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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 02048/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sapt4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eLu Lo_ cibJ t, n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Pescara, in sede di procedura incidentale di riesame reale, ha respinto il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla convalida di sequestro del 10 dicembre 2020. 1.1 L' oggetto del sequestro, a fini di prova, è rappresentato da due pistole ad aria compressa, una replica rivoltella marca [OSCURATO:PERSONA] e una replica della CZ marca ASG, meglio descritte in atti. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per la contravvenzione prevista dall'art. 4 legge n.110 del 1975.

Le due pistole risultano oggetto di sequestro in data 8 dicembre 2020. 1.2 Nel valutare la domanda di restituzione, il Tribunale osserva - in sintesi - che : a) pur trattandosi di pistole di libera vendita, sussiste il fumus del reato contestato, trattandosi di porto ingiustificato di oggetti che, per le loro caratteristiche obiettive, rientrano nella previsione di legge azionata b) non vi è dubbio alcuno sul fatto che le due pistole erano sulla persona del Montebello, al di fuori del locale adibito a studio ed in spazi condominiali, come pure risulta dagli atti di indagine; c) la finalità probatoria è da ritenersi sussistente, dovendosi accertare la capacità offensiva concreta delle due pistole.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con posteriore memoria. 2.1 Con il ricorso si deduce nullità della decisione per erronea valutazione della documentazione in atti e di quella prodotta.

In sostanza viene evidenziato che il Montebello, di professione avvocato, era intento al trasloco del proprio studio legale e le due armi ad aria compressa non erano - all'atto del controllo - sulla sua persona in luoghi esterni allo studio.

Si contesta, pertanto, lo stesso contenuto degli atti di indagine.

Il trasporto, antecedente, era stato realizzato in tutta sicurezza.

Si compie riferimento alla versione alternativa dei fatti contenuta in una denunzia-querela sporta nei confronti della p.g. operante. 2.2 Con la memoria integrativa si ribadisce la diversa versione dei fatti contenuta nel correlato esposto.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1 Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez.

II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656). 3.2 Nel caso in esame il contenuto della decisione impugnata risulta pienamente comprensibile, essendo rapportato al contenuto degli atti di indagine redatti in sede di intervento da parte dei verbalizzanti.

Non può, pertanto essere apprezzato l'eventuale vizio di motivazione che - in realtà - il ricorrente tende a configurare per la mancata adesione ad una 'ricostruzione alternativa' dei fatti da lui stesso introdotta mediante denunzia verso gli operanti.

Si tratta, in tutta evidenza, di un tema di merito che potrà essere sviluppato nel corso del procedimento principale ma che non può essere apprezzato nella presente sede di legittimità e che, in ogni caso, poco interferisce con la dimensione probatoria del sequestro, finalizzato ad accertare le specifiche caratteristiche degli oggetti caduti in sequestro.

4. Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sapt4te le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eLu Lo_ cibJ t, n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2021 il Tribunale di Pescara, in sede di procedura incidentale di riesame reale, ha respinto il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla convalida di sequestro del 10 dicembre 2020. 1.1 L' oggetto del sequestro, a fini di prova, è rappresentato da due pistole ad aria compressa, una replica rivoltella marca [OSCURATO:PERSONA] e una replica della CZ marca ASG, meglio descritte in atti. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per la contravvenzione prevista dall'art. 4 legge n.110 del 1975. Le due pistole risultano oggetto di sequestro in data 8 dicembre 2020. 1.2 Nel valutare la domanda di restituzione, il Tribunale osserva - in sintesi - che : a) pur trattandosi di pistole di libera vendita, sussiste il fumus del reato contestato, trattandosi di porto ingiustificato di oggetti che, per le loro caratteristiche obiettive, rientrano nella previsione di legge azionata b) non vi è dubbio alcuno sul fatto che le due pistole erano sulla persona del Montebello, al di fuori del locale adibito a studio ed in spazi condominiali, come pure risulta dagli atti di indagine; c) la finalità probatoria è da ritenersi sussistente, dovendosi accertare la capacità offensiva concreta delle due pistole. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], con posteriore memoria. 2.1 Con il ricorso si deduce nullità della decisione per erronea valutazione della documentazione in atti e di quella prodotta. In sostanza viene evidenziato che il Montebello, di professione avvocato, era intento al trasloco del proprio studio legale e le due armi ad aria compressa non erano - all'atto del controllo - sulla sua persona in luoghi esterni allo studio. Si contesta, pertanto, lo stesso contenuto degli atti di indagine. Il trasporto, antecedente, era stato realizzato in tutta sicurezza. Si compie riferimento alla versione alternativa dei fatti contenuta in una denunzia-querela sporta nei confronti della p.g. operante. 2.2 Con la memoria integrativa si ribadisce la diversa versione dei fatti contenuta nel correlato esposto.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1 Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le molte, Sez. II n. 18951 del 14.3.2017, rv 269656). 3.2 Nel caso in esame il contenuto della decisione impugnata risulta pienamente comprensibile, essendo rapportato al contenuto degli atti di indagine redatti in sede di intervento da parte dei verbalizzanti. Non può, pertanto essere apprezzato l'eventuale vizio di motivazione che - in realtà - il ricorrente tende a configurare per la mancata adesione ad una 'ricostruzione alternativa' dei fatti da lui stesso introdotta mediante denunzia verso gli operanti. Si tratta, in tutta evidenza, di un tema di merito che potrà essere sviluppato nel corso del procedimento principale ma che non può essere apprezzato nella presente sede di legittimità e che, in ogni caso, poco interferisce con la dimensione probatoria del sequestro, finalizzato ad accertare le specifiche caratteristiche degli oggetti caduti in sequestro. 4. Il ricorso, per quanto sinora affermato, va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 gi
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