CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza n. 18797 dei 2022, depositata in data 12.05.2022, la Corte di Cassazione, Sezione Settima penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 170 dei 2021 emessa dalla Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, che a sua volta aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di esclusione della recidiva a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.185 del 2015 e di contestuale rideterminazione della pena di anni sedici, mesi quattro di reclusione, di cui alla sentenza n, 3003 del 2014 emessa dalla Corte di appello di Milano, in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 e 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152. 2.Avverso il predetto provvedimento di legittimità, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo diversi errori di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione nella disamina del ricorso. 2.1. Il ricorrente, in primo luogo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché a causa dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore, il medesimo non ha avuto la possibilità di garantire l'assistenza tecnica al proprio assistito, determinandosi in tal modo una violazione del principio del contraddittorio, e di conseguenza una nullità di ordine generale dell'ordinanza in questione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c), e vizio di motivazione in relazione all'art. 666 cod. proc. pen. Dopo aver fatto richiamo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di errore di fatto rilevante in sede di legittimità, lamenta come la Settima Sezione sia incorsa in errori percettivi rilevanti, per non aver compiutamente esaminato le doglianze e soprattutto i documenti prodotti in quella sede; si rileva come la Corte abbia errato nel ritenere inammissibile il ricorso proposto, omettendo di considerare, allo stesso modo del giudice dell'esecuzione, che il mutamento della giurisprudenza di legittimità, costituisce nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta già rigettata. A tal proposito, la Corte è incorsa in errore di fatto, nell'affermare che ricorrente, infatti, si è limitato a evidenziare che il giudice di merito deve mettere in relazione i fattori più significativi della condotta con quelli che si ricavano dal certificato penale; così facendo, però, non si è confrontato con il provvedimento impugnato e con il provvedimento dei 15 marzo 2016, che hanno già affrontato tale questione». Contrariamente a quanto sostenuto da questa Corte, la difesa afferma di aver prodotto, in sede di esecuzione, tutta una serie di documenti utili al fine di superare l'inammissibilità della nuova istanza e a dimostrare l'esistenza del novum, vale a dire nuovi elementi che attestino l'assenza di pericolosità sociale in capo all'imputato. In sostanza, si contesta l'errore percettivo in cui la Corte di Cassazione sarebbe incorsa, nella misura in cui il Collegio, omettendo di confrontarsi con il ricorso proposto dalla difesa, ha ritenuto che il ricorrente si fosse limitato a rappresentare che il mutamento della giurisprudenza di legittimità costituisce elemento nuovo di diritto che rende ammissibile la riproposizione in sede esecutiva di una richiesta rigettata, laddove esso aveva fatto anche riferimento ai nuovi elementi, debitamente documentati; in tal modo non è stata percepita la validità e novità dei medesimi, così come messi in evidenza dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è del tutto generico, non specificando neppure in riferimento a quale provvedimento si sia inteso eccepire la violazione del contraddittorio per mancato coinvolgimento interlocutorio della difesa (il previsto avviso di udienza in relazione al procedimento svoltosi presso la settima sezione di questa Corte risulta regolarmente intervenuto); né il ricorrente ha d'altro canto precisato di aver sollevato la questione di nullità col precedente ricorso (laddove, d'altro canto, è lo stesso art. 666, comma 2, c.p.p. a prevedere la declaratoria de plano ove ricorre l'ipotesi dell'inammissibilità della mera riproposizione - ravvisata nel caso di specie - di precedente istanza, con notificazione ex post del provvedimento all'interessato che ha la facoltà di impugnarlo - proprio come accaduto nel caso di specie - con ricorso per cassazione). 1.2.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. Il caso di specie scaturisce dal fatto che secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen., l'aumento di pena disposto in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso, può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione che ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali (cfr. tra tante. Sez. 1, Sentenza n. 18546 del 13/07/2016 Cc. (dep. 13/04/2017), Rv. 269817 - 01). Tale principio tuttavia rimane fuori dal perimetro del presente giudizio, dal momento che, sebbene in virtù di esso si sia avanzata richiesta di riconsiderazione della pena inflitta al ricorrente con sentenza passata in giudicato, questa è stata ritenuta dal Giudice dell'esecuzione, a monte, inammissibile in quanto meramente reiterativa di precedente di analogo tenore. Questa Corte, a sua volta, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione proposta avverso il provvedimento del g. e. ponendo a sostegno della sua valutazione argomenti ben più articolati rispetto a quelli indicati nel ricorso in scrutinio. Sicchè i principi che occorre tenere presente nel caso in esame sono piuttosto quelli affermati in tema di giudicato e incidente di esecuzione, da un lato, e di ricorso straordinario ex art.625-bis c.p.p., dall'altro. Quanto alla tangibilità dei giudicato in sede esecutiva è il caso di ricordare che in tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione alio stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (cfr. tra tante, Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016 Cc. (dep. 21/04/2017) Rv. 269841 - 01). Sicchè correttamente il g. e., prima, e questa Corte, poi, hanno adottato le loro rispettive decisioni ancorandole a tale presupposto indefettibile. Occorre poi considerare che in tema di ricorso straordinario questa Corte ha già più volte avuto modo di osservare che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto dei ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa (Sez. 2, n. 44327 del 11/10/2005, Rv. 232780 - 01). L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste - dunque - in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni ai giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 259821 - 01). Sicchè si è d'altro canto pure affermato che non è deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata disamina di doglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamente disattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima; ne deriva che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015 Cc. (dep. 17/04/2015 ) Rv. 263113 — 01). 1.2.1. Il ricorrente nell'ottica di sostenere che l'istanza rivolta al g. e. non fosse la mera riproposizione di quella precedente, e di perorare quindi l'ammissibilità del ricorso per cassazione e l'erroneità della decisione impugnata, adduce unicamente di aver depositato una serie di documenti indicativi di elementi nuovi volti a dimostrare l'assenza di pericolosità sociale in capo a Martino, su sollecitazione della stessa Corte di Appello di Milano a cui erano debitamente trasmessi. Indi si lamenta, in buona sostanza, che questa Corte di Cassazione nel provvedimento impugnato sarebbe incorsa in un errore percettivo avendo nuovamente omesso di confrontarsi — al pari del g. e. - con gli argomenti, documentalmente riscontrati, posti dalla difesa come novum alla base dell'istanza dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale. Ora, evidente è, innanzitutto, l'assoluta genericità della censura in scrutinio che si limita ad elencare i documenti allegati assumendo che alla stregua di essi dovesse ritenersi ammissibile la domanda presentata alla Corte di Appello in funzione di giudice dell'esecuzione in quanto integranti gli estremi del novum richiesto ai fini di una rivalutazione, pure a fronte dei precedenti provvedimenti definitivi del g.e.; ciò, senza minimamente esplicitare ne le ragioni per le quali essi fossero da ritenere elementi nuovi rispetto alla pregressa decisione né minimamente indicare — nel ricorso in scrutinio - le ragioni per le quali la loro considerazione avrebbe condotto ad una diversa decisione, e senza neppure fare un qualche riferimento al contesto temporale in cui, essi, avrebbero dovuto essere collocati ai fini della diversa valutazione del caso di specie. Tutto ciò vieppiù si sarebbe imposto tenuto conto, da un lato, dell'oggetto della rivalutazione a cui si mirava — la pericolosità sociale del ricorrente — e, dall'altro, del tenore dei documenti come descritti dallo stesso ricorrente, di per sé non esplicativi di una loro pregnanza ex se, dei quali viene solo in via del tutto generica prospettata l'idoneità a condurre ad una diversa valutazione della pericolosità sociale del condannato (ponendosi a sostegno dell'assunto addirittura che gli omicidi attribuiti al ricorrente, questi non li avrebbe potuti eseguire in quanto ristretto in carcere; affermazione questa che, di là della sua genericità in quanto avulsa da un contesto sottostante, appare comunque - a dir poco - ultronea rispetto all'ambito del giudizio in cui è stata inserita); laddove, come sopra evidenziato, sarebbe stato, invece, onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 dei 10/02/2015 Cc. (dep. 17/04/2015 ) Rv. 263113 - 01). Tutto ciò senza considerare che non vi è accenno neppure al contenuto della sentenza che aveva applicato la recidiva laddove esso avrebbe comunque potuto meglio lumeggiare - a monte - la pregnanza di quanto si andava a sostenere (avendo questa Corte, in tema, anche affermato che è rilevabile d'ufficio, anche in caso di ricorso inammissibile, l'illegittimità sopravvenuta della sanzione che ha applicato la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dei carattere obbligatorio di tale aggravante - qualora dalla motivazione non emerga alcuna valutazione in ordine all'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l'aumento di pena disposto (Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016, Rv. 267912 01). 1.2.2.11 motivo, come anticipato, è anche manifestamente infondato, dal momento che l'ordinanza impugnata non si è affatto fermata a rilevare che il ricorrente si era limitato a evidenziare che il nuovo orientamento del giudice di legittimità costituisce nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, di una richiesta rigettata, ma ha anche posto in evidenza che il ricorrente non aveva neppure specificato in cosa consistesse - nel caso in esame - tale novità giurisprudenziale e come potesse incidere sulla decisione concreta del caso; e, quanto agli elementi prospettati come nuovi, non ha omesso di rilevare come nel provvedimento impugnato non si siano ravvisati elementi nuovi, né pregressi, né coevi, non oggetto di considerazione, che potessero far ritenere superata la preclusione del cd. giudicato esecutivo, non potendosi ritenere tali quelli prospettati dalla difesa (si segnala in particolare, la parziale assoluzione prevista dalla sentenza della Corte di Assise di [OSCURATO:PERSONA] del 3.4.20212, l'ordinanza di revoca di cui all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la forma mentis di Martino e la disponibilità di quest'ultimo a collaborare); e si evidenzia altresì che il giudice dell'esecuzione aveva anche espressamente affermato che tali elmenti non erano idonei a elidere il giudizio di pericolosità del condannato, a nulla rilevando in tal senso che lo stesso avesse beneficiato della liberazione anticipata; e ha infine concluso, l'ordinanza, che il ricorrente non si fosse confrontato né col provvedimento impugnato né con quello precedente del 15.3.2016, che avevano tra l'altro, entrambi, già affrontato la questione della comparazione delle condotte rispetto ai fattori che si ricavano dal certificato penale. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 646 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P. Q. M. Dichiara