CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 24200/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefa-ke le conclusioni del PG fot)-t [si ote czeittl:Fo)t 'Lci_ t'AL,e4 A-Li cM 1.4%) )c_(, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2021 la Corte di Appello di Palermo - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterminazione della pena derivante da un riconoscimento di continuazione, contenuto nella decisione irrevocabile emessa dalla medesima Corte di Appello (in cognizione) il 18 dicembre del 2014 (con aumento per continuazione rispetto a fatti già giudicati in una prima decisione). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Secondo il ricorrente erra il G.E. a non accogliere la domanda, posto che; - la pena inflitta in cognizione, seppur divenuta definitiva, era da ritenersi illegale; - ciò perché il giudice della cognizione aveva recepito in modo non rispettoso dell'art.81 cod.pen. la base di calcolo di cui alla prima sentenza in modo cumulativo, senza 'scorporare' i singoli aumenti per i fatti già riuniti in continuazione tra loro; - non sarebbe stato, sempre in cognizione, correttamente individuato il reato più grave su cui operare gli aumenti; - non vi sarebbe stata, sempre in cognizione, adeguata motivazione circa l'entità di pena da attribuire al Nicchi a titolo di continuazione per ogni singolo reato-satellite. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, va rilevato che la decisione emessa in cognizione, con cui è stata riconosciuta la continuazione, è divenuta irrevocabile in data 23 giugno 2016 (sent. n. 46564 del 2017 I Sez.), data in cui questa Corte ha rigettato il ricorso all'epoca proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il segmento della decisione rappresentato dalle modalità di determinazione della pena, una volta riconosciuta la continuazione, non è pertanto rivedibile, trattandosi di aspetto coperto dal giudicato. 3.2 Va ricordato che le competenze attribuite al giudice della esecuzione - pur ampie - risultano tassativamente predeterminate dal legislatore nell'ambito di un disegno sistematico che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute o risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667, art.668, art.672, art.674) e che non consente - in via generale - al giudice della fase esecutiva di rilevare vizi del procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp.att.). Anche le ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice (art.673) sono, di regola, ricollegabili a fatti «sopravvenuti» rispetto alla conclusione del procedimento che ha prodotto il titolo esecutivo, e solo in via eccezionale possono trovare applicazione in caso di non considerazione dell'intervenuto effetto abrogativo da parte del giudice (come precisato da Sez. U. n. 26259 del 29.10.2015, rv 266872 ) Così come la disciplina di cui all'art. 670 cod.proc.pen. - specie dopo la introduzione del rimedio ad hoc della rescissione del giudicato (art. 625 ter) per i casi di erronea prosecuzione del procedimento in assenza - resta limitata alla verifica di 'eseguibilità' del titolo in rapporto alla effettiva irrevocabilità del medesimo e non sottintende la riemersione di questioni interpretative delle norme applicate, coperte dal giudicato. La stessa possibilità, ribadita da Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, rv. 265108, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta, pertanto, come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza del sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U. n. 42858 del 2014 e successive sul tema) o contrastante con la la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U. n.18821 del 24.10.2013 rv 258651) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dal giudice della cognizione (sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme). Nessuna delle ipotesi sin qui evocate è rinvenibile nella vicenda oggetto del ricorso, trattandosi di contestazioni relative alle ordinarie modalità di determinazione della pena ed alla ampiezza motivazionale delle statuizioni relative alla entità della sanzione inflitta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbr