CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2020
Cassazione n. 11341/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso5271/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza del TRIBUNALE d i TARANTO n. 1241/2020 depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RG 5271/21 Picone-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'impugnata decisione del Tribunale di Taranto riportata in epigrafe, con cui, sulla premessa in fatto di aver aderito ad una campagna promozionale di [OSCURATO:PERSONA] che prevedeva ai primi 350 sottoscrittori di un nuovo conto la consegna in omaggio di un telefono cellulare, è stata nuovamente respinta la domanda del medesimo volta a conseguire la condanna della banca alla sostituzione a proprie cure e spese del telefono consegnatogli in quanto rivelatosi difettoso. Il Tribunale, confermando sul punto la decisione del Giudice di pace, ha rigettato l'appello ritenendo che nella specie l'omaggio previsto in favore degli aderenti all'iniziativa costituisse una promessa al pubblico secondo il dettato dell'art. 1989 cod. civ. e che «nessun sinallagma, sia in senso genetico o funzionale veni(sse) instaurato con le obbligazioni sorte dal contratto di conto corrente bancario, restando l'attribuzione del telefono cellulare la prestazione del diverso negozio giuridico unilaterale costituito dalla promessa al pubblico a titolo gratuito di cui all'art. 1989 c.c. e degradando la stipula del contratto di conto corrente a mera situazione legittimante il novero degli aventi diritto all'attribuzione per il compimento della "determinata azione" richiesta entro pure il termine fissato del negozio unilaterale» Il mezzo ora azionato dal Picone si vale di tre motivi, ai quali resiste la banca intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. RG 5271/21 Picone-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,posto che il giudice del gravame avrebbe rigettato l' appello senza fornire alcuna spiegazione di come sia giunto a motivare la decisione assunta. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 12 disp. prel. cod. civ. , nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e dell'art. 35 del Codice del consumo , posto che il giudice del gravame, ove avesse applicato correttamente i criteri ermeneutici del caso, non avrebbe commesso l'errore di separare in due "entità" i momenti distinti di un'unica fattispecie contrattuale. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1989 e 1336 cod. civ.,posto che il giudice del gravame, in conseguenza dell'errore denunciato con il secondo motivo di ricorso, aveva ritenuto di applicare alla fattispecie la disciplina della promessa unilaterale piuttosto che quella della promessa al pubblico, aderendo, invece, alla quale l'impugnante aveva concluso un ordinario contratto comportante anche la prestazione di consegna dello "smartphone" e quindi l'applicazione delle norme a tutela del consumatore. 3. Il ricorso è inammissibile. Va invero ricordato che secondo la disciplina dell'appello delle sentenze pronunciate dal giudice di pace, questo è consentito, di regola, per le cause di valore superiore a 2500,00 euro, escludendosi,a mente dell'art. 113, comma 2, cod. proc. civ. , che in tal caso il giudice di pace pronunci secondo equità, mentre ai sensi dell'art. 339, comma 3, cod. proc. civ. l'appello contro le sentenze pronunciate secondo equità, normalmente precluso,è ammesso solo per violazione delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Poiché per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equitàe sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma3, cod. proc. civ., RG 5271/21 Picone-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt.10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (Cass., Sez. III, 11/06/2012 , n. 9432), il collegio non può non prendere atto, in difetto di contrarie allegazioni delle parti, che il valore della controversia, rapportato all'oggetto della contesa, per nozioni di comune esperienza, non eccede il limite oltre il quale il giudice di pace è chiamato a decidere secondo diritto. E' peraltro noto che ivizi di inammissibilità od improcedibilità dell'appello, non rilevati dal giudice di merito, possono essere rilevati, anche d'ufficio, in sede di legittimità soltanto se non implicano accertamenti in fatto e se il giudice di merito non si sia pronunciato espressamente sulla questione pregiudiziale o relativa al vizio di nullità processuale (Cass., Sez. III, 24/04/2019, n. 11204). Ne consegue, allora , che , essendo stata la sentenza pronunciato secondo equità, il giudice di appello, non ricorrendo alcuna delle circostanze indicate dall'art. 339, comma 3, cod. proc. civ. in grado di orientarne diversamente il giudizio, avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile e che il vizio che ne inficia perciò il pronunciamento possa essere rilevato in questa sede, ostando così preliminarmente alla trattazione del proposto ricorso. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 5. Le spese avuto riguardo ai motivi della decisione, che rientrano tra le ragioni per le quali Corte Cost. 77/2018 lo consente, possono essere integralmente compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M RG 5271/21 Picone-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile e compensa integralmente le spese del presente giudizio. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrent e , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.