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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02433/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 676-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di RENDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1403/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00676 sez.

M3 - ud. 14-12-2021 -2- V 4 Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA] srl " ha effettuato una fornitura di beni e servizi per il completamento di una piazza in favore del Comune di Rende.

Ha agito nei confronti dell'ente locale per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale fornitura.

Il Comune di Rende ha eccepito la nullità dell'accordo per difetto di una delibera valida di spesa, ed ha altresì eccepito la responsabilità personale del funzionario che aveva effettuato l'ordine. 2.-I1 Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda sul presupposto che l'azione nei confronti del funzionario ex articolo 191 legge numero 267 del 2000 non era utilmente esercitabile perché non era individuabile il funzionario, con la conseguenza che spettava alla società l'azione di indebito arricchimento che era stata esercitata in subordine.

Invece, la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto che, essendovi azione verso il funzionario, difettasse il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ed ha dunque rigettato la domanda, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Rende. 3.-11 ricorso è basato su un solo motivo che è contrastato dal controricorso del Comune di Rende.

La ricorrente ha depositato memorie.

Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 2041 e 2042 CC nonché dell'articolo 191 legge 267 del 2000, oltre che omesso esame di un fatto controverso e decisivo. 6.-La società ricorrente ritiene innanzitutto che la Corte d'appello non ha preso in considerazione la circostanza, da lei allegata, che nei confronti del funzionario non era in astratto possibile alcuna azione di responsabilità in quanto tale funzionario, in assenza di una delibera di spesa, non era per l'appunto individuabile.

Osserva inoltre la ricorrente che proprio quando l'azione verso il funzionario non è esperibile perché e impossibile l'individuazione di quest'ultimo, allora è ammessa l'azione di arricchimento ingiustificato, che deve, per l'appunto, ritenersi residuale. 7.-11 motivo è infondato. §.- Intanto, la ricorrente non dimostra di avere posto in appello la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione: nel ricorso non si riporta alcuna prova di tale allegazione, da farsi in appello, né si indica in quale punto dell'atto di appello sarebbe stata posta.

Lo stesso Comune controricorrente contesta, con il controricorso, che in appello si sia discusso della possibilità o meno di individuare il funzionario.

Ciò premesso, è principio di diritto di questa Corte che: "in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.

Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d.

Igs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio." (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021).

La decisione di merito rispetta dunque questo principio di diritto, avendo accertato che v'era azione verso il funzionario e che dunque la domanda di arricchimento era inammissibile per difetto di sussidiarietà.

Resta salva però l'azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo. (Cass. 5665/ 2021) 8.-Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 676-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di RENDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1403/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00676 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- V 4 Ritenuto che 1.-La società "[OSCURATO:PERSONA] srl " ha effettuato una fornitura di beni e servizi per il completamento di una piazza in favore del Comune di Rende. Ha agito nei confronti dell'ente locale per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale fornitura. Il Comune di Rende ha eccepito la nullità dell'accordo per difetto di una delibera valida di spesa, ed ha altresì eccepito la responsabilità personale del funzionario che aveva effettuato l'ordine. 2.-I1 Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda sul presupposto che l'azione nei confronti del funzionario ex articolo 191 legge numero 267 del 2000 non era utilmente esercitabile perché non era individuabile il funzionario, con la conseguenza che spettava alla società l'azione di indebito arricchimento che era stata esercitata in subordine. Invece, la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto che, essendovi azione verso il funzionario, difettasse il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ed ha dunque rigettato la domanda, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Rende. 3.-11 ricorso è basato su un solo motivo che è contrastato dal controricorso del Comune di Rende. La ricorrente ha depositato memorie. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 2041 e 2042 CC nonché dell'articolo 191 legge 267 del 2000, oltre che omesso esame di un fatto controverso e decisivo. 6.-La società ricorrente ritiene innanzitutto che la Corte d'appello non ha preso in considerazione la circostanza, da lei allegata, che nei confronti del funzionario non era in astratto possibile alcuna azione di responsabilità in quanto tale funzionario, in assenza di una delibera di spesa, non era per l'appunto individuabile. Osserva inoltre la ricorrente che proprio quando l'azione verso il funzionario non è esperibile perché e impossibile l'individuazione di quest'ultimo, allora è ammessa l'azione di arricchimento ingiustificato, che deve, per l'appunto, ritenersi residuale. 7.-11 motivo è infondato. §.- Intanto, la ricorrente non dimostra di avere posto in appello la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione: nel ricorso non si riporta alcuna prova di tale allegazione, da farsi in appello, né si indica in quale punto dell'atto di appello sarebbe stata posta. Lo stesso Comune controricorrente contesta, con il controricorso, che in appello si sia discusso della possibilità o meno di individuare il funzionario. Ciò premesso, è principio di diritto di questa Corte che: "in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. Igs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio." (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021). La decisione di merito rispetta dunque questo principio di diritto, avendo accertato che v'era azione verso il funzionario e che dunque la domanda di arricchimento era inammissibile per difetto di sussidiarietà. Resta salva però l'azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo. (Cass. 5665/ 2021) 8.-Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico
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