CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 06180/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. e della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria per la condanna, confermata in appello, in merito al delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, in riferimento alla prima censura, la Corte di appello ha - in modo non illogico - confermato la valutazione sul punto del primo Giudice che ha rilevato che la condotta dell'appellante si è contraddistinta per la intensità del dolo atteso che l'imputato - peraltro gravato da precedenti penali - ha mentito in ordine alle motivazioni che lo hanno indotto ad allontanarsi dalla propria abitazione (risultando dimostrato che Speranza non si era affatto recato presso la struttura sanitaria in ordine alla quale aveva ottenuto l'autorizzazione). Ritenuto che immune da rilievi in sede di legittimità è anche la statuizione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente pena della multa. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato che la invocata sostituzione, da un lato, non era stata corredata dai necessari elementi relativi al reddito dell'imputato e alle sue complessive condizioni economiche e, dall'altro, che Speranza è gravato da condanne per svariati reati (porto d'armi, spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale) avendo dimostrato particolare inclinazione a delinquere e insensibilità all'emenda. Questa Corte ha già precisato come in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9707 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6 Così deciso il 10/01/2025 ) b/ Il Consigliere sA re [OSCURATO:PERSONA] ente