CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 38931/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/cPntite le conclusioni del PG V.1-9,t4vp.j2_, CibLei a4 :ciL(*(Alc-Q2)-er. A-L( v›; 1/›./ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 7 arile 2020 il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Il diniego di concessione della liberazione anticipata riguarda tre semestri (da dicembre 20115 a giugno del 2017). In motivazione si osserva che [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di arresti domiciliari (cui è stato sottoposto sino a luglio del 2016) è stato denunziato per il delitto di minaccia aggravata (nel gennaio del 2016) e che subito dopo la scarcerazione (intervenuta nel mese di maggio del 2017) è stato prima denunziato per il reato di furto aggravato (il 13 luglio 2017) e poi arrestato in flagranza per il delitto di resistenza e lesioni (il 3 agosto del 2017). La condotta, complessivamente considerata, denota pertanto una adesione solo apparente all'opera di rieducazione, con conferma della valutazione espressa dal Magistrato di Sorveglianza di Pescara. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Ad avviso del ricorrente, l'unico episodio valutabile - sul piano della mancata partecipazione al percorso rieducativo - sarebbe quello avvenuto nel gennaio 2016 ma si tratta di una denunzia non approdata ad alcun esito processuale. Non sarebbero valutabili i fatti avvenuti dopo la scarcerazione del maggio del 2017. Si lamenta altresì la mancata applicazione del principio della valutazione 'frazionata' della condotta in riferimento al singolo semestre. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La prospettazione del ricorrente è da un lato incompleta, dall'altro erronea. In particolare va rilevato che la condotta tenuta dal Fiacco in epoca immediatamente posteriore alla scarcerazione (arresto per resistenza e lesioni) non è affatto un aspetto marginale della decisione impugnata e con tale dato il ricorrente omette di confrontarsi, iftvocando il principio della necessaria valutazione frazionata. 3.2 Ed invero, secondo il preferibile insegnamento di questa Corte (da ultimo Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce. L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - posteriore alla maturazione dei diversi semestri ed alla stessa detenzione - sia rappresentata da un fatto costituente reato, trattandosi della espressione di comportamento antisociale che può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante. 3.3 Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato, in particolare, la gravità del reato commesso in epoca immediatamente posteriore alla scarcerazione, tale da rendere - con valutazione in fatto - meramente apparente l'adesione all'opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo. Se dunque da un lato la mera denunzia per minaccia - non oggetto di particolare analisi in fatto - non avrebbe potuto neutralizzare la eventuale adesione successiva a modelli comportamentali positivi, è evidente che gli episodi avvenuti dopo la scarcerazione appaiono realmente indicativi di una adesione solo apparente all'intero percorso rieducativo. Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2021 [OSCURATO:PERSONA]