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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25024/2026

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dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-ricorrente in via principale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AvvocatoAlessandro Lucchetti giusta procura speciale in atti, elettivamentedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24 presso lo studio dell’AvvocataCristina Ippoliti e con domicilio digitale ex legeNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026-controricorrenti-ricorrenti in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 136/2021 depositatail 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La vicenda prende avvio dai danni riportati dall’immobile diproprietà della famiglia Lazzarini–Buonaccorsi, sito nel Comune di PotenzaPicena (MC), in [OSCURATO:PERSONA], 10, in seguito al sisma che ha interessatola regione Marche nel 1997.Nel fatto antecedente alla lite, come descritto negli atti, l’originariaproprietaria, [OSCURATO:PERSONA], presentò nel 1998 due distintedomande di contributo: una per l’edilizia privata (art. 4 “Interventi a favoredei privati per beni immobili e mobili” legge 30.03.1998, n. 61 (Conversionein legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delleregioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), dainoltrarsi tramite il Comune, e una per gli interventi sui beni culturali (art.8 “Interventi sui beni culturali” legge n. 61, cit.), da trasmettere al C.O.M.([OSCURATO:PERSONA]) del Comune di Muccia, in provincia di Macerata.In seguito al sopralluogo del 29 gennaio 1998, venne redatta sia lascheda G.N.D.T. 36675 ([OSCURATO:PERSONA] di Difesa dai Terremoti) che lascheda N.O.P.S.A. 706 ([OSCURATO:PERSONA]Artistico),entrambe inviate alla Soprintendenza dei monumenti di Ancona attraversoil C.O.M. di Muccia, ma non al Comune di [OSCURATO:PERSONA], che, competenteex art. 4 della legge sull’edilizia privata n. 61 cit., rimase privo delladocumentazione necessaria per completare il modello da trasmettere allaRegione, il Modulo “D-bis”, come richiesto dalla delibera di G.R. n. 956 del19 aprile 1999 e successivamente con D.G.R, n. 2064/2002.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Comune in data 10.12.1998 provvedeva a spedire alla Regione lascheda riepilogativa degli interventi da finanziare nel territorio comunale.Nel 2005 la Regione Marche pubblicava gli elenchi degli interventiammissibili, tra i quali non erano compresi quelli relativi alle due domandeBuonaccorsi, rimasti privi di copertura finanziaria.[OSCURATO:PERSONA], divenuto proprietario dell’immobile dopo lamorte della madre [OSCURATO:PERSONA], contestava al Comune diPotenza Picena di non aver richiesto o sollecitato la consegna della schedaGNDT, documento indispensabile per completare la domanda di contributopost-sisma 1997, con la conseguenza che la domanda non era stata inseritatra quelle finanziabili, rimarcando che, ove il Comune avesse agito“correttamente e tempestivamente”, l’immobile sarebbe rientrato tra gliinterventi ammessi e finanziati.L’erede dell’originaria proprietaria dell’immobile, avvalendosi di unariapertura dei termini, presentava, quindi, in data 28.11.2002, una nuovadomanda per la concessione del contributo previsto dall’art. 4 della L. n.61/1998 per l’edilizia privata, prima della scadenza del nuovo termine del31/12/2002, fissato dalla DGR 2064/2002.Il Comune con nota del 23 gennaio 2003 rigettava la domanda, nelrilievo che non risultava dimostrato il possesso di uno dei requisiti diammissibilità.2.

Con citazione notificata il 15.09.2010, [OSCURATO:PERSONA], LazzariniCarlo, [OSCURATO:PERSONA] – aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], nelle moredeceduto, nella rispettiva veste di usufruttuaria, la prima, e di nudiproprietari, gli altri – agivano davanti al Tribunale di Macerata perresponsabilità da contatto sociale nei confronti del Comune di PotenzaPicena, deducendo che l’omessa richiesta della scheda GNDT da partedell’ente locale aveva determinato l’incompletezza della domanda dicontributo post-sisma 1997 e quindi la perdita della chance di ottenere ilfinanziamento pubblico.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Tribunale riteneva provata l’omissione imputabile al Comune e larilevanza causale dell’inadempimento e nella ritenuta sussistenza dellachance perduta, condannava l’amministrazione comunale al risarcimentodel danno che veniva liquidato, sulla base del computo metrico delladisposta c.t.u., in euro 135.065,10, oltre rivalutazione monetaria e interessilegali, pari alla quantificazione dei lavori necessari per il ripristinodell’immobile post-sisma, estendendo la condanna anche ai funzionaridell’ente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il Comune ha proposto appello, sostenendo che il Tribunale avevatravisato la normativa regionale, in particolare la DGR 658/2001 e la DGR2064/2002, e non aveva considerato che i privati erano perfettamenteconsapevoli della mancanza della scheda G.N.D.T., tanto da presentare unanuova domanda nel novembre 2002, prima della scadenza fissata per ilcompletamento della precedente.La delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 658 del 27 marzo 2001stabiliva – per gli edifici danneggiati dal sisma 1997 – un obbligo a caricodei titolari delle domande di contributo (“entro il 30/06/2001 i titolari delledomande di contributo fanno pervenire al Comune, a pena di decadenza, lascheda GNDT riferita all’edificio danneggiato, redatta da un tecnicoabilitato”) e quindi la scheda GNDT doveva essere materialmenteconsegnata al Comune dai privati, con onere a loro carico.L’ente ha evidenziato inoltre che la scheda G.N.D.T. era stata redattanel 1998 e che i titolari della domanda, avendola già utilizzata per laprocedura ex art. 8 legge n. 61/1998, conoscevano perfettamente gliadempimenti necessari.Quanto alla DGR 2064/2002, essa non conteneva alcuna indicazionecirca l’obbligo degli enti locali di provvedere ad acquisire la scheda GNDTdai titolari delle domande di finanziamento, ma apriva i termini perconsentire ai Comuni di completare e trasmettere alla Regione i modelli “D-Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026bis” relativi alle domande di contributo per l’edilizia privata (lege n.61/1998).Nell’atto di appello è stato inoltre introdotto un fatto sopravvenutoconsistente nel contributo di 939.348,25 euro concesso a [OSCURATO:PERSONA],quale usufruttuaria dell’immobile ubicato il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],10, in catasto al f. 28, mapp.li 191-192, per decreto USR Marche n. 3672del 20 dicembre 2019, per la ricostruzione post‑sisma 2016, relativo allemedesime opere individuate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado.Secondo il Comune, tale circostanza avrebbe dimostrato che la chancesi era in realtà concretizzata, escludendo qualsiasi danno risarcibile poichéle opere finanziate nel 2016 coincidevano con quelle richieste nel 1997.Con appello incidentale, il geometra [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegnerGiuseppe Percossi, dipendenti dell’ente locale, hanno eccepito il difetto digiurisdizione, la nullità della sentenza per omessa declaratoria del difetto dilegittimazione passiva del Comune e hanno chiesto la riforma delprovvedimento impugnato per avere rigettato l’eccezione di prescrizione.2.2.

La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata,ha rigettato integralmente l’appello principale del Comune e quelloincidentale dei funzionari Mazzoni e Percossi.La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la DGR 658/2001,osservando che essa si applicava solo agli edifici privi di scheda G.N.D.T.,mentre nel caso di specie la scheda era stata redatta sin dal 29 gennaio1998.

La Corte di merito ha quindi tratto la conclusione che non potesseimputarsi ai privati alcuna omissione, poiché la scheda esisteva e il Comuneavrebbe dovuto verificarne la presenza nella pratica e sollecitarne laproduzione.

La Corte ha richiamato anche la circolare regionale del 15maggio 2001, che imponeva ai Comuni di avvisare i titolari delle domandeincomplete del termine entro cui regolarizzarle.I giudici di appello hanno quindi confermato la sussistenza dellaperdita di chance, ritenendo che la c.t.u. avesse accertato una concretaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026possibilità di finanziamento e che la mancata trasmissione del modello“D‑bis”, completo, avesse impedito l’inserimento della domanda tra quellefinanziabili.La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato invece inammissibile, aisensi dell’art. 345 c.p.c., il dedotto fatto sopravvenuto relativo al contributopost‑sisma del 2016.Tale contributo, secondo la Corte, riguardava un evento diverso esuccessivo, concesso a un soggetto diverso (si trattava della solausufruttuaria), e non era immediatamente valutabile sulla base delle provegià acquisite.La sua introduzione avrebbe ampliato il “thema decidendum” inviolazione delle preclusioni processuali e del principio di ragionevole duratadel processo.

Eventuali pretese restitutorie del Comune avrebbero potutoessere fatte valere in separata sede, ma non potevano incidere sul giudizioin corso.3.

Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi ilComune di [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Percossi che propongono altresì ricorso incidentale affidato acinque motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale.Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], qualericorrente principale, che aveva già sollevato la questione in appello, deducedavanti a questa Corte che la controversia riguarda un danno da ritardonella conclusione di un procedimento amministrativo e che rivestendo l’attocentrale (quello di attribuzione del codice di priorità tramite modello “D-bis”) natura di provvedimento amministrativo, la valutazione circa laNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026correttezza o tardività di tale attività rientra nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.Ciò posto, sui singoli motivi del ricorso principale.2.

Il primo motivo del ricorso proposto dal Comune di PotenzaPicena deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., conriferimento all’art. 111, sesto comma, della Costituzione, in ragionedell’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su aspetti decisividel contenzioso attinenti alla responsabilità del Comune per la perdita dichance dedotta dagli attori in primo grado riguardo alla mancataLa Corte d’Appello avrebbe fondato la responsabilità del Comune suuna ricostruzione normativa e fattuale radicalmente distorta.I giudici d’appello avrebbero ritenuto inapplicabile la DGR 658/2001– che poneva a carico dei titolari delle domande l’onere di trasmettere alComune la scheda GNDT “a pena di decadenza” – sul presupposto che lascheda fosse stata redatta nel 1998.

Ma proprio perché la scheda esisteva,la delibera avrebbe imposto ai privati di allegarla alla domanda.

La Corte dimerito avrebbe invertito il senso della norma, trasformando un onere delrichiedente in un dovere di vigilanza dell’amministrazione.La motivazione sarebbe stata ulteriormente viziata dal mancatoesame di un fatto decisivo: [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellati,aveva presentato una nuova domanda il 28‑29 novembre 2002, prima dellascadenza fissata per il completamento della precedente, dimostrando cosìdi conoscere l’incompletezza della pratica pendente.La Corte avrebbe ignorato tale circostanza e, pur riconoscendo che iprivati erano in possesso della scheda GNDT e ne conoscevano la funzione(avendola utilizzata per la domanda ex art. 8 legge n. 61/1998, rubricata“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zoneNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventicalamitosi”), avrebbe concluso per la non imputabilità dell’incompletezzadell’iter amministrativo.Il motivo è inammissibile in quanto destinato a tradursi in una criticadi merito laddove, per la stessa, non si prospetta il pur denunciato viziodella motivazione; la motivazione è infatti presente e non evidenzia un viziologico di portata tale da essere riferibile al contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o alla figura della motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile, capace di incidere, escludendolo, su quelminimo costituzionale integrativo della denunciata lesione (tra le altre:Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).2.2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c.nella erronea esclusione del fatto sopravvenuto, integrato dal contributopost‑sisma 2016.Viene censurata la declaratoria di inammissibilità del contributo dieuro 939.348,25 concesso nel 2019 per la ristrutturazione dell’immobile, inseguito al sisma 2016.La Corte d’Appello avrebbe ritenuto che tale evidenza ampliasse il“thema decidendum” mentre si trattava, invece, di un fatto sopravvenutodestinato a incidere, direttamente, sulla fondatezza della domandarisarcitoria.Se l’immobile era stato integralmente finanziato per le stesse opereindividuate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, la “chance” non sarebbeandata perduta, ma si sarebbe realizzata.La Corte, per escludere tale conseguenza, ha affermato che ilcontributo riguardava un evento successivo e un soggetto diverso, senzaspiegare perché tanto escluda la sua rilevanza ai fini dell’esistenza deldanno.I giudici di appello non avrebbero neppure giustificato l’affermazionesecondo cui la valutazione avrebbe richiesto approfondimenti tecniciNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026incompatibili con le preclusioni, e tanto pure a fronte della documentazioneche dimostra la piena corrispondenza tra le opere finanziate nel 2016 equelle oggetto della c.t.u.La decisione sarebbe stata in contrasto con la giurisprudenza chericonosce l’ingresso dei fatti sopravvenuti impeditivi o estintivi del dirittoazionato, e avrebbe integrato la violazione dell’art. 345 c.p.c.Il motivo è fondato.Il verificarsi di un fatto nuovo (potenzialmente) idoneo ad incideresull’esistenza del danno non ricade sotto l’operatività del 345 c.p.c., chetrova invece applicazione rispetto alle sole eccezioni in senso proprio (sulfatto sopravvenuto non integrante eccezione in senso stretto, già: Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/06/1977; in termini, Cass., Sez.

L,Sentenza n. 5710 del 20/06/1996; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 421 del12/01/2006; vedi, da ultimo, sulla natura di eccezione in senso lato diaccadimenti sopravvenuti fortemente incidenti sulla domanda: Cass., Sez.2 - , Sentenza n. 3155 del 07/02/2025).Nel caso di specie, il contributo post‑sisma 2016 costituisce un“factum superveniens” che incide direttamente sull’esistenza del dannodedotto, integrando un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria.

La suarilevanza non è dunque subordinata alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c.,che operano esclusivamente rispetto alle eccezioni in senso proprio.La struttura del fatto sopravvenuto richiama, tra le altre, le valutazionicondotte da questa Corte in punto di “compensatio lucri cum damno”, figuranella quale l’acquisizione di un vantaggio successivo alla domanda, idoneoa neutralizzare o ridurre il pregiudizio lamentato dal danneggiato, deveessere considerata dal giudice anche d’ufficio, in quanto attiene alla stessaesistenza del danno risarcibile (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26757 del24/11/2020).Analogamente, l’attribuzione del contributo del 2019, destinato allamedesima ristrutturazione individuata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado,Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026è un fatto che incide sul danno, non sul titolo della responsabilità, e cometale è estraneo al perimetro delle preclusioni assertive.La Corte d’Appello, nel dichiararne l’inammissibilità, ha dunqueerroneamente qualificato il fatto sopravvenuto come ampliativo del “themadecidendum”, mentre esso si colloca sul piano della verifica della fondatezzadella domanda, e non su quello della sua “causa petendi”, che non vale amodificare.La circostanza che il contributo sia stato concesso in epoca successivao a soggetto diverso non elide la sua capacità impeditiva, poiché ciò cherileva è la realizzazione dell’utilità economica che, per il medesimo bene, gliLa Corte territoriale, nel ritenere necessari approfondimenti tecniciincompatibili con le affermate preclusioni, ha omesso di considerare che lavalutazione del fatto sopravvenuto non richiede una nuova istruttoria, masolo la verifica documentale della coincidenza degli interventi, giàemergente dagli atti.Né rilevano, in senso preclusivo, il carattere definitivo dellaliquidazione né la sua corresponsione laddove la liquidazione, invocataquando il contraddittorio si era pienamente dispiegato in sede diprecisazione delle conclusioni, è evidenza neppure contestata.Ne consegue che la decisione impugnata si pone in contrasto con ilconsolidato orientamento secondo cui i fatti sopravvenuti impeditivi oestintivi del diritto azionato devono essere considerati dal giudice anche inappello, e non soggiacciono alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c. secondo ilprincipio per il quale:“Il fatto sopravvenuto che incide sull’esistenza del danno dedotto –integrando un elemento impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria –non soggiace alle preclusioni assertive di cui all’art. 345 c.p.c., in quantoriconducibile alle eccezioni in senso lato e, come tale, rilevabile d’ufficio dalgiudice.

Ne consegue che, ove il danneggiato abbia successivamente allaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026domanda conseguito un contributo pubblico destinato a finanziare lemedesime opere che costituivano l’oggetto del pregiudizio lamentato, talecircostanza deve essere valutata dal giudice ai fini dell’accertamento deldanno”.Il motivo è dunque fondato e la sentenza impugnata va cassata.3.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –rispettivamente dipendente e responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune –hanno proposto, con distinti atti, ricorso incidentale affidato a quattromotivi, di identico contenuto tra loro, sostenendo che la Corte d’appelloabbia erroneamente affermato la loro responsabilità personale e solidalecon il Comune.4.1.

Con il primo motivo – formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c. – si deduce il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, assumendo che la controversia riguardi un danno da ritardo nellaconclusione del procedimento amministrativo e che l’attribuzione del codiceGNDT e del codice di priorità integri esercizio di potere provvedimentale,devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensidell’art. 2‑bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 133, lett. a), n. 1,c.p.a.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha correttamente affermato la giurisdizione delgiudice ordinario, in conformità al principio – costante nella giurisprudenzadi questa Corte – secondo cui le controversie relative alla spettanza delcontributo “post‑sisma” attengono a provvidenze la cui erogazione dipendedal mero ricorrere dei presupposti normativi, senza margini di valutazionediscrezionale da parte dell’amministrazione.

Si tratta, dunque, di posizionidi diritto soggettivo, non ricomprese in ipotesi di giurisdizione esclusivaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026(Cass., S.U., 29 marzo 2017, n. 8115; in termini, nella giurisprudenzaamministrativa: Cons.

Stato, n. 5738/2021).Più precisamente, nella specie il danno lamentato è qualificato comeperdita di “chances”, ma costruito sulla presupposta esistenza del diritto alcontributo: una volta fissati dalla legge i presupposti di spettanza, il ritardodell’amministrazione non coinvolge alcun profilo di discrezionalità.La mancata acquisizione della scheda tecnica necessaria per laformazione degli elenchi dei beneficiari costituisce, a sua volta, un’attivitàvincolata, scandita dalla normativa regionale, che non implica esercizio dipotere discrezionale.

Si tratta di un adempimento meramente istruttorio, lacui omissione incide sul diritto soggettivo del privato alla corretta gestionedella domanda, senza attrarre la controversia nella giurisdizioneamministrativa.Con l’ulteriore precisazione che il “petitum” sostanziale e la “causapetendi” della domanda non riguardano il ritardo, l’omissione o la regolaritàdel procedimento amministrativo, ma la lesione del diritto soggettivoall’integrità patrimoniale derivante dall’omissione di un’attività vincolata.

Intale prospettiva, il provvedimento amministrativo – o la mancataacquisizione della scheda tecnica – rileva solo come fatto causativo deldanno, e non come esercizio di potere discrezionale (Cass., S.U., n.14231/2020).

Ne consegue che la controversia, anche per tale profilo, restadevoluta alla giurisdizione ordinaria.4.2.

Con il secondo motivo – ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – si deducela violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiaratoinammissibile il decreto USR Marche n. 3672/2019, recante il contributoriconosciuto all’usufruttuaria, quale fatto sopravvenuto decisivo ai finidell’accertamento della perdita di “chance”, nonché l’omesso esame di talecircostanza.Il motivo è fondato.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Come già rilevato nell’esame del secondo motivo del ricorsoprincipale, il contributo del 2019 integra un “factum superveniens” incidentesull’esistenza del danno e, in quanto fatto impeditivo, non soggiace allepreclusioni dell’art. 345 c.p.c.4.3.

Con il terzo motivo, articolato anch’esso ai sensi dei nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti incidentali deducono il difetto dilegittimazione passiva del Comune, sostenendo che l’istruttoria relativa allascheda GNDT e alla gestione delle domande fosse di competenza dellestrutture regionali (COM di Muccia e Fabriano), sicché la Corte d’Appelloavrebbe omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della correttaindividuazione del soggetto responsabile.Il motivo è infondato.L’istruttoria della domanda ex art. 4 legge n. 61/1998 – inclusa laverifica della completezza documentale, l’acquisizione o richiesta dellascheda GNDT e la trasmissione del modello “D bis” – rientrava tra gliadempimenti obbligatori del Comune, come confermato dalla CTU e dallanormativa regionale richiamata.

Il Comune era dunque il soggetto tenutoall’adempimento omesso.4.4.

Con il quarto motivo – articolato ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c. – i ricorrenti incidentali denunciano la violazione degli artt. 2697 c.c.e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteinvertito l’onere della prova, attribuendo al Comune la responsabilitàdell’incompletezza della domanda, senza che fosse stata dimostrata né lacolpa dell’Ente né il nesso causale tra la condotta contestata e il mancatoconseguimento del contributo, né la concreta probabilità di ottenerlo inpresenza di fondi limitati.Il motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione nel meritopreclusa nel giudizio di legittimità e offre una lettura alternativa senzaindividuare il fatto rilevante mancato nella valutazione e dedurrecorrettamente sulla violazione di legge.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/20264.5.

Con il quinto motivo – formulato ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c. – gli appellanti incidentali contestano l’inquadramento dellaresponsabilità come “contatto sociale qualificato”, sostenendo che lafattispecie integri un illecito extracontrattuale soggetto a prescrizionequinquennale, già maturata al momento dell’introduzione del giudizio.Il motivo è infondato ed è, in parte, inammissibile.La Corte d’Appello ha confermato la ricostruzione del primo giudice,integrando una doppia conforme che preclude la censura ex art. 360, n. 5,c.p.c., e ha correttamente escluso la prescrizione.

Il termine non decorrevadall’omissione amministrativa, ma dal momento in cui il danno si èmanifestato come ingiusto e percepibile, ossia dall’inserimento della praticatra gli interventi privi di copertura finanziaria, pubblicato nel BollettinoUfficiale della Regione Marche del 21 settembre 2005.L’azione introdotta nel 2010 è dunque tempestiva, poiché il “dies aquo” coincide con la conoscibilità dell’evento dannoso, secondo i criteri degliartt. 2935 e 2947 c.c.5.

In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale edei ricorsi incidentali, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dellecensure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Gli altri motivi devono essere rigettati.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dei ricorsiincidentali, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’Appello di Ancona, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e condomicilio digitale ex lege-ricorrente in via principale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-controricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AvvocatoAlessandro Lucchetti giusta procura speciale in atti, elettivamentedomiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 24 presso lo studio dell’AvvocataCristina Ippoliti e con domicilio digitale ex legeNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026-controricorrenti-ricorrenti in via incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 136/2021 depositatail 08/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda prende avvio dai danni riportati dall’immobile diproprietà della famiglia Lazzarini–Buonaccorsi, sito nel Comune di PotenzaPicena (MC), in [OSCURATO:PERSONA], 10, in seguito al sisma che ha interessatola regione Marche nel 1997.Nel fatto antecedente alla lite, come descritto negli atti, l’originariaproprietaria, [OSCURATO:PERSONA], presentò nel 1998 due distintedomande di contributo: una per l’edilizia privata (art. 4 “Interventi a favoredei privati per beni immobili e mobili” legge 30.03.1998, n. 61 (Conversionein legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delleregioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), dainoltrarsi tramite il Comune, e una per gli interventi sui beni culturali (art.8 “Interventi sui beni culturali” legge n. 61, cit.), da trasmettere al C.O.M.([OSCURATO:PERSONA]) del Comune di Muccia, in provincia di Macerata.In seguito al sopralluogo del 29 gennaio 1998, venne redatta sia lascheda G.N.D.T. 36675 ([OSCURATO:PERSONA] di Difesa dai Terremoti) che lascheda N.O.P.S.A. 706 ([OSCURATO:PERSONA]Artistico),entrambe inviate alla Soprintendenza dei monumenti di Ancona attraversoil C.O.M. di Muccia, ma non al Comune di [OSCURATO:PERSONA], che, competenteex art. 4 della legge sull’edilizia privata n. 61 cit., rimase privo delladocumentazione necessaria per completare il modello da trasmettere allaRegione, il Modulo “D-bis”, come richiesto dalla delibera di G.R. n. 956 del19 aprile 1999 e successivamente con D.G.R, n. 2064/2002.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Comune in data 10.12.1998 provvedeva a spedire alla Regione lascheda riepilogativa degli interventi da finanziare nel territorio comunale.Nel 2005 la Regione Marche pubblicava gli elenchi degli interventiammissibili, tra i quali non erano compresi quelli relativi alle due domandeBuonaccorsi, rimasti privi di copertura finanziaria.[OSCURATO:PERSONA], divenuto proprietario dell’immobile dopo lamorte della madre [OSCURATO:PERSONA], contestava al Comune diPotenza Picena di non aver richiesto o sollecitato la consegna della schedaGNDT, documento indispensabile per completare la domanda di contributopost-sisma 1997, con la conseguenza che la domanda non era stata inseritatra quelle finanziabili, rimarcando che, ove il Comune avesse agito“correttamente e tempestivamente”, l’immobile sarebbe rientrato tra gliinterventi ammessi e finanziati.L’erede dell’originaria proprietaria dell’immobile, avvalendosi di unariapertura dei termini, presentava, quindi, in data 28.11.2002, una nuovadomanda per la concessione del contributo previsto dall’art. 4 della L. n.61/1998 per l’edilizia privata, prima della scadenza del nuovo termine del31/12/2002, fissato dalla DGR 2064/2002.Il Comune con nota del 23 gennaio 2003 rigettava la domanda, nelrilievo che non risultava dimostrato il possesso di uno dei requisiti diammissibilità.2. Con citazione notificata il 15.09.2010, [OSCURATO:PERSONA], LazzariniCarlo, [OSCURATO:PERSONA] – aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], nelle moredeceduto, nella rispettiva veste di usufruttuaria, la prima, e di nudiproprietari, gli altri – agivano davanti al Tribunale di Macerata perresponsabilità da contatto sociale nei confronti del Comune di PotenzaPicena, deducendo che l’omessa richiesta della scheda GNDT da partedell’ente locale aveva determinato l’incompletezza della domanda dicontributo post-sisma 1997 e quindi la perdita della chance di ottenere ilfinanziamento pubblico.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Il Tribunale riteneva provata l’omissione imputabile al Comune e larilevanza causale dell’inadempimento e nella ritenuta sussistenza dellachance perduta, condannava l’amministrazione comunale al risarcimentodel danno che veniva liquidato, sulla base del computo metrico delladisposta c.t.u., in euro 135.065,10, oltre rivalutazione monetaria e interessilegali, pari alla quantificazione dei lavori necessari per il ripristinodell’immobile post-sisma, estendendo la condanna anche ai funzionaridell’ente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il Comune ha proposto appello, sostenendo che il Tribunale avevatravisato la normativa regionale, in particolare la DGR 658/2001 e la DGR2064/2002, e non aveva considerato che i privati erano perfettamenteconsapevoli della mancanza della scheda G.N.D.T., tanto da presentare unanuova domanda nel novembre 2002, prima della scadenza fissata per ilcompletamento della precedente.La delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 658 del 27 marzo 2001stabiliva – per gli edifici danneggiati dal sisma 1997 – un obbligo a caricodei titolari delle domande di contributo (“entro il 30/06/2001 i titolari delledomande di contributo fanno pervenire al Comune, a pena di decadenza, lascheda GNDT riferita all’edificio danneggiato, redatta da un tecnicoabilitato”) e quindi la scheda GNDT doveva essere materialmenteconsegnata al Comune dai privati, con onere a loro carico.L’ente ha evidenziato inoltre che la scheda G.N.D.T. era stata redattanel 1998 e che i titolari della domanda, avendola già utilizzata per laprocedura ex art. 8 legge n. 61/1998, conoscevano perfettamente gliadempimenti necessari.Quanto alla DGR 2064/2002, essa non conteneva alcuna indicazionecirca l’obbligo degli enti locali di provvedere ad acquisire la scheda GNDTdai titolari delle domande di finanziamento, ma apriva i termini perconsentire ai Comuni di completare e trasmettere alla Regione i modelli “D-Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026bis” relativi alle domande di contributo per l’edilizia privata (lege n.61/1998).Nell’atto di appello è stato inoltre introdotto un fatto sopravvenutoconsistente nel contributo di 939.348,25 euro concesso a [OSCURATO:PERSONA],quale usufruttuaria dell’immobile ubicato il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],10, in catasto al f. 28, mapp.li 191-192, per decreto USR Marche n. 3672del 20 dicembre 2019, per la ricostruzione post‑sisma 2016, relativo allemedesime opere individuate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado.Secondo il Comune, tale circostanza avrebbe dimostrato che la chancesi era in realtà concretizzata, escludendo qualsiasi danno risarcibile poichéle opere finanziate nel 2016 coincidevano con quelle richieste nel 1997.Con appello incidentale, il geometra [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegnerGiuseppe Percossi, dipendenti dell’ente locale, hanno eccepito il difetto digiurisdizione, la nullità della sentenza per omessa declaratoria del difetto dilegittimazione passiva del Comune e hanno chiesto la riforma delprovvedimento impugnato per avere rigettato l’eccezione di prescrizione.2.2. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata,ha rigettato integralmente l’appello principale del Comune e quelloincidentale dei funzionari Mazzoni e Percossi.La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la DGR 658/2001,osservando che essa si applicava solo agli edifici privi di scheda G.N.D.T.,mentre nel caso di specie la scheda era stata redatta sin dal 29 gennaio1998. La Corte di merito ha quindi tratto la conclusione che non potesseimputarsi ai privati alcuna omissione, poiché la scheda esisteva e il Comuneavrebbe dovuto verificarne la presenza nella pratica e sollecitarne laproduzione. La Corte ha richiamato anche la circolare regionale del 15maggio 2001, che imponeva ai Comuni di avvisare i titolari delle domandeincomplete del termine entro cui regolarizzarle.I giudici di appello hanno quindi confermato la sussistenza dellaperdita di chance, ritenendo che la c.t.u. avesse accertato una concretaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026possibilità di finanziamento e che la mancata trasmissione del modello“D‑bis”, completo, avesse impedito l’inserimento della domanda tra quellefinanziabili.La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato invece inammissibile, aisensi dell’art. 345 c.p.c., il dedotto fatto sopravvenuto relativo al contributopost‑sisma del 2016.Tale contributo, secondo la Corte, riguardava un evento diverso esuccessivo, concesso a un soggetto diverso (si trattava della solausufruttuaria), e non era immediatamente valutabile sulla base delle provegià acquisite.La sua introduzione avrebbe ampliato il “thema decidendum” inviolazione delle preclusioni processuali e del principio di ragionevole duratadel processo. Eventuali pretese restitutorie del Comune avrebbero potutoessere fatte valere in separata sede, ma non potevano incidere sul giudizioin corso.3. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi ilComune di [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Percossi che propongono altresì ricorso incidentale affidato acinque motivi; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA].I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale.Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], qualericorrente principale, che aveva già sollevato la questione in appello, deducedavanti a questa Corte che la controversia riguarda un danno da ritardonella conclusione di un procedimento amministrativo e che rivestendo l’attocentrale (quello di attribuzione del codice di priorità tramite modello “D-bis”) natura di provvedimento amministrativo, la valutazione circa laNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026correttezza o tardività di tale attività rientra nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo.Ciò posto, sui singoli motivi del ricorso principale.2. Il primo motivo del ricorso proposto dal Comune di PotenzaPicena deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., conriferimento all’art. 111, sesto comma, della Costituzione, in ragionedell’insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione su aspetti decisividel contenzioso attinenti alla responsabilità del Comune per la perdita dichance dedotta dagli attori in primo grado riguardo alla mancataLa Corte d’Appello avrebbe fondato la responsabilità del Comune suuna ricostruzione normativa e fattuale radicalmente distorta.I giudici d’appello avrebbero ritenuto inapplicabile la DGR 658/2001– che poneva a carico dei titolari delle domande l’onere di trasmettere alComune la scheda GNDT “a pena di decadenza” – sul presupposto che lascheda fosse stata redatta nel 1998. Ma proprio perché la scheda esisteva,la delibera avrebbe imposto ai privati di allegarla alla domanda. La Corte dimerito avrebbe invertito il senso della norma, trasformando un onere delrichiedente in un dovere di vigilanza dell’amministrazione.La motivazione sarebbe stata ulteriormente viziata dal mancatoesame di un fatto decisivo: [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellati,aveva presentato una nuova domanda il 28‑29 novembre 2002, prima dellascadenza fissata per il completamento della precedente, dimostrando cosìdi conoscere l’incompletezza della pratica pendente.La Corte avrebbe ignorato tale circostanza e, pur riconoscendo che iprivati erano in possesso della scheda GNDT e ne conoscevano la funzione(avendola utilizzata per la domanda ex art. 8 legge n. 61/1998, rubricata“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zoneNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventicalamitosi”), avrebbe concluso per la non imputabilità dell’incompletezzadell’iter amministrativo.Il motivo è inammissibile in quanto destinato a tradursi in una criticadi merito laddove, per la stessa, non si prospetta il pur denunciato viziodella motivazione; la motivazione è infatti presente e non evidenzia un viziologico di portata tale da essere riferibile al contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o alla figura della motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile, capace di incidere, escludendolo, su quelminimo costituzionale integrativo della denunciata lesione (tra le altre:Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c.nella erronea esclusione del fatto sopravvenuto, integrato dal contributopost‑sisma 2016.Viene censurata la declaratoria di inammissibilità del contributo dieuro 939.348,25 concesso nel 2019 per la ristrutturazione dell’immobile, inseguito al sisma 2016.La Corte d’Appello avrebbe ritenuto che tale evidenza ampliasse il“thema decidendum” mentre si trattava, invece, di un fatto sopravvenutodestinato a incidere, direttamente, sulla fondatezza della domandarisarcitoria.Se l’immobile era stato integralmente finanziato per le stesse opereindividuate dal c.t.u. nel giudizio di primo grado, la “chance” non sarebbeandata perduta, ma si sarebbe realizzata.La Corte, per escludere tale conseguenza, ha affermato che ilcontributo riguardava un evento successivo e un soggetto diverso, senzaspiegare perché tanto escluda la sua rilevanza ai fini dell’esistenza deldanno.I giudici di appello non avrebbero neppure giustificato l’affermazionesecondo cui la valutazione avrebbe richiesto approfondimenti tecniciNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026incompatibili con le preclusioni, e tanto pure a fronte della documentazioneche dimostra la piena corrispondenza tra le opere finanziate nel 2016 equelle oggetto della c.t.u.La decisione sarebbe stata in contrasto con la giurisprudenza chericonosce l’ingresso dei fatti sopravvenuti impeditivi o estintivi del dirittoazionato, e avrebbe integrato la violazione dell’art. 345 c.p.c.Il motivo è fondato.Il verificarsi di un fatto nuovo (potenzialmente) idoneo ad incideresull’esistenza del danno non ricade sotto l’operatività del 345 c.p.c., chetrova invece applicazione rispetto alle sole eccezioni in senso proprio (sulfatto sopravvenuto non integrante eccezione in senso stretto, già: Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 02/06/1977; in termini, Cass., Sez. L,Sentenza n. 5710 del 20/06/1996; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 421 del12/01/2006; vedi, da ultimo, sulla natura di eccezione in senso lato diaccadimenti sopravvenuti fortemente incidenti sulla domanda: Cass., Sez.2 - , Sentenza n. 3155 del 07/02/2025).Nel caso di specie, il contributo post‑sisma 2016 costituisce un“factum superveniens” che incide direttamente sull’esistenza del dannodedotto, integrando un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria. La suarilevanza non è dunque subordinata alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c.,che operano esclusivamente rispetto alle eccezioni in senso proprio.La struttura del fatto sopravvenuto richiama, tra le altre, le valutazionicondotte da questa Corte in punto di “compensatio lucri cum damno”, figuranella quale l’acquisizione di un vantaggio successivo alla domanda, idoneoa neutralizzare o ridurre il pregiudizio lamentato dal danneggiato, deveessere considerata dal giudice anche d’ufficio, in quanto attiene alla stessaesistenza del danno risarcibile (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26757 del24/11/2020).Analogamente, l’attribuzione del contributo del 2019, destinato allamedesima ristrutturazione individuata dal c.t.u. nel giudizio di primo grado,Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026è un fatto che incide sul danno, non sul titolo della responsabilità, e cometale è estraneo al perimetro delle preclusioni assertive.La Corte d’Appello, nel dichiararne l’inammissibilità, ha dunqueerroneamente qualificato il fatto sopravvenuto come ampliativo del “themadecidendum”, mentre esso si colloca sul piano della verifica della fondatezzadella domanda, e non su quello della sua “causa petendi”, che non vale amodificare.La circostanza che il contributo sia stato concesso in epoca successivao a soggetto diverso non elide la sua capacità impeditiva, poiché ciò cherileva è la realizzazione dell’utilità economica che, per il medesimo bene, gliLa Corte territoriale, nel ritenere necessari approfondimenti tecniciincompatibili con le affermate preclusioni, ha omesso di considerare che lavalutazione del fatto sopravvenuto non richiede una nuova istruttoria, masolo la verifica documentale della coincidenza degli interventi, giàemergente dagli atti.Né rilevano, in senso preclusivo, il carattere definitivo dellaliquidazione né la sua corresponsione laddove la liquidazione, invocataquando il contraddittorio si era pienamente dispiegato in sede diprecisazione delle conclusioni, è evidenza neppure contestata.Ne consegue che la decisione impugnata si pone in contrasto con ilconsolidato orientamento secondo cui i fatti sopravvenuti impeditivi oestintivi del diritto azionato devono essere considerati dal giudice anche inappello, e non soggiacciono alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c. secondo ilprincipio per il quale:“Il fatto sopravvenuto che incide sull’esistenza del danno dedotto –integrando un elemento impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria –non soggiace alle preclusioni assertive di cui all’art. 345 c.p.c., in quantoriconducibile alle eccezioni in senso lato e, come tale, rilevabile d’ufficio dalgiudice. Ne consegue che, ove il danneggiato abbia successivamente allaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026domanda conseguito un contributo pubblico destinato a finanziare lemedesime opere che costituivano l’oggetto del pregiudizio lamentato, talecircostanza deve essere valutata dal giudice ai fini dell’accertamento deldanno”.Il motivo è dunque fondato e la sentenza impugnata va cassata.3. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –rispettivamente dipendente e responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del Comune –hanno proposto, con distinti atti, ricorso incidentale affidato a quattromotivi, di identico contenuto tra loro, sostenendo che la Corte d’appelloabbia erroneamente affermato la loro responsabilità personale e solidalecon il Comune.4.1. Con il primo motivo – formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 1, c.p.c. – si deduce il difetto di giurisdizione del giudiceordinario, assumendo che la controversia riguardi un danno da ritardo nellaconclusione del procedimento amministrativo e che l’attribuzione del codiceGNDT e del codice di priorità integri esercizio di potere provvedimentale,devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensidell’art. 2‑bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 133, lett. a), n. 1,c.p.a.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha correttamente affermato la giurisdizione delgiudice ordinario, in conformità al principio – costante nella giurisprudenzadi questa Corte – secondo cui le controversie relative alla spettanza delcontributo “post‑sisma” attengono a provvidenze la cui erogazione dipendedal mero ricorrere dei presupposti normativi, senza margini di valutazionediscrezionale da parte dell’amministrazione. Si tratta, dunque, di posizionidi diritto soggettivo, non ricomprese in ipotesi di giurisdizione esclusivaNumero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026(Cass., S.U., 29 marzo 2017, n. 8115; in termini, nella giurisprudenzaamministrativa: Cons. Stato, n. 5738/2021).Più precisamente, nella specie il danno lamentato è qualificato comeperdita di “chances”, ma costruito sulla presupposta esistenza del diritto alcontributo: una volta fissati dalla legge i presupposti di spettanza, il ritardodell’amministrazione non coinvolge alcun profilo di discrezionalità.La mancata acquisizione della scheda tecnica necessaria per laformazione degli elenchi dei beneficiari costituisce, a sua volta, un’attivitàvincolata, scandita dalla normativa regionale, che non implica esercizio dipotere discrezionale. Si tratta di un adempimento meramente istruttorio, lacui omissione incide sul diritto soggettivo del privato alla corretta gestionedella domanda, senza attrarre la controversia nella giurisdizioneamministrativa.Con l’ulteriore precisazione che il “petitum” sostanziale e la “causapetendi” della domanda non riguardano il ritardo, l’omissione o la regolaritàdel procedimento amministrativo, ma la lesione del diritto soggettivoall’integrità patrimoniale derivante dall’omissione di un’attività vincolata. Intale prospettiva, il provvedimento amministrativo – o la mancataacquisizione della scheda tecnica – rileva solo come fatto causativo deldanno, e non come esercizio di potere discrezionale (Cass., S.U., n.14231/2020). Ne consegue che la controversia, anche per tale profilo, restadevoluta alla giurisdizione ordinaria.4.2. Con il secondo motivo – ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. – si deducela violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale dichiaratoinammissibile il decreto USR Marche n. 3672/2019, recante il contributoriconosciuto all’usufruttuaria, quale fatto sopravvenuto decisivo ai finidell’accertamento della perdita di “chance”, nonché l’omesso esame di talecircostanza.Il motivo è fondato.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/2026Come già rilevato nell’esame del secondo motivo del ricorsoprincipale, il contributo del 2019 integra un “factum superveniens” incidentesull’esistenza del danno e, in quanto fatto impeditivo, non soggiace allepreclusioni dell’art. 345 c.p.c.4.3. Con il terzo motivo, articolato anch’esso ai sensi dei nn. 3 e 5dell’art. 360 c.p.c., i ricorrenti incidentali deducono il difetto dilegittimazione passiva del Comune, sostenendo che l’istruttoria relativa allascheda GNDT e alla gestione delle domande fosse di competenza dellestrutture regionali (COM di Muccia e Fabriano), sicché la Corte d’Appelloavrebbe omesso di considerare un fatto decisivo ai fini della correttaindividuazione del soggetto responsabile.Il motivo è infondato.L’istruttoria della domanda ex art. 4 legge n. 61/1998 – inclusa laverifica della completezza documentale, l’acquisizione o richiesta dellascheda GNDT e la trasmissione del modello “D bis” – rientrava tra gliadempimenti obbligatori del Comune, come confermato dalla CTU e dallanormativa regionale richiamata. Il Comune era dunque il soggetto tenutoall’adempimento omesso.4.4. Con il quarto motivo – articolato ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c. – i ricorrenti incidentali denunciano la violazione degli artt. 2697 c.c.e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteinvertito l’onere della prova, attribuendo al Comune la responsabilitàdell’incompletezza della domanda, senza che fosse stata dimostrata né lacolpa dell’Ente né il nesso causale tra la condotta contestata e il mancatoconseguimento del contributo, né la concreta probabilità di ottenerlo inpresenza di fondi limitati.Il motivo è inammissibile perché sollecita una rivalutazione nel meritopreclusa nel giudizio di legittimità e offre una lettura alternativa senzaindividuare il fatto rilevante mancato nella valutazione e dedurrecorrettamente sulla violazione di legge.Numero registro generale 12254/2021Numero sezionale 2797/2026Numero di raccolta generale 25024/2026Data pubblicazione 06/09/20264.5. Con il quinto motivo – formulato ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5,c.p.c. – gli appellanti incidentali contestano l’inquadramento dellaresponsabilità come “contatto sociale qualificato”, sostenendo che lafattispecie integri un illecito extracontrattuale soggetto a prescrizionequinquennale, già maturata al momento dell’introduzione del giudizio.Il motivo è infondato ed è, in parte, inammissibile.La Corte d’Appello ha confermato la ricostruzione del primo giudice,integrando una doppia conforme che preclude la censura ex art. 360, n. 5,c.p.c., e ha correttamente escluso la prescrizione. Il termine non decorrevadall’omissione amministrativa, ma dal momento in cui il danno si èmanifestato come ingiusto e percepibile, ossia dall’inserimento della praticatra gli interventi privi di copertura finanziaria, pubblicato nel BollettinoUfficiale della Regione Marche del 21 settembre 2005.L’azione introdotta nel 2010 è dunque tempestiva, poiché il “dies aquo” coincide con la conoscibilità dell’evento dannoso, secondo i criteri degliartt. 2935 e 2947 c.c.5. In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso principale edei ricorsi incidentali, la sentenza impugnata va cassata, nei limiti dellecensure accolte, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Gli altri motivi devono essere rigettati. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dei ricorsiincidentali, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’Appello di Ancona, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris