CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13282-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COIltfOriCOITellte - avverso la sentenza n. 1083/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto avente residenza nella zona del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, il rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, con sentenza nr. 940/03/2017 del 20/6/2017, passata in giudicato, accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di C 10.788,81. L'Amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza della CTR nei limiti di quanto disposto dall'ad 16 octies del d.l. nr 91/2017 , convertito in I. 123/2017 erogando al contribuente il 50% del rimborso stanziato. 3. In mancanza di integrale adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio ex art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546 del 1992, per l'ottemperanza alla sentenza della CTP sopra indicata chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate il pagamento della residua metà oltre interessi dalla domanda di rimborso; la CTP, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente ed impartiva i conseguenti provvedimenti nel caso di mancata esecuzione da parte dell'Agenzia. 4 Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, il contribuente si è costituito depositando controricorso. Ric. 2020 n. 13282 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sostenendo che la CTR aveva omesso di applicare al caso di specie lo ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni 2. La causa, avuto riguardo pendenza del giudizio di costituzionalità sulla questione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa avente ad oggetto la normativa da applicare alla presente controversia, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria e va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza. PQM Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7 ot