Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30172/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/10/2023 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 21/1/2020 dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi C) e D), per essere estinti per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto al delitto di cui all'art. 10, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità: la Corte di appello non avrebbe risposto alle censure concernenti la mancanza di prova del reato, che non sarebbe stata raggiunta sotto il profilo sia della istituzione delle scritture contabili, sia della loro successiva distruzione od occultamento.

La mancanza di prova circa la condotta eventualmente tenuta produrrebbe effetti, poi, anche in punto di prescrizione del delitto.

Si censura la sentenza, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché — riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La prima doglianza, inoltre, trascura che la responsabilità del ricorrente quanto al delitto in esame è stata affermata dalle sentenze di merito (da leggere in modo sinergico, in presenza di doppia conforme) con una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile.

In particolare, era emerso che nel corso di una verifica fiscale presso la ditta individuale del ricorrente non erano state rinvenute fatture di vendita o di acquisto, nonostante emergesse - attraverso altre società coinvolte in una frode — che allo stesso ente fossero stati ceduti quintali di olio di provenienza comunitaria.

Di seguito, peraltro, erano state assunte informazioni con riguardo ad un'altra indagine a carico del soggetto, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ed era risultato che anche in quel contesto nessuna documentazione contabile (ed in particolare fatture di acquisto o vendita) era stata trovata.

Questo dato oggettivo, unito all'effettività delle operazioni commerciali compiute, aveva dunque confermato l'ipotesi accusatoria.

4.1. Rilevato, poi, quanto alla stessa censura, che il delitto non era prescritto alla data della pronuncia di appello (né lo è a quella odierna).

Premesso che la contestazione è mossa al 18/12/2015, si evidenzia che il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

I. 14 settembre 2011, n. 148, ha aggiunto il comma 1 -bis all'art. 17, d.

Igs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo.

Il termine minimo di 10 anni, pertanto, non è ancora maturato.

5. Considerato, infine, che la sentenza non risulta meritevole di censura neppure sul secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte, così valutando anche quelle dichiarate prescritte, per poi fissare la pena nella misura minima ratione temporis.

Già il Tribunale, peraltro, aveva sottolineato anche i precedenti penali specifici.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/10/2023 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 21/1/2020 dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi C) e D), per essere estinti per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto al delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità: la Corte di appello non avrebbe risposto alle censure concernenti la mancanza di prova del reato, che non sarebbe stata raggiunta sotto il profilo sia della istituzione delle scritture contabili, sia della loro successiva distruzione od occultamento. La mancanza di prova circa la condotta eventualmente tenuta produrrebbe effetti, poi, anche in punto di prescrizione del delitto. Si censura la sentenza, infine, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché — riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La prima doglianza, inoltre, trascura che la responsabilità del ricorrente quanto al delitto in esame è stata affermata dalle sentenze di merito (da leggere in modo sinergico, in presenza di doppia conforme) con una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva di illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. In particolare, era emerso che nel corso di una verifica fiscale presso la ditta individuale del ricorrente non erano state rinvenute fatture di vendita o di acquisto, nonostante emergesse - attraverso altre società coinvolte in una frode — che allo stesso ente fossero stati ceduti quintali di olio di provenienza comunitaria. Di seguito, peraltro, erano state assunte informazioni con riguardo ad un'altra indagine a carico del soggetto, innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, ed era risultato che anche in quel contesto nessuna documentazione contabile (ed in particolare fatture di acquisto o vendita) era stata trovata. Questo dato oggettivo, unito all'effettività delle operazioni commerciali compiute, aveva dunque confermato l'ipotesi accusatoria. 4.1. Rilevato, poi, quanto alla stessa censura, che il delitto non era prescritto alla data della pronuncia di appello (né lo è a quella odierna). Premesso che la contestazione è mossa al 18/12/2015, si evidenzia che il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, ha aggiunto il comma 1 -bis all'art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, così stabilendo che i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto sono elevati di un terzo. Il termine minimo di 10 anni, pertanto, non è ancora maturato. 5. Considerato, infine, che la sentenza non risulta meritevole di censura neppure sul secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità delle condotte, così valutando anche quelle dichiarate prescritte, per poi fissare la pena nella misura minima ratione temporis. Già il Tribunale, peraltro, aveva sottolineato anche i precedenti penali specifici. 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 I
Sentenza Cassazione n. 30172/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris