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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12359/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; G2,2 t OSSERVA

1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè manifestamente infondati.

Invero, quanto alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve rappresentarsi che il reato ascritto al ricorrente si pone al di fuori del perimetro di operatività della disposizione di favore, che limita la sua applicabilità ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, laddove la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. stabilisce come massimo edittale una pena pari a sei anni di reclusione.

Avuto riguardo, invece, alla prospettazione del ricorrente relativa alla possibilità per il giudice di secondo grado di sostituire d'ufficio la pena detentiva inflitta in libertà controllata, nonostante l'istanza di parte si riferisse soltanto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il Collegio rileva che il motivo di ricorso è inammissibile in virtù del principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa1la—' [3:17,73°T,‘,.[OSCURATO:PERSONA] (I 9r .

Ti! .0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; G2,2 t OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè manifestamente infondati. Invero, quanto alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve rappresentarsi che il reato ascritto al ricorrente si pone al di fuori del perimetro di operatività della disposizione di favore, che limita la sua applicabilità ai reati puniti con pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, laddove la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. stabilisce come massimo edittale una pena pari a sei anni di reclusione. Avuto riguardo, invece, alla prospettazione del ricorrente relativa alla possibilità per il giudice di secondo grado di sostituire d'ufficio la pena detentiva inflitta in libertà controllata, nonostante l'istanza di parte si riferisse soltanto alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il Collegio rileva che il motivo di ricorso è inammissibile in virtù del principio secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/1/2017, Punzo, Rv. 269125). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pa1la—' [3:17,73°T,‘,.[OSCURATO:PERSONA] (I 9r . Ti! .0
Sentenza Cassazione n. 12359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris