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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 41439/2021

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^ ORDINANZA sul ricorso 22265/2019 proposto da: speranza Giancarlo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dd'PnciP unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, la do [OSCURATO:PERSONA] ( nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 74 Sc.b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3042/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dai Cons. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale, in accoglimento della domanda da lui proposta, era stata accertata la falsità della sottoscrizione esistente nella fideiussione vantata da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia della [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA], ed era stata accolta anche la sua domanda risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito.

LI.

Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza dei primo giudice valorizzando sia il recesso dalla fideiussione (circostanza questa che veniva ritenuta incompatibile con la negazione della sottoscrizione dell'atto revocato), sia la mancata comparazione, da parte del CTU, della firma dell'odierno ricorrente con quella apposta in un documento prodotto e non considerato in sede peritale, fatto questo che rendeva l'accertamento inidoneo a superare sia la prima ratio della decisione, sia la valutazione della prova testimoniale assunta, ritenuta non convincente.

2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation s.r,i. ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n. 3 cpc, la -violazione e falsa applicazione degli art. 1418 e 1325 c.c e dell'articolo 117 TUB con conseguente erronea valutazione della documentazione disconosciuta e accertata come apocrifa nel giudizio di primo grado. .1 Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare he la controversia originaria intercorsa fra le parti riguardava l'accertamento ella nullità della fideiussione asseritamente sottoscritta in data 24 luglio 2009 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società "[OSCURATO:PERSONA] snc" e che non era stato considerato che egli aveva scopeito l'esistenza della fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società costituita da parenti con i quali non intratteneva rapporti da lungo tempo; che aveva dedotto di non aver mai sottoscritto la fideiussione oggetto della controversia e che entrato in possesso di una copia di essa dall'esame della quale aveva constatato che la firma apposta in calce non era la propria.

1.2. Lamenta, sul punto, che la CTU calligrafica che era stata espletata nel corso del giudizio di primo grado era stata realizzata con estrema completezza e da essa emergeva in modo inconfutabile che la firma risultante in calce al documento era falsa.

1.3. Deduce, al riguardo: a. che la Corte d'appello aveva erroneamente ribaltato la decisione di primo grado - superando l'accertamento peritale e, quindi, la conseguente nullità del negozio - sulla base di un documento successivo che era dipendente e connesso al primo e che, pertanto, doveva ritenersi travolto dalla potenziale invalidità del negozio fideiussorio; t). che con ciò aveva violato l'art. 117 'T.U.B, che prevede il requisito della forma scritta del contratto a pena di nullità; c. che,trattandosi di "nullità di protezione", non poteva essere superata dal recesso contenuto in un documento dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui lui aveva sempre disconosciuto la data di sottoscrizione.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 cpc, con conseguente erronea valutazione dell'accertamento tecnico versato in atti. 2.2„ Lamenta che il giudice, in relazione al mancato utilizzo, da parte del CTU, della scrittura di comparazione depositata da [OSCURATO:SOCIETA] ( doc 25), era tenuto a dare adeguata motivazione alla non adesione alle conclusioni dell'accertamento peritale, dovendo altrimenti disporre la rinnovazione delle indagini.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, la nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riferimento alla erronea valutazione del rapporto dare/avere fra le parti in causa, questioni che erano state oggetto del suo appello incidentale, ed erano state ritenute assorbite dalla Corte territoriale.

4. Tanto premesso, deve preliminarmente essere esaminata la questione, riievabile d'ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso.

4.1. Infatti, la società ricorrente dà atto dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) in data 16.5.2019 nell' epigrafe del ricorso (di cui, tuttavia, non indica la modalità con la quale è avvenuta:4e cioè a mezzo PEC o a mezzo [OSCURATO:PERSONA]), ma dall'esame della documentazione allegata risulta del tutto assente la prova dell'incombente enunciato, prescritto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 co 2 n 2 cpc.

4.2. A ciò si aggiunge che il ricorrente non la menziona neanche, in calce al ricorso, fra gli atti depositati, né la indica nella nota di deposito ed iscrizione a ruolo allegata al fascicolo depositato nella cancelleria di questa Corte il 29.7.2019.

Né risulta che la prova della notifica sia stata fornita dai controricorrenti e che sia, pertanto, comunque, presente fra gli atti.

3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali i! Collegio intende dare seguito: a "la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc, civ. - dell'onere dì deposito a pena di improcedibilità, entro H termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle partì) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata dì notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione" ( cfr. Cass. 25070/2010; Cass.9987/2016). b.

"Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi preeedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire ai giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ." ( cfr. Cass.17066/2013 ).

5. Nel caso in esame, l'assenza della prova della notifica della sentenza, della quale è ignota anche fa modalità con la quale venne effettuata, è accompagnata dal mancato superamento della c.d.

"prova di resistenza": infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8.5.2019 ed il ricorso è stato notificato il 12.7.2019, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

5.1. In tale situazione, l'omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo "sanata" e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13.

PQM La Corte, dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in C 5.200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] in C 7,200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
^ ORDINANZA sul ricorso 22265/2019 proposto da: speranza Giancarlo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e dd'PnciP unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] quale avente causa di [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, la do [OSCURATO:PERSONA] ( nuova denominazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]), elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 74 Sc.b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 3042/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2021 dai Cons. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a tre motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Velletri con la quale, in accoglimento della domanda da lui proposta, era stata accertata la falsità della sottoscrizione esistente nella fideiussione vantata da [OSCURATO:PERSONA] a garanzia della [OSCURATO:PERSONA] di Ciro e [OSCURATO:PERSONA], ed era stata accolta anche la sua domanda risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito. LI. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza dei primo giudice valorizzando sia il recesso dalla fideiussione (circostanza questa che veniva ritenuta incompatibile con la negazione della sottoscrizione dell'atto revocato), sia la mancata comparazione, da parte del CTU, della firma dell'odierno ricorrente con quella apposta in un documento prodotto e non considerato in sede peritale, fatto questo che rendeva l'accertamento inidoneo a superare sia la prima ratio della decisione, sia la valutazione della prova testimoniale assunta, ritenuta non convincente. 2. Le parti intimate hanno resistito con controricorso; la [OSCURATO:PERSONA] 1 Securitisation s.r,i. ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n. 3 cpc, la -violazione e falsa applicazione degli art. 1418 e 1325 c.c e dell'articolo 117 TUB con conseguente erronea valutazione della documentazione disconosciuta e accertata come apocrifa nel giudizio di primo grado. .1 Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva omesso di considerare he la controversia originaria intercorsa fra le parti riguardava l'accertamento ella nullità della fideiussione asseritamente sottoscritta in data 24 luglio 2009 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società "[OSCURATO:PERSONA] snc" e che non era stato considerato che egli aveva scopeito l'esistenza della fideiussione bancaria a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società costituita da parenti con i quali non intratteneva rapporti da lungo tempo; che aveva dedotto di non aver mai sottoscritto la fideiussione oggetto della controversia e che entrato in possesso di una copia di essa dall'esame della quale aveva constatato che la firma apposta in calce non era la propria. 1.2. Lamenta, sul punto, che la CTU calligrafica che era stata espletata nel corso del giudizio di primo grado era stata realizzata con estrema completezza e da essa emergeva in modo inconfutabile che la firma risultante in calce al documento era falsa. 1.3. Deduce, al riguardo: a. che la Corte d'appello aveva erroneamente ribaltato la decisione di primo grado - superando l'accertamento peritale e, quindi, la conseguente nullità del negozio - sulla base di un documento successivo che era dipendente e connesso al primo e che, pertanto, doveva ritenersi travolto dalla potenziale invalidità del negozio fideiussorio; t). che con ciò aveva violato l'art. 117 'T.U.B, che prevede il requisito della forma scritta del contratto a pena di nullità; c. che,trattandosi di "nullità di protezione", non poteva essere superata dal recesso contenuto in un documento dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui lui aveva sempre disconosciuto la data di sottoscrizione. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 cpc, con conseguente erronea valutazione dell'accertamento tecnico versato in atti. 2.2„ Lamenta che il giudice, in relazione al mancato utilizzo, da parte del CTU, della scrittura di comparazione depositata da [OSCURATO:SOCIETA] ( doc 25), era tenuto a dare adeguata motivazione alla non adesione alle conclusioni dell'accertamento peritale, dovendo altrimenti disporre la rinnovazione delle indagini. 3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente lamenta, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, la nullità della sentenza per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, con particolare riferimento alla erronea valutazione del rapporto dare/avere fra le parti in causa, questioni che erano state oggetto del suo appello incidentale, ed erano state ritenute assorbite dalla Corte territoriale. 4. Tanto premesso, deve preliminarmente essere esaminata la questione, riievabile d'ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso. 4.1. Infatti, la società ricorrente dà atto dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) in data 16.5.2019 nell' epigrafe del ricorso (di cui, tuttavia, non indica la modalità con la quale è avvenuta:4e cioè a mezzo PEC o a mezzo [OSCURATO:PERSONA]), ma dall'esame della documentazione allegata risulta del tutto assente la prova dell'incombente enunciato, prescritto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 co 2 n 2 cpc. 4.2. A ciò si aggiunge che il ricorrente non la menziona neanche, in calce al ricorso, fra gli atti depositati, né la indica nella nota di deposito ed iscrizione a ruolo allegata al fascicolo depositato nella cancelleria di questa Corte il 29.7.2019. Né risulta che la prova della notifica sia stata fornita dai controricorrenti e che sia, pertanto, comunque, presente fra gli atti. 3. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali i! Collegio intende dare seguito: a "la previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc, civ. - dell'onere dì deposito a pena di improcedibilità, entro H termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle partì) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata dì notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione" ( cfr. Cass. 25070/2010; Cass.9987/2016). b. "Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi preeedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire ai giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ." ( cfr. Cass.17066/2013 ). 5. Nel caso in esame, l'assenza della prova della notifica della sentenza, della quale è ignota anche fa modalità con la quale venne effettuata, è accompagnata dal mancato superamento della c.d. "prova di resistenza": infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 8.5.2019 ed il ricorso è stato notificato il 12.7.2019, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione. 5.1. In tale situazione, l'omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo "sanata" e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13. PQM La Corte, dichiara l'improcedibilità del ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in C 5.200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] in C 7,200,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione del
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