CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 15752/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione è interamente versato in atto ed è, comunque, manifestamente infondato. Alla sentenza impugnata che ha considerato sufficiente ad integrare le contestate violazioni della prescrizione, imposta all'imputato dal provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, di presentarsi nei giorni e negli orari prestabiliti sul rilievo che esse erano, comunque, addebitabili ad una scelta volontaria per averle l'imputato in passato rigorosamente osservate e non avere addotto alcuna giustificazione, il ricorrente continua ad opporre l'assenza dell'elemento soggettivo senza realmente confrontarsi con l'orientamento ermeneutico indiscusso secondo cui per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di violare le prescrizioni del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, a nulla rilevando le finalità che abbiano ispirato la condotta del sorvegliato speciale (così, nella vigente disciplina, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 20.7, Confortino, v. 270262, nonché, in relazione a quella precedente, Sez. 1, n. 3303 del 1988, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 177860/01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna A .0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 nr7pn71-7 \Il Consigliere estensore I Presiden