CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10147/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] RUNGI, la misura della detenzione domiciliare, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 2 febbraio 2024; che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato la denuncia sporta nei confronti del condannato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] FRASCA, medico dell'ospedale di Colleferro, per condotta minacciosa e ingiuriosa subita dal RUNGI presso l'ambulatorio ospedaliero in data 11 giugno 2024; che il Tribunale, inoltre, ha confutato le giustificazioni addotte dal condannato (denuncia di un caso di "malasanità" che avrebbe avuto ad oggetto il padre), stigmatizzando la gravità della condotta dal medesimo posta in essere, con la quale erano state violate le prescrizioni connesse alla misura alternativa; LETTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione alla gravità del fatto, per aver omesso il Tribunale di tener conto della inesistenza di un'aggressione unilaterale, essendosi trattato di una discussione animata tra il RUNGI e il medico, nonché della brevità della stessa, come evincibile dalle informative redatte dal Commissariato P.S. di Colleferro in data 13 giugno 2024 e dalla Stazione dei Carabinieri della stessa località in data 15 giugno 2024; CONSIDERATO che le censure dedotte dal ricorrente non rispettano il principio di autosufficienza e sono articolate in punto di fatto; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]