CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15764/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ay\ Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 2 e 7 della I. n. 895 del 1967 e 697 cod. pen. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - oltre ad essere manifestamente infondate e generiche non sono consentite in sede di legittimità e in parte sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione. Considerato che dette censure sono, altresì„ riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli. Invero, nella sentenza impugnata si evidenzia che: - oltre al fucile ad avancarica a pietra focaia, nel corso della perquisizione presso il negozio del ricorrente, era stato rinvenuto anche un fucile con calcio e canne mozze, oggetto perfettamente funzionante non classificabile come arma antica da collezione e detenuta da Morrone senza alcuna autorizzazione; - in assenza di elementi di positiva valutazione non possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, posto che il ricorrente ha consegnato ai carabinieri unicamente il fucile ad avancarica e non anche quello a canne mozze, trovato successivamente dai militari, gesto peraltro compiuto quando egli aveva compreso di non avere alternative; - la pena irrogata appare congrua rispetto alla gravità dei fatti e alla personalità dell'autore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo