventiil titolo di Avvocato ed iscritti nell’apposito elenco dell’Alboprofessionale, non qualsiasi somma che fosse stata introitatadall’Azienda “a titolo di rimborso delle spese, competenze edonorari relativi alle controversie”, “instaurate dall’Azienda o neiconfronti dell’Azienda”, ma solo per le controversie che, primadell’avvio dell’operatività dell’Ufficio legale aziendale, eranotrattate da “legali esterni”, e delle quali ora potevano occuparsii “legali interni”.

E nello stesso senso depone il richiamo ainorme e principi valevoli anzitutto per l’Avvocatura dello Stato,ma anche per gli altri citati casi di Avvocature “interne”; normee principi per i quali l’attribuzione ai legali delle sommecorrisposte da terzi a titolo di onorari di avvocato e competenzedi procuratore è legata al dato che nelle relative controversiel’Avvocatura “interna” in senso lato sia intervenuta assicurandola rappresentanza e la difesa dell’ente “e per effetto di sentenza,rinuncia e/o transazione”.Numero registro generale 2749/202315.

Alla luce, allora, di tutti i precedenti rilievi priva dNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026qualsiasi fondamento è la tesi sostenuta dalla ricorrente solDoat a pubblicazione 18/06/2026nell’ambito del terzo motivo di ricorso, sulla scorta di quantoritenuto dal primo giudice, secondo la quale il participio passato“trattate”, presente nella parte deliberativa in senso stretto delprovvedimento”, si riferisca ad un sottoinsieme dellecontroversie “giudiziali”, vale a dire, quelle non solo pendenti(in virtù della notifica dell’atto introduttivo del giudizio), ma perle quali vi sia stata iscrizione e ruolo.Questa tesi anzitutto pare delineata solamente sul modellodell’ordinario giudizio di cognizione introdotto mediante atto dicitazione (laddove, com’è noto, una molteplicità di giudizi èintrodotta con il deposito del ricorso, seguito dalla notifica dellostesso ricorso insieme al decreto di fissazione di udienzaemanato dal giudice).In ogni caso, la tesi risulta all’evidenza antiletterale,essendo a dir poco arbitrario opinare che esclusivamente lecause per le quali vi sia iscrizione a ruolo (che di per sécostituisce solo adempimento burocratico-processuale)debbano reputarsi “controversie trattate”.Su un più plausibile terreno interpretativo, mette contoaggiungere che il termine “trattate” non allude néspecificamente alla “trattazione” ex art. 183, comma primo,c.p.c. (nuovamente, in ipotesi, facendo capo solo al processoordinario di cognizione), né, più in generale, ad un effettivodibattito processuale delle parti innanzi al giudice adito.Il termine “trattate”, invece, sempre in base a quanto giàosservato, si riferisce comprensivamente sì a controversierispetto alle quali il giudice è già adito, mediante la notificazioneNumero registro generale 2749/2023della citazione o il deposito del ricorso (v. ora art. 39, ultN. umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026comma, c.p.c. in termini generali), ma vuol specificare che essDeat a pubblicazione 18/06/2026devono essere controversie “trattate” dai legali dell’Ufficio legaleaziendale, vale a dire, delle quali detti avvocati si sianocomunque occupati, anche al di fuori del giudizio e di uncontatto col giudice, purché la loro “definizione avvenga aseguito di sentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/otransazione”.E tanto, come esattamente rilevato nell’impugnatasentenza, “non implica necessariamente né l’iscrizione a ruoloné la costituzione della controparte, ben potendo la rinuncia e/ola transazione non essere effettuate dinanzi al giudice, bensìanche con altre modalità a seguito della mera notifica dellacitazione”.16.

Alla stregua delle superiori considerazioni, dev’esseredisatteso anche il terzo motivo di ricorso, formulato in ulterioresubordine rispetto al primo.Invero, l’anomalia motivazionale che denuncia la ricorrentesolo in chiusura della doglianza è indicata quale “motivazionemeramente apparente” (v. pag. 23 del ricorso).In realtà, come già notato nell’esaminare il secondo motivodi ricorso, la tesi che ivi sostiene la ricorrente è solo uno sviluppodella critica nel merito che la stessa muove all’interpretazionedata dalla Corte d’appello al testo della delibera n. 326/1988.In ogni caso, la motivazione dell’impugnata sentenza inparte qua non è di certo meramente apparente.17.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori delcontroricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di quNeumsetroo r egistro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inNoulmtreero, d i èra ccolta generale 20704/2026tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dDait a pubblicazione 18/06/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensoridel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiDOMENICO MARRAZZO, [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente -2517avverso la sentenza n. 3126/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 137/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 6309/2018 il Tribunale di Roma, inparziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 2749/2023Murè nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannatoN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026quest’ultima al pagamento in favore del ricorrente di D€at a pubblicazione 18/06/2026106.468,04, oltre interessi e rivalutazione monetaria;compensava le spese, fatta eccezione per quelle della C.T.U.che, come liquidate da separato decreto, aveva posto a caricodelle parti per la metà ad ognuna.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma rigettava l’appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. contro la suddetta sentenza di primo grado e, in parzialeaccoglimento dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] e in altrettantoparziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava la societàal pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della maggior somma di €205.150,75, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indiciISTAT ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dallesingole scadenze al soddisfo; rigettava la domanda proposta inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] per la restante parte; condannava laCO.[OSCURATO:SOCIETA]. a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] due terzi delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per intero per ognigrado e distratte in favore dei procuratori antistatari dellavoratore, nonché due terzi delle spese per contributo unificato,ove versato, in relazione al minore valore accertato della causa;poneva le spese di C.T.U. come già liquidate in primo grado,definitivamente a carico solidale delle parti nei rapporti con ilCTU e in ragione di due terzi per la [OSCURATO:SOCIETA]. e delresiduo per il [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti tra le parti.3. Per quanto qui interessa, la Corte premetteva che, conil ricorso introduttivo del giudizio, l’attore aveva esposto: I) diavere espletato attività professionale in favore della [OSCURATO:SOCIETA] qualeavvocato iscritto all’albo speciale; II) che, con la delibera n. 326del 25 marzo 1988 della [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 2749/2023società, era stato espressamente previsto di: “attribuire ai legalNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché ai Dirigenti del [OSCURATO:PERSONA] GeneraDlait a pubblicazione 18/06/2026e Legale nella loro qualità di Avvocati, purché iscritti e disupervisori e/o coordinatori di tutta l’attività legale del Servizio,le somme versate all’Azienda dalle controparti a titolo di onorarie competenze relativamente alle controversie trattate in sedegiudiziale e a seguito di sentenza favorevole all’Azienda,rinuncia e/o transazione”; III) che [OSCURATO:SOCIETA] aveva, sin dall’inizio,inteso fornire una portata più ampia rispetto al suo tenoreletterale a detta delibera, riconoscendo ai legali interni anche lesomme corrispondenti alle competenze ed agli onorari versatidai terzi non solo in sede giudiziale, ma anche stragiudiziale;IV) che tale prassi si era consolidata e non era mai statamodificata sino all’agosto 2005, epoca di ultima erogazione deglionorari, come si evinceva da tutte le conformi dichiarazioni cheerano state rilasciate dagli ex componenti dell’[OSCURATO:PERSONA] delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]; e aveva quindi chiesto di: a)accertare e dichiarare che egli aveva diritto a percepire perl’attività professionale dallo stesso prestata in favore di Cotrals.p.a. per tutte le pratiche indicate in ricorso, le somme a questadirettamente o indirettamente, già corrisposte o dacorrispondersi dalle controparti a titolo di onorari e competenzelegali e ciò sia in sede giudiziale che stragiudiziale; b) perl’effetto, condannare la convenuta a corrispondergli la sommadi € 258.544,35 (€ 205.701,93 quali somme dovutegli a titolodi competenze ed onorari professionali per le pratiche chiuse invia giudiziale ed € 52.842,42 quali somme dovutegli a titolo dicompetenze ed onorari professionali per le pratiche chiuse in viastragiudiziale) o la diversa maggiore/minore somma cherisultasse di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessidi legge dalle singole maturazioni al soddisfo.Numero registro generale 2749/20234. La Corte, inoltre, dava conto: i) delle eccezioni e difeseN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026della convenuta; ii) di quanto considerato e deciso dal primDoat a pubblicazione 18/06/2026giudice; iii) dei motivi dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA]; iv) di ciòche aveva eccepito e dedotto la società, anche in via di appelloincidentale; v) dei motivi dell’ulteriore appello principale dellasocietà e di come ad esso aveva resistito il lavoratore.5. Tutto ciò premesso, la Corte – superate le questioni diammissibilità dei contrapposti appelli, rispettivamente,sollevate dalle parti - ha giudicato fondato il primo motivodell’appello principale del lavoratore, con il quale egli si dolevache il primo giudice avesse escluso che potessero definirsigiudiziali i compensi professionali corrisposti dai terzi a [OSCURATO:SOCIETA] inseguito alla notifica dell’atto di citazione e successiva definizionetransattiva, in quanto sarebbe stata necessaria quantomenol’iscrizione a ruolo, laddove deponevano in senso contrariol’interpretazione complessiva della delibera n. 326-88 ai sensidegli artt. 1324 e 1362 c.c., la nota in data 4.12.2017 inviataglidall’amministratore delegato (doc. 1.3), alcuni atti ditransazione con corresponsione diretta al procuratore, nonchéla legislazione vigente in materia all’epoca dei fatti (D.M. n. 585-92 e n. 127-04).6. Riteneva, invece, infondato il secondo motivo dellostesso appello, evidenziando in sintesi: - che la medesima Corted’appello aveva definito tra le parti in causa altro processo (R.G.n. 6119/18), avente ad oggetto pretese azionate nell’ambitodella stessa vicenda, a mezzo di due successivi ricorsi i cuiprocedimenti erano stati poi riuniti, e che la relativa causa erastata definita con sentenza n. 5428/2017, passata in giudicatoa seguito di rigetto del ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA](sent. n. 35987-2021); - che in quel contesto era stata giàNumero registro generale 2749/2023accertata, con effetto di giudicato, l’inesistenza di una prassNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026aziendale nel senso invocato dal [OSCURATO:PERSONA] nel periodo quantomenDoat a pubblicazione 18/06/2026fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data del deposito del ricorso introduttivo delsecondo giudizio, poi riunito al primo, proposto anche neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., giudicato che copriva il dedotto e ildeducibile; - che per il periodo successivo lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nelricorso di primo grado del giudizio attuale, aveva allegato che lacennata prassi era venuta meno e che l’unica sopravvenienzaspecificamente addotta a fondamento della domanda eral’intervento della delibera del 28.1.2011, emessa tuttavia daAtac s.p.a. e non dalla [OSCURATO:PERSONA], sua datrice di lavoroall’epoca.7. Infine, la Corte disattendeva tutti i motivi d’appello dellaCotral.8. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.9. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.10. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia: “violazione efalsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.) e violazione del procedimento e degli artt. 112, 115 c.p.c.(art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)”. Deduce: “che la sentenzaimpugnata abbia violato l’art. 437, comma 2, c.p.c. avendoomesso di rilevare l’inammissibilità del motivo di appello con cuiil Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riforma della sentenza di primo gradonella parte in cui non aveva riconosciuto come spettanti al Sig.[OSCURATO:PERSONA] le somme versate dalle controparti alla [OSCURATO:SOCIETA] a titoNluom edroi r egistro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026onorari e competenze relativamente alle controversie sNoumltearon dti ora ccolta generale 20704/2026notificate e non iscritte a ruolo”. Data pubblicazione 18/06/20262. Con il secondo motivo, “in via subordinata rispetto alprimo motivo di ricorso”, denuncia: “violazione e falsaapplicazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1368, 1369, 1371c.c. in tema di interpretazione del contratto (art 360, comma 1,n. 3, c.p.c.)”.3. Con il terzo motivo denuncia: “in via parimentisubordinata rispetto al primo motivo di ricorso: nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. (art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.)”.4. I motivi, che, come meglio risulterà dal loro esame, sonotra loro collegati, vanno tuttavia esaminati secondo lasuccessione proposta dalla ricorrente.5. Prendendo, quindi, le mosse dal primo, come già risultadalla narrativa che precede, l’attore aveva posto a fondamentodella propria domanda anzitutto la deliberazione dellaCommissione Amministratrice di A.[OSCURATO:SOCIETA]. (all’epoca AziendaConsortile [OSCURATO:PERSONA]) n. 326 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della qualeaveva richiamato il dispositivo; ed è riconosciuto tuttoradall’attuale ricorrente per cassazione che l’istante avevaprodotto copia del testo di tale delibera.5.1. Va aggiunto che la Corte territoriale, nel darecompiutamente conto dell’interpretazione di tale delibera fornitadal primo giudice, in parziale dissenso rispetto alle tesi delprofessionista istante (cfr. in extenso pag. 4 della suasentenza), ha rilevato che detto giudice aveva “ritenuto che lamancata iscrizione della causa al ruolo, quale adempimento cheNumero registro generale 2749/2023presupponeva la costituzione di almeno una parte e cheN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026certificava la pendenza del giudizio avanti all’autoritDàat a pubblicazione 18/06/2026giudiziaria, comportasse che non si era instaurato alcunrapporto processuale tra le parti o, comunque, ha evidenziatoche in quelle ipotesi non si era di fronte a controversie trattatein sede giudiziale come, invece, richiesto nella delibera 326/88,posta dal [OSCURATO:PERSONA] alla base delle sue richieste, concludendo quindiper l’esclusione di tali pratiche dall’ambito di applicazione delladelibera citata, e da associare alle pratiche definite in sede“stragiudiziale” per le quali nulla andava riconosciuto a titolo dionorari e/o compensi professionali”.5.2. Come già riferito in narrativa, il [OSCURATO:PERSONA], con il primomotivo del proprio appello, aveva appunto criticato in parte quala linea interpretativa seguita in proposito dal Tribunale (v.punto 1 a pag. 5 dell’impugnata sentenza).5.3. E la Corte territoriale ha, altresì, puntualmente riferitoche la società, nel costituirsi, aveva, tra l’altro, allegato “lanovità dell’eccezione formulata con il primo motivo di appello intema di interpretazione della clausola contrattuale”.6. Tanto per ora premesso, la ricorrente in primo luogo, neldedurre ora “l’inammissibilità” del primo motivo d’appello dellacontroparte, non censura, però, la parte in cui, come accennatoin narrativa, la Corte distrettuale ha giudicatocomplessivamente ammissibili rispetto alle previsioni di cuiall’art. 434 c.p.c. le contrapposte impugnazioni (v. pag. 6 dellasentenza impugnata).7. In ogni caso, condivisibilmente la Corte ha ritenuto inrito che: “Le argomentazioni contenute nell’appello in esamesull’interpretazione della delibera posta a fondamento dellaNumero registro generale 2749/2023domanda non costituiscono di certo un’eccezione nuova – inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026quanto tale inammissibile nel grado ai sensi dell’art. 437 cpcD -ata pubblicazione 18/06/2026bensì un mero sviluppo di quelle già esposte nel ricorsointroduttivo del primo grado; sviluppo resosi necessario percontrastare il percorso logico-giuridico seguito nella motivazionedella sentenza impugnata”.7.1. Soggiunge il Collegio che gli stralci di taluni passidell’atto di appello avversario che la ricorrente riporta (allepagg. 15-16 del ricorso per cassazione) fanno parte appunto ditali argomentazioni, che certamente non integrano unadomanda nuova o modificata, non consentita giusta l’art. 437,comma secondo, c.p.c.; il che, del resto, neppure sostiene laricorrente.Quest’ultima, piuttosto, evidenzia che l’attore nel ricorsointroduttivo del giudizio non avesse svolto tali argomentazioni,in quanto in esso, come nelle note autorizzate per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva citato unaparte della delibera in questione ulteriore rispetto a quella(dispositiva) di cui s’è detto. Ma si tratta all’evidenza diosservazioni prive del benché minimo rilievo, perché il principalethema decidendum, per come delineato nell’edictio actionis, erarappresentato appunto dalla portata da annettere alla ridettadelibera, all’evidenza da apprezzare soprattutto in base alla suacorretta interpretazione, tanto che già il giudice di prime cureproprio su questo si era espresso.8. Va disattesa la censura anche per la parte in cui vi siprofila un vizio di ultrapetizione perché all’opposto, proprio inossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatoex art. 112 c.p.c., la Corte distrettuale era certamente tenutaad esprimersi sul primo motivo dell’appello dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 2749/2023motivo che, per quanto detto, a sua volta, non attenevaN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026certamente ad un tema nuovo in fatto e in diritto nel dibattitDoat a pubblicazione 18/06/2026processuale.9. La ricorrente non spiega perché giudichi violato anchel’art. 115 c.p.c., cui alla fine dello svolgimento del primo motivoaggiunge la dedotta violazione degli artt. 116 e 345 c.p.c. intermini pure non illustrati.10. In definitiva, il primo motivo di ricorso ècomplessivamente infondato.11. Parimenti in complesso privo di fondamento è ilsecondo motivo di ricorso (proposto in subordine rispetto alprecedente), pur con taluni profili d’inammissibilità.11.1. Invero, la ricorrente si mostra consapevole dellanecessità che una censura in sede di legittimità circal’interpretazione di atti non possa “risolversi nella meracontrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quellaaccolta nella sentenza impugnata”.Tuttavia, nello sviluppo di questo motivo neanche proponeuna propria interpretazione del testo della ridetta delibera.Più nello specifico, dopo aver trascritto taluni stralci deipassaggi motivazionali di cui si duole, si sofferma sul participio“trattate”, sostenendo in sintesi che l’interpretazione data dallaCorte di merito “non costituisce l’approdo di una esegesicompleta per il tramite di tutti i tradizionali criteridell’ermeneutica contrattuale, e che ha mancato di indagare ilsignificato di tutte le parole usate nel contesto complessivo dellaDelibera”, senza poi dedurre la ricorrente anzitutto quale “sensoNumero registro generale 2749/2023letterale” si dovrebbe dare alla parola “trattate” (v. inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026extenso pagg. 19-20 del ricorso). Data pubblicazione 18/06/202612. In ogni caso, la critica che muove la ricorrente nelmerito dell’interpretazione in questione dev’essere disattesa.Invero, condivisibilmente la Corte d’appello, in base adiffusa motivazione (v. pagg. 7-9 della sua sentenza), haconcluso che, tra le controversie “trattate in sede giudiziale”,rientrano pienamente quelle per le quali è stata notificata allacontroparte la citazione, indipendentemente dall’investitura inconcreto del giudice con l’iscrizione a ruolo .12.1. Rileva, infatti, il Collegio che la delibera n. 326/1988,aveva quale indicato oggetto: “Somme corrisposte da terzi atitolo di competenze e onorari in via giudiziale – Corresponsionee ripartizione”, e muoveva in parte motiva da rilevantipremesse.Più in particolare, si premetteva appunto circa la situazioneper così dire “esistente” all’epoca: “- che nelle controversieinstaurate dall’Azienda o nei confronti dell’Azienda vengonotalvolta corrisposte, dalle parti soccombenti, somme a titolo dirimborso delle spese, competenze ed onorari relativi allecontroversie stesse; - che nel caso di cause affidate a legaliesterni le somme corrisposte dalle controparti a titolo di spese,competenze ed onorari sono introitate ma poi sostanzialmenteutilizzate per corrispondere agli Avvocati che hanno trattato lecorrispondenti controversie quanto dovuto a titolo di spese,competenze ed onorari”. Nota in proposito il Collegio che inquest’ultimo passaggio è già usata voce (il participio passato“trattato”) del verbo trattare.Numero registro generale 2749/2023Seguono a tali due passaggi altre due premesse che, inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026sintesi, sono volte ad evidenziare che, anche a seguito dDait a pubblicazione 18/06/2026apposito concorso pubblico, era stata avviata “l’operativitàdell’Ufficio legale aziendale”.Maggior rilievo hanno la premessa: “- che è tradizionenormativa facente capo all’ordinamento dell’Avvocatura delloStato”, in base alle disposizioni indicate, “l’attribuzione ai legalidelle somme corrisposte da terzi a titolo di onorari di avvocatoe di competenze di procuratore nelle controversie in cuil’Avvocatura sia intervenuta assicurando la rappresentanza e ladifesa delle Amministrazioni dello Stato e per effetto disentenza, rinunzia e/o transazione”; e l’altra premessa: “- chetale principio trova naturale e consolidata conferma nellagiurisprudenza del Consiglio di Stato …, con riferimento alleAvvocature degli Enti pubblici quali INPS, INAIL, IACP ecc.,nonché nella disciplina comunemente seguita dalle Avvocaturecomunali e da Aziende di servizi degli Enti locali, quali l’ATAC diRoma, l’ACEA di Roma, l’ATAN di Napoli, l’ATM di Milano, l’ATMdi Torino, l’Azienda dei [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ecc.;”.[OSCURATO:PERSONA] amministratrice ha quindi “CONSIDERATO- che le somme recuperate da terzi a titolo di competenze eonorari sono versate all’Azienda in rapporto alle particolarifunzioni svolte dai legali per le controversie definite in viagiudiziale;- che, d’altra parte, l’attribuzione di tali somme ai legali, nei casiprevisti, non comporterà alcun onere economico per l’Azienda,trattandosi di somme corrisposte dalle controparti, aventi laqualità di terzi estranei all’Azienda;Numero registro generale 2749/2023- che, conseguentemente presupposto indispensabile perN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026l’attribuzione di tali somme appare il previo recupero a titolo dDait a pubblicazione 18/06/2026competenze ed onorari dalle controparti;- che per i motivi di cui sopra le somme stesse vanno attribuiteai legali per le controversie definite in via giudiziale;- che, tenuto conto che le somme di cui sopra vengono erogateall’Azienda a titolo di competenze ed onorari da terzi estranei,la relativa attribuzione al personale suindicato, non costituiràspecifico onere per l’Azienda;- che, in considerazione di quanto precede, appare opportunoed equo stabilire la seguente attribuzione ed adottare laseguente ripartizione per le somme versate all’Azienda dallecontroparti a titolo di competenze e onorari legali per lecontroversie definite in via giudiziale a seguito di sentenzafavorevole all’Azienda, rinuncia e/transazione; divisioni in partiuguali fra tutti i legali appartenenti al [OSCURATO:PERSONA], compresii Dirigenti del Servizio nella loro qualità di Avvocati iscrittiall’elenco speciale A.[OSCURATO:SOCIETA]. aggiunto all’albo professionale edi supervisori e/o coordinatori dell’attività legale del Servizio”.A tale parte motiva segue quella dispositiva che, per quantoqui rileva, nel punto a) prevedeva: “di attribuire ai legalidell’[OSCURATO:PERSONA] aziendale nonché ai Dirigenti del ServizioAffari Generali e Legale nella loro qualità di Avvocati, iscrittiall’[OSCURATO:PERSONA] A.[OSCURATO:SOCIETA]. aggiunto all’[OSCURATO:PERSONA] di supervisori e/o coordinatori di tutta l’attività legale delServizio, le somme versate all’Azienda delle controparti a titolodi onorari e competenze relativamente alle controversie trattatein sede giudiziale e a seguito di sentenza favorevole all’Azienda,Numero registro generale 2749/2023rinuncia e/o transazione, ripartita secondo i criteri indicati inN umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026narrativa”. Data pubblicazione 18/06/202613. Osserva il Collegio, sul piano lessicale e sintattico-grammaticale, che nella parte motiva del provvedimento ricorrepiù volte la locuzione “controversie definite in via giudiziale”;locuzione che nell’ultimo cpv. del “CONSIDERATO”, senzaalcuna congiunzione, è seguita dalla specificazione “a seguito disentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/o transazione”,mentre nel punto a) della parte deliberativa è adottata ladifferente locuzione “controversie trattate in sede giudiziale” cuisegue, questa volta, dopo la congiunzione “e”: “a seguito disentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/o transazione”.E’, pertanto, evidente che il testo risente di qualchegiuridico-processuale ricevuta. In particolare, è chiaro che leespressioni “definite in via giudiziale” o “in sede giudiziale” nonalludono esclusivamente a soluzioni delle controversie in sensoproprio processuali o endoprocessuali, tanto che, oltre alla“sentenza favorevole all’Azienda” (ipotesi contemplata sia inmotivazione che in dispositivo e che è modalità tipica diconclusione di un giudizio), si fa generico riferimento(nuovamente in motivazione e in dispositivo) alla “rinuncia”,senza specificare che si tratti solo della “rinuncia agli atti delgiudizio” ex art. 306 c.p.c. (ben potendo quindi rientrarvi anchela rinuncia all’azione, al diritto o a singola domanda, secondotradizionali distinzioni). Motivazione e dispositivo della delibera,poi, menzionano uniformemente l’ipotesi della “transazione”,che non si identifica con la “conciliazione” in sede o in viagiudiziale, nelle sue varie declinazioni (v. anzitutto art. 185Numero registro generale 2749/2023c.p.c.), che rappresenta altra ipotesi “nominata” di chiusura deNl umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026processo approdato dinanzi a un giudice. Data pubblicazione 18/06/202614. Per dare un più plausibile significato alla delibera suquesti punti, allora, secondo il principale canone ermeneutico dicui all’art. 1362, comma primo, c.c. non bisogna limitarsi “alsenso letterale delle parole” suddette, ma occorre indagarel’intenzione dell’organo collegiale che ha emesso la delibera.Intenzione che, nella specie, è chiaramente emergente dal testodella stessa delibera letto nella sua interezza in ossequio all’altrocriterio di un’interpretazione complessiva delle varie parti deltesto ex art. 1363 c.c.In particolare, è chiara anzitutto la volontà dell’organodeliberante di attribuire ora ai legali interni dell’Azienda, aventiil titolo di Avvocato ed iscritti nell’apposito elenco dell’Alboprofessionale, non qualsiasi somma che fosse stata introitatadall’Azienda “a titolo di rimborso delle spese, competenze edonorari relativi alle controversie”, “instaurate dall’Azienda o neiconfronti dell’Azienda”, ma solo per le controversie che, primadell’avvio dell’operatività dell’Ufficio legale aziendale, eranotrattate da “legali esterni”, e delle quali ora potevano occuparsii “legali interni”. E nello stesso senso depone il richiamo ainorme e principi valevoli anzitutto per l’Avvocatura dello Stato,ma anche per gli altri citati casi di Avvocature “interne”; normee principi per i quali l’attribuzione ai legali delle sommecorrisposte da terzi a titolo di onorari di avvocato e competenzedi procuratore è legata al dato che nelle relative controversiel’Avvocatura “interna” in senso lato sia intervenuta assicurandola rappresentanza e la difesa dell’ente “e per effetto di sentenza,rinuncia e/o transazione”.Numero registro generale 2749/202315. Alla luce, allora, di tutti i precedenti rilievi priva dNi umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026qualsiasi fondamento è la tesi sostenuta dalla ricorrente solDoat a pubblicazione 18/06/2026nell’ambito del terzo motivo di ricorso, sulla scorta di quantoritenuto dal primo giudice, secondo la quale il participio passato“trattate”, presente nella parte deliberativa in senso stretto delprovvedimento”, si riferisca ad un sottoinsieme dellecontroversie “giudiziali”, vale a dire, quelle non solo pendenti(in virtù della notifica dell’atto introduttivo del giudizio), ma perle quali vi sia stata iscrizione e ruolo.Questa tesi anzitutto pare delineata solamente sul modellodell’ordinario giudizio di cognizione introdotto mediante atto dicitazione (laddove, com’è noto, una molteplicità di giudizi èintrodotta con il deposito del ricorso, seguito dalla notifica dellostesso ricorso insieme al decreto di fissazione di udienzaemanato dal giudice).In ogni caso, la tesi risulta all’evidenza antiletterale,essendo a dir poco arbitrario opinare che esclusivamente lecause per le quali vi sia iscrizione a ruolo (che di per sécostituisce solo adempimento burocratico-processuale)debbano reputarsi “controversie trattate”.Su un più plausibile terreno interpretativo, mette contoaggiungere che il termine “trattate” non allude néspecificamente alla “trattazione” ex art. 183, comma primo,c.p.c. (nuovamente, in ipotesi, facendo capo solo al processoordinario di cognizione), né, più in generale, ad un effettivodibattito processuale delle parti innanzi al giudice adito.Il termine “trattate”, invece, sempre in base a quanto giàosservato, si riferisce comprensivamente sì a controversierispetto alle quali il giudice è già adito, mediante la notificazioneNumero registro generale 2749/2023della citazione o il deposito del ricorso (v. ora art. 39, ultN. umero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026comma, c.p.c. in termini generali), ma vuol specificare che essDeat a pubblicazione 18/06/2026devono essere controversie “trattate” dai legali dell’Ufficio legaleaziendale, vale a dire, delle quali detti avvocati si sianocomunque occupati, anche al di fuori del giudizio e di uncontatto col giudice, purché la loro “definizione avvenga aseguito di sentenza favorevole all’Azienda, rinuncia e/otransazione”.E tanto, come esattamente rilevato nell’impugnatasentenza, “non implica necessariamente né l’iscrizione a ruoloné la costituzione della controparte, ben potendo la rinuncia e/ola transazione non essere effettuate dinanzi al giudice, bensìanche con altre modalità a seguito della mera notifica dellacitazione”.16. Alla stregua delle superiori considerazioni, dev’esseredisatteso anche il terzo motivo di ricorso, formulato in ulterioresubordine rispetto al primo.Invero, l’anomalia motivazionale che denuncia la ricorrentesolo in chiusura della doglianza è indicata quale “motivazionemeramente apparente” (v. pag. 23 del ricorso).In realtà, come già notato nell’esaminare il secondo motivodi ricorso, la tesi che ivi sostiene la ricorrente è solo uno sviluppodella critica nel merito che la stessa muove all’interpretazionedata dalla Corte d’appello al testo della delibera n. 326/1988.In ogni caso, la motivazione dell’impugnata sentenza inparte qua non è di certo meramente apparente.17. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori delcontroricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di quNeumsetroo r egistro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo; inNoulmtreero, d i èra ccolta generale 20704/2026tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo dDait a pubblicazione 18/06/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensoridel controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 2749/2023Numero sezionale 2517/2026Numero di raccolta generale 20704/2026Data pubblicazione 18/06/2026