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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20289/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dalla data del 3 febbraio 2023, in cui veniva accertata la prima delle violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale che era stato predisposto per il condannato.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando le numerose violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale poste in essere da [OSCURATO:PERSONA].

La prima di tali violazioni, in particolare, si verificava il 3 febbraio 2023 ed era seguita da ulteriori condotte inottemperanti, che venivano segnalate con le note trasmesse dal SE.R.T. di Ancona nelle date del 18 dicembre 2023 e del 29 dicembre 2023.

Ritenuto che le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Genova appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari concessi e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] a decorrere dalla data del 3 febbraio 2023, in cui veniva accertata la prima delle violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale che era stato predisposto per il condannato. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando le numerose violazioni delle prescrizioni del programma trattamentale poste in essere da [OSCURATO:PERSONA]. La prima di tali violazioni, in particolare, si verificava il 3 febbraio 2023 ed era seguita da ulteriori condotte inottemperanti, che venivano segnalate con le note trasmesse dal SE.R.T. di Ancona nelle date del 18 dicembre 2023 e del 29 dicembre 2023. Ritenuto che le conclusioni del Tribunale di sorveglianza di Genova appaiono rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica dei benefici penitenziari concessi e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 20289/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris