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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 gennaio 1981

Cassazione n. 05135/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il 01/01/1981 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, applicando la diminuzione per il rito abbreviato, la sentenza di condanna emessa il 18/07/2011 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Milano il 26 febbraio 2008.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per nullità del decreto di citazione in appello per omessa notificazione all'imputato a seguito di inosservanza degli artt.178,156,157, comma 8-bis, 161 e 164 cod. proc. pen.

La difesa censura la decisione con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione ritenendo dirimente il fatto che la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato all'atto della scarcerazione si riferisse ad altro procedimento, per il quale era ristretto.

Tale decisione, si assume, è viziata sia perché la dichiarazione effettuata all'atto della scarcerazione non indica nè delimita l'ambito della dichiarazione, trattandosi peraltro di scarcerazione per fine pena sia, in ogni caso, perché la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio dichiarato precedentemente alla carcerazione, ovvero presso lo studio del precedente difensore di fiducia, avendo il nuovo difensore espressamente dichiarato all'atto della nomina di non accettare notificazioni mediante consegna ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

Con un secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello si era chiesta la riduzione della pena inflitta in primo grado anche a seguito delle modifiche legislative intervenute, che avevano modificato in senso favorevole i limiti edittali della fattispecie contestata.

Tale richiesta era correlata al fatto che il giudice di primo grado aveva precisato espressamente di non potersi discostare di molto dal minimo edittale in considerazione del fatto che il delitto non presentava un enorme disvalore, anche tenendo conto della quantità della sostanza stupefacente sequestrata.

La Corte di appello ha confermato la pena base disposta dal primo giudice in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato, del fatto che non svolge regolare attività lavorativa e che non ha manifestato alcun segno di resipiscenza, senza considerare che la valutazione discrezionale del giudice di appello incontra un limite laddove il giudice di primo grado abbia determinato la pena applicando il minimo edittale.

3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, è emerso quanto segue: - nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 25 febbraio 2008 l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Milano, Corso XXII Marzo n.4; - con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 29 gennaio 2018, preso atto che il prevenuto, senza fissa dimora, aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tale difensore non era mai comparso, con conseguente nomina del difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], e che ogni ulteriore notifica era stata eseguita nei confronti di tale ultimo difensore, ha ritenuto plausibile che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo; - all'atto della notificazione a mani proprie all'imputato detenuto dell'ordinanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] era stato invitato ai sensi dell'art.161, comma 3, cod. proc. pen. a dichiarare o eleggere domicilio «con l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e con l'avvertimento che, in mancanza, le notifiche verranno eseguite mediante consegna al difensore» ma in tale occasione, ossia il 5 febbraio 2018, dichiarava di eleggere domicilio in via [OSCURATO:PERSONA] n.120 presso la Casa di reclusione [OSCURATO:PERSONA]; - per proporre appello nel presente processo, l'imputato, all'epoca detenuto per altra causa, aveva conferito procura all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocando ogni altra nomina di difensore e in calce alla nomina (23 febbraio 2018) e alla procura (3 marzo 2018) il difensore aveva espresso la dichiarazione di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; - in data 7 maggio 2019 l'imputato era stato scarcerato e, in quell'occasione, aveva eletto domicilio in Milano, via Ripamonti 152;- il decreto di citazione in appello è stato notificato il 19 novembre 2020 all'imputato presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA].

1.2. In linea di principio, quanto affermato nella sentenza impugnata è corretto, giacchè nessun rilievo può attribuirsi all'elezione di domicilio eseguita in occasione della scarcerazione da stato detentivo per altra causa, considerato che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n.37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv.277041; Sez. 5, n.28691 del 13/06/2013, Tognetti, Rv. 256533; Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650).

1.3. E, come già ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, le notificazioni all'imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sono valide anche ove il difensore, nell'atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo, la prima, l'elezione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, D'Ambrosio, Rv. 280006).

2. Occorre, tuttavia, chiarire i termini della vicenda, che presenta la peculiarità di un'elezione di domicilio effettuata presso il luogo di detenzione.

2.1. L'art. 161 cod. proc. pen. stabilisce la condizione negativa secondo la quale l'imputato può eleggere o dichiarare domicilio qualora non sia detenuto né internato, dovendosi desumere con interpretazione a contrario che le notifiche all'imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato dall'art. 156 cod. proc. pen. 2.2.

Seguendo tale impostazione, l'elezione di domicilio eseguita durante lo stato di detenzione non spiegherebbe alcun effetto, anche perché per l'imputato detenuto vale la domiciliazione ex lege presso il luogo di detenzione a norma dell'art. 156 comma 1, cod. proc. pen.

Tuttavia, norma dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., il legislatore fa una distinzione tra detenzione per il procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione e detenzione per causa diversa, stabilendo in quest'ultimo caso che la disciplina dell'art. 156 cod. proc. pen. si applichi solo ove dagli atti risulti che l'imputato è detenuto. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato legittima con l'ordinanza n. 315 del 1998 tale disciplina, considerando che la notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non comporti menomazione del suo diritto di difesa.

E la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., in motivazione) ne ha desunto la validità dell'elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto, con la precisazione che l'efficacia di tale elezione rimane sospesa nel periodo in cui l'imputato è detenuto, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 156 cod. proc. pen. 2.3.

Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito anche che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato durante la detenzione va considerata del tutto lecita e valida, non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto, quindi, di disattendere l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato detenuto sarebbe inutiliter data, riconoscendo il carattere negoziale costitutivo recettizio della elezione di domicilio e stabilendo che tale dichiarazione ha un'efficacia che viene sospesa per la durata della detenzione per poi recuperare la sua efficacia una volta cessato lo stato detentivo.

2.4. E' stato anche detto che, all'atto della scarcerazione, il detenuto non ha alcun obbligo di dichiarare o eleggere il domicilio, posto che dalla mancanza o dal rifiuto deriva esclusivamente quanto previsto dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore.

Tale regola trova, però, applicazione qualora manchi un'elezione o dichiarazione di domicilio.

Il sistema trova conferma anche nel fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 162 cod. proc. pen. e 62 disp. att. cod. proc. pen., il domicilio dichiarato o eletto può essere revocato solo da una successiva dichiarazione o elezione di domicilio restando ferma, in caso di elezione insufficiente, quella precedente (Sez.

U, n.41280 del 17/10/2006, C., in nnotiv.).

2.5. Ancorchè non sia prevista alcuna sanzione per l'eventuale elezione di domicilio da parte dell'imputato detenuto occorre, tuttavia, ritenere che l'esegesi delle disposizioni concernenti l'elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto presuppone che tale elezione concerna un luogo diverso da quello previsto ex lege ai sensi dell'art.156 cod. proc. pen.

Qualora invece, come nel caso in esame, l'elezione di domicilio indichi l'indirizzo del luogo di detenzione, si tratta di atto al quale non può essere riconosciuto alcun effetto, neppure quello limitato di revoca della precedente elezione di domicilio (Sez.

U, n.41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905), dovendosi essa considerare alla stregua di una elezione inidonea a raggiungere il suo scopo o comunque insufficiente e, in quanto tale, tamquam non esset.2.6.

Tanto premesso, e considerato che, come detto, l'elezione di domicilio espressa all'atto della scarcerazione per altra causa non spiega alcun effetto nell'ambito del presente procedimento, non risultando in tal senso una inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n.37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv.277041; Sez. 5, n.28691 del 13/06/2013, Tognetti, Rv. 256533; Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650), il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il decreto di citazione in appello all'imputato si sarebbe dovuto indirizzare presso lo studio del difensore ove l'imputato aveva in origine eletto domicilio, in applicazione del principio secondo il quale «Poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata» (Sez. 3, n.3568 del 17/09/2018, dep.2019, P., Rv. 274824; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297).

3. Ne consegue la nullità del decreto di citazione in appello, tempestivamente eccepita e in ogni caso assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art.178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.

E' ultroneo l'esame del secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il 01/01/1981 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, applicando la diminuzione per il rito abbreviato, la sentenza di condanna emessa il 18/07/2011 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Milano il 26 febbraio 2008. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per nullità del decreto di citazione in appello per omessa notificazione all'imputato a seguito di inosservanza degli artt.178,156,157, comma 8-bis, 161 e 164 cod. proc. pen. La difesa censura la decisione con la quale la Corte di appello ha rigettato l'eccezione ritenendo dirimente il fatto che la dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato all'atto della scarcerazione si riferisse ad altro procedimento, per il quale era ristretto. Tale decisione, si assume, è viziata sia perché la dichiarazione effettuata all'atto della scarcerazione non indica nè delimita l'ambito della dichiarazione, trattandosi peraltro di scarcerazione per fine pena sia, in ogni caso, perché la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio dichiarato precedentemente alla carcerazione, ovvero presso lo studio del precedente difensore di fiducia, avendo il nuovo difensore espressamente dichiarato all'atto della nomina di non accettare notificazioni mediante consegna ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen. Con un secondo motivo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in quanto con l'atto di appello si era chiesta la riduzione della pena inflitta in primo grado anche a seguito delle modifiche legislative intervenute, che avevano modificato in senso favorevole i limiti edittali della fattispecie contestata. Tale richiesta era correlata al fatto che il giudice di primo grado aveva precisato espressamente di non potersi discostare di molto dal minimo edittale in considerazione del fatto che il delitto non presentava un enorme disvalore, anche tenendo conto della quantità della sostanza stupefacente sequestrata. La Corte di appello ha confermato la pena base disposta dal primo giudice in considerazione dei precedenti specifici dell'imputato, del fatto che non svolge regolare attività lavorativa e che non ha manifestato alcun segno di resipiscenza, senza considerare che la valutazione discrezionale del giudice di appello incontra un limite laddove il giudice di primo grado abbia determinato la pena applicando il minimo edittale. 3. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, è emerso quanto segue: - nel verbale di identificazione ed elezione di domicilio redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 25 febbraio 2008 l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Milano, Corso XXII Marzo n.4; - con ordinanza della Corte di appello di Milano in data 29 gennaio 2018, preso atto che il prevenuto, senza fissa dimora, aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tale difensore non era mai comparso, con conseguente nomina del difensore d'ufficio Avv. [OSCURATO:PERSONA], e che ogni ulteriore notifica era stata eseguita nei confronti di tale ultimo difensore, ha ritenuto plausibile che l'imputato non avesse avuto conoscenza del processo; - all'atto della notificazione a mani proprie all'imputato detenuto dell'ordinanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] era stato invitato ai sensi dell'art.161, comma 3, cod. proc. pen. a dichiarare o eleggere domicilio «con l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e con l'avvertimento che, in mancanza, le notifiche verranno eseguite mediante consegna al difensore» ma in tale occasione, ossia il 5 febbraio 2018, dichiarava di eleggere domicilio in via [OSCURATO:PERSONA] n.120 presso la Casa di reclusione [OSCURATO:PERSONA]; - per proporre appello nel presente processo, l'imputato, all'epoca detenuto per altra causa, aveva conferito procura all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] revocando ogni altra nomina di difensore e in calce alla nomina (23 febbraio 2018) e alla procura (3 marzo 2018) il difensore aveva espresso la dichiarazione di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; - in data 7 maggio 2019 l'imputato era stato scarcerato e, in quell'occasione, aveva eletto domicilio in Milano, via Ripamonti 152;- il decreto di citazione in appello è stato notificato il 19 novembre 2020 all'imputato presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. In linea di principio, quanto affermato nella sentenza impugnata è corretto, giacchè nessun rilievo può attribuirsi all'elezione di domicilio eseguita in occasione della scarcerazione da stato detentivo per altra causa, considerato che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, salvo che dall'atto non risulti una diversa e inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n.37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv.277041; Sez. 5, n.28691 del 13/06/2013, Tognetti, Rv. 256533; Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650). 1.3. E, come già ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di legittimità, le notificazioni all'imputato non detenuto, eseguite mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sono valide anche ove il difensore, nell'atto di nomina, abbia dichiarato di non accettare le notificazioni ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., in quanto le discipline di notifica rispettivamente previste dalle norme citate sono alternative tra loro e non si sovrappongono, presupponendo, la prima, l'elezione di domicilio, in presenza della quale è inapplicabile la disciplina di cui all'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36011 del 09/10/2020, D'Ambrosio, Rv. 280006). 2. Occorre, tuttavia, chiarire i termini della vicenda, che presenta la peculiarità di un'elezione di domicilio effettuata presso il luogo di detenzione. 2.1. L'art. 161 cod. proc. pen. stabilisce la condizione negativa secondo la quale l'imputato può eleggere o dichiarare domicilio qualora non sia detenuto né internato, dovendosi desumere con interpretazione a contrario che le notifiche all'imputato detenuto vanno eseguite secondo il procedimento notificatorio previsto e disciplinato dall'art. 156 cod. proc. pen. 2.2. Seguendo tale impostazione, l'elezione di domicilio eseguita durante lo stato di detenzione non spiegherebbe alcun effetto, anche perché per l'imputato detenuto vale la domiciliazione ex lege presso il luogo di detenzione a norma dell'art. 156 comma 1, cod. proc. pen. Tuttavia, norma dell'art. 156, comma 4, cod. proc. pen., il legislatore fa una distinzione tra detenzione per il procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione e detenzione per causa diversa, stabilendo in quest'ultimo caso che la disciplina dell'art. 156 cod. proc. pen. si applichi solo ove dagli atti risulti che l'imputato è detenuto. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato legittima con l'ordinanza n. 315 del 1998 tale disciplina, considerando che la notificazione nelle forme ordinarie nei confronti di chi sia detenuto per altro processo non comporti menomazione del suo diritto di difesa. E la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., in motivazione) ne ha desunto la validità dell'elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto, con la precisazione che l'efficacia di tale elezione rimane sospesa nel periodo in cui l'imputato è detenuto, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 156 cod. proc. pen. 2.3. Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito anche che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato durante la detenzione va considerata del tutto lecita e valida, non essendo rinvenibile alcuna disposizione, né espressa né desumibile in via interpretativa, che ne sancisca la nullità. Le Sezioni Unite hanno ritenuto, quindi, di disattendere l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato detenuto sarebbe inutiliter data, riconoscendo il carattere negoziale costitutivo recettizio della elezione di domicilio e stabilendo che tale dichiarazione ha un'efficacia che viene sospesa per la durata della detenzione per poi recuperare la sua efficacia una volta cessato lo stato detentivo. 2.4. E' stato anche detto che, all'atto della scarcerazione, il detenuto non ha alcun obbligo di dichiarare o eleggere il domicilio, posto che dalla mancanza o dal rifiuto deriva esclusivamente quanto previsto dall'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Tale regola trova, però, applicazione qualora manchi un'elezione o dichiarazione di domicilio. Il sistema trova conferma anche nel fatto che, in base al combinato disposto degli artt. 162 cod. proc. pen. e 62 disp. att. cod. proc. pen., il domicilio dichiarato o eletto può essere revocato solo da una successiva dichiarazione o elezione di domicilio restando ferma, in caso di elezione insufficiente, quella precedente (Sez. U, n.41280 del 17/10/2006, C., in nnotiv.). 2.5. Ancorchè non sia prevista alcuna sanzione per l'eventuale elezione di domicilio da parte dell'imputato detenuto occorre, tuttavia, ritenere che l'esegesi delle disposizioni concernenti l'elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto presuppone che tale elezione concerna un luogo diverso da quello previsto ex lege ai sensi dell'art.156 cod. proc. pen. Qualora invece, come nel caso in esame, l'elezione di domicilio indichi l'indirizzo del luogo di detenzione, si tratta di atto al quale non può essere riconosciuto alcun effetto, neppure quello limitato di revoca della precedente elezione di domicilio (Sez. U, n.41280 del 17/10/2006, C., Rv. 234905), dovendosi essa considerare alla stregua di una elezione inidonea a raggiungere il suo scopo o comunque insufficiente e, in quanto tale, tamquam non esset.2.6. Tanto premesso, e considerato che, come detto, l'elezione di domicilio espressa all'atto della scarcerazione per altra causa non spiega alcun effetto nell'ambito del presente procedimento, non risultando in tal senso una inequivoca dichiarazione dell'interessato (Sez. 2, n.37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv.277041; Sez. 5, n.28691 del 13/06/2013, Tognetti, Rv. 256533; Sez. 6, n. 49498 del 15/10/2009, Santise, Rv. 245650), il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il decreto di citazione in appello all'imputato si sarebbe dovuto indirizzare presso lo studio del difensore ove l'imputato aveva in origine eletto domicilio, in applicazione del principio secondo il quale «Poiché l'elezione di domicilio dell'imputato conserva il suo valore finché non venga espressamente revocata nelle forme prescritte, qualora il domicilio sia stato eletto presso il difensore, la revoca del mandato difensivo o la rinuncia ad esso o la sostituzione del difensore non comporta revoca dell'elezione ab origine effettuata» (Sez. 3, n.3568 del 17/09/2018, dep.2019, P., Rv. 274824; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006, Moltisanti, Rv. 235297). 3. Ne consegue la nullità del decreto di citazione in appello, tempestivamente eccepita e in ogni caso assoluta e insanabile ai sensi dell'art.179, comma 1, in relazione all'art.178, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., con annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. E' ultroneo l'esame del secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano
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