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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23409/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3184 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 2082/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 3517/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 23409/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratoil diritto di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con qualifica dimacchinista e quindi, con decorrenza 1.12.2015, trasferito ad altra unità con attribuzionedella qualifica di [OSCURATO:PERSONA] - a mantenere, anche dopo iltrasferimento, il salario professionale nell’importo in precedenza goduto quale TecnicoSpecializzato Macchinista, senza alcuna diminuzione; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Cafaro delle differenze maturate e maturande,quantificate nell’attualità in euro 70.66 mensili, oltre all’incidenza sugli istituti indiretti (13e 14^ mensilità), da quantificarsi in separato giudizio; ha dichiarato inammissibile l’appelloincidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .2.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.3.

Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.4.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 nn. 3 e4 c.p.c. nullità della sentenza e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416commi 2 e 3, e 437 comma 2 c.p.c. nonché dell’art. 2103 c.c., censurando la sentenzaimpugnata per avere affermato che il rigetto della originaria domanda da parte del giudicedi prime cure era dipeso da errore di calcolo concernente la differenza tra la quota delsalario professionale percepita in meno nella nuova qualifica e la quota del salario diproduttività percepita in più nella qualifica [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20261.1.

Sostiene infatti che in prime cure, il rigetto della domaNnudmaer oddieralc cloaltva goernaertaole r2e34 0e9/r2a02 6Data pubblicazione 17/07/2026stato motivato con la considerazione che il salario di produttività migliorativo, proprio dellanuova qualifica, avesse comunque “riequilibrato” la contestuale riduzione del salarioprofessionale collegato alla precedente qualifica dl macchinista; evidenzia checoncettualmente il riferimento al “riequilibrio” della retribuzione non implicava ilmantenimento nella nuova qualifica del medesimo importo del salario professionalepercepito quale macchinista; deduce che la pretesa azionata da controparte aveva adoggetto il diritto al mantenimento, anche dopo il mutamento di qualifica, della specificavoce retributiva costituita dal salario professionale nella misura stabilita per la qualificadel macchinista, e non era intesa a far valere (anche) la eventuale illegittima riduzionedella retribuzione globalmente considerata, che era conseguita al mutamento di qualificada Macchinista a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire calcolando anche altreeventuali voci in aumento o in riduzione corrispondenti al trattamento retributivo nellanuova qualifica; assume che solo nell’atto di appello, e quindi inammissibilmente, illavoratore aveva modificato i termini della originaria domanda denunziando la diminuzionedella retribuzione globale in violazione del principio di irriducibilità ex art. 2103 c.c..2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile configurandosi quale motivo a carattere“misto”, in quanto denunzia indistintamente violazione di legge e vizio di attività delgiudice di merito senza una partita differenziazione delle ragioni di censura incorrispondenza di ciascuno dei vizi denunziati.2.1.

Come noto, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso percassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle formeprocessuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino comeabbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce equalifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013, Cass.n. 17739/2011, Cass. n. 7891/2007, Cass. n. 7882/2006, Cass. n. 3941/2002).2.2.

L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresental'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte delNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaraNtuomreirao di dra'cicnolatamgenmeraisles2i3b40il9i/t2à02 6Data pubblicazione 17/07/2026dell'impugnazione (Cass. n. 19100/2006) ed è dunque inammissibile un ricorso che nonconsenta di individuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero stateviolate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamentetrasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178/ 2014e giurisprudenza ivi richiamata).2.3.

In ogni caso, per quanto è dato enucleare dalla complessiva illustrazione delleragioni di critica, queste sembrano muovere tutte dall’assunto che il lavoratore, con laoriginaria domanda, aveva richiesto la conservazione “tout court”, nella nuova qualifica,del salario professionale nella misura goduta nella precedente qualifica, senza far valerela riduzione, pacificamente subita, in connessione con la violazione del principio diirriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. ; secondo la odierna ricorrente solo conl’atto di gravame, e quindi inammissibilmente, era stata introdotta quest’ultima questione.A questa prospettazione della vicenda di causa risulta verosimilmente correlata ladenunziata violazione ex art. 112 c.p.c. del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato.

Tale censura risulta inammissibile per difetto di specificità.

Secondoconsolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli"error in procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo,ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementied i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente,il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul correttosvolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. tra lealtre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

Pertanto, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20262.4.

Il ricorso per cassazione di RFI non si conforma al canone soNpumraer ordiicrhacicaolmta gaenteora.l eD23if4e09t/t20a2 6Data pubblicazione 17/07/2026infatti nella parte narrativa la trascrizione o la esposizione per riassunto dei brani delricorso di primo grado e del ricorso in appello nella misura indispensabile a consentire laindividuazione del contenuto della originaria domanda e della, in tesi, asserita modificadella stessa in secondo grado.

A riguardo si rivela insufficiente la ricostruzione dellavicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione (v. in particolare ricorso, pagg.2 e sgg.) , non essendo dato dalla stessa evincere, in relazione alle riportate allegazioniin fatto ed alle richieste formulate dall’originario ricorrente, gli elementi in diritto posti abase della dedotta illegittimità della riduzione del “ salario professionale” di macchinista edella relativa richiesta di ripristino ( come indispensabile al fine della identificazione della“causa petendi”) e quindi porli a confronto con il contenuto, asseritamente modificativo,ascritto al ricorso in appello.3.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 comma 5 c.c. e nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c..

Assume che a mente dell’art. 2103 c.c. la conservazionedel trattamento in godimento del lavoratore era consentita salvo che per gli elementiretributivi legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione; la Corte di appelloaveva quindi errato nel riconoscere il diritto del Cafaro a mantenere anche dopo il30.11.2015 il salario professionale riferito alla figura del macchinista, per gli stipendi noncoperti dalla compensazione parziale; in particolare la Corte avrebbe dovuto dichiarareche il salario di produttività previsto per lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto per il futuro essere proporzionalmente ridotto sino alla concorrenza dello stipendio4.

Il motivo è infondato.4.1.

E' consolidato nella giurisprudenza del giudice di legittimità il principio per il qualenell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato nonalla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte incui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice.

Ne consegue che, in assenza di unvero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente lastatuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato inNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (CaNsusm.e1ro5d0i r8ac8co/lt2a 0ge1ne5ra,l e 2C34a09s/2s0.2 6Data pubblicazione 17/07/202615585/2007).4.2.

Questa Corte ha inoltre chiarito con riferimento al rito del lavoro che la prevalenzadel dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le dueparti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva dellapronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione (Cass. 12841/2016).4.3.

Nel caso in esame, escluso un contrasto tra dispositivo e motivazione, neppuredenunziato dalla odierna parte ricorrente, ritiene il Collegio che la parte dispositiva dellasentenza impugnata, di accertamento del diritto del Cafaro a mantenere anche dopo il30.11.2025, vale a dire dopo il passaggio nella qualifica di Specialista TecnicoAmministrativo, il salario professionale riferito alla figura di macchinista “ senza alcunadiminuzione”, e di contestuale condanna della società al pagamento delle differenzeretributive quantificate in euro 70,66 mensili, deve essere interpretata alla luce delcomplessivo ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito quale esposto inmotivazione.

Da questa si evince che: l’accoglimento della originaria domanda è statofondato sul principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103, comma 5° c.c. inquanto correlato all’oggetto dell’originaria domanda quale ricostruito in sentenza(sentenza, pag. 2, primo capoverso e pagina 3 in fine); il principio è stato correttamenteapplicato con riferimento alle “differenze” spettanti, vale a dire decurtando lo scarto tra ilmaggior importo del salario professionale corrisposto nella qualifica di macchinista e quellospettante nella nuova qualifica, di un’ulteriore quota rappresentata dal maggior importopercepito a titolo di salario di produttività quale [OSCURATO:PERSONA]; inquesta prospettiva è stata ritenuta la inammissibilità - per difetto di interesse adimpugnare- dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( sentenza,pag. 4 , primo capoverso).4.4.

Quanto sopra osservato consente di ricostruire il comando giudiziale portato daldispositivo nel senso di escludere una cristallizzazione “sine die” del diritto alle differenzesul salario professionale, nella misura di euro 70.66; tale misura è infatti destinata avalere per il periodo successivo al 30.11.2015 ma sempre nella permanenza dei relativipresupposti e cioè contenuta nei limiti richiesti dal rispetto del principio di irriducibilitàNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026della retribuzione.

Eventuali incrementi retributivi spettanti inN umrerloadzi riaocncoelta gaenlelara le n23u40o9v/2a02 6Data pubblicazione 17/07/2026qualifica sono quindi destinati ad incidere in proporzione sulla misura del salarioprofessionale originariamente spettante nella qualifica di macchinista.5.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 nn. 3 e4 c.p.c . nullità della sentenza e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 100c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile – per difettodi interesse ad impugnare- l’appello incidentale condizionato proposto da essa RFI.5.1.

Rappresenta che nella domanda riconvenzionale di primo grado, reiterata inseconde cure con l’appello incidentale subordinato, aveva chiesto che fosse accertato cheanche il salario di produttività connesso alla figura [OSCURATO:PERSONA] essere attribuito al Cafaro nella misura (inferiore) prevista per il profilo dimacchinista.

Rispetto a tale domanda sussisteva quindi l’interesse della società ad unadecisione nel merito.6.

Il motivo è inammissibile.6.1.

La sentenza impugnata ha ritenuto il difetto di interesse di RFI in relazioneall’appello incidentale subordinato, inteso a far valere la compensazione del minor importopercepito dal Cafaro nella nuova qualifica a titolo di salario professionale con quantospettante in più a titolo di salario di produttività.

Ciò sul rilievo che il quantum richiesto inseconde cure dal lavoratore era stato ridotto in misura corrispondente all’incrementoderivato dal maggior importo del salario di produttività.6.2.

Parte ricorrente non dimostra nel rispetto del principio di specificità del ricorsoper cassazione (v. punto 2.3 e punto 2.4.) di avere, nei gradi di merito, richiestol’accertamento che al Cafaro competesse anche il salario di produttività ma nella misura (inferiore) prevista per il profilo di macchinista; si limita infatti alla trascrizione delle soleconclusioni della memoria di costituzione di primo grado e dell’appello incidentale,trascrizione intrinsecamente inidonea a consentire di individuare la domanda o eccezioneeffettivamente spiegate dalla società, richiedendosi a tal fine la trascrizione o esposizioneper riassunto della parte espositiva nella misura indispensabile al fine della individuazionedelle complessive difese spiegate dalla società .Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20267.

Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazNiuomneero ddi reaclcl’oaltar tge. n9era1le c23.4p0.9c/2.0,2 6Data pubblicazione 17/07/2026censurando la sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite che asserisceeffettuata senza tenere conto che in prime cure il Cafaro aveva avanzato due domandeautonome e distinte: una concernente il salario professionale e l’altra il trasferimento; ilrigetto di questa seconda domanda non era stato impugnato.

Ciò posto deduce che nonrisultava giustificata la liquidazione delle spese di primo grado a carico di essa RFI nellostesso importo originariamente determinato in favore della società in quanto in secondecure la controversia concerneva solo la misura del salario professionale.8.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Ricordato che parte ricorrente non denunziaviolazione dei minimi tariffari, prospettata solo come eventuale nella illustrazione, ilmotivo deve essere respinto alla luce del principio assolutamente consolidato nellagiurisprudenza della S.C., secondo la quale il sindacato di legittimità sulla statuizionerelativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di meritoabbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tuttoo in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non eccedai limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoappannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (Cass. n. 9860/2025, Cass.19613/2017, Cass. n. 406/2008).9.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese dilite.10.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Con distrazione.Numero registro generale 9515/2021Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dNeumllearo seuzisonsailse t3e18n4/z20a2 6Numero di raccolta generale 23409/2026dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoData pubblicazione 17/07/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro3184 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 2082/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 3517/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026Numero di raccolta generale 23409/2026Data pubblicazione 17/07/20261. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratoil diritto di [OSCURATO:PERSONA] - dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con qualifica dimacchinista e quindi, con decorrenza 1.12.2015, trasferito ad altra unità con attribuzionedella qualifica di [OSCURATO:PERSONA] - a mantenere, anche dopo iltrasferimento, il salario professionale nell’importo in precedenza goduto quale TecnicoSpecializzato Macchinista, senza alcuna diminuzione; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore del Cafaro delle differenze maturate e maturande,quantificate nell’attualità in euro 70.66 mensili, oltre all’incidenza sugli istituti indiretti (13e 14^ mensilità), da quantificarsi in separato giudizio; ha dichiarato inammissibile l’appelloincidentale subordinato proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.3. Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanzanel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 nn. 3 e4 c.p.c. nullità della sentenza e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416commi 2 e 3, e 437 comma 2 c.p.c. nonché dell’art. 2103 c.c., censurando la sentenzaimpugnata per avere affermato che il rigetto della originaria domanda da parte del giudicedi prime cure era dipeso da errore di calcolo concernente la differenza tra la quota delsalario professionale percepita in meno nella nuova qualifica e la quota del salario diproduttività percepita in più nella qualifica [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20261.1. Sostiene infatti che in prime cure, il rigetto della domaNnudmaer oddieralc cloaltva goernaertaole r2e34 0e9/r2a02 6Data pubblicazione 17/07/2026stato motivato con la considerazione che il salario di produttività migliorativo, proprio dellanuova qualifica, avesse comunque “riequilibrato” la contestuale riduzione del salarioprofessionale collegato alla precedente qualifica dl macchinista; evidenzia checoncettualmente il riferimento al “riequilibrio” della retribuzione non implicava ilmantenimento nella nuova qualifica del medesimo importo del salario professionalepercepito quale macchinista; deduce che la pretesa azionata da controparte aveva adoggetto il diritto al mantenimento, anche dopo il mutamento di qualifica, della specificavoce retributiva costituita dal salario professionale nella misura stabilita per la qualificadel macchinista, e non era intesa a far valere (anche) la eventuale illegittima riduzionedella retribuzione globalmente considerata, che era conseguita al mutamento di qualificada Macchinista a [OSCURATO:PERSONA], vale a dire calcolando anche altreeventuali voci in aumento o in riduzione corrispondenti al trattamento retributivo nellanuova qualifica; assume che solo nell’atto di appello, e quindi inammissibilmente, illavoratore aveva modificato i termini della originaria domanda denunziando la diminuzionedella retribuzione globale in violazione del principio di irriducibilità ex art. 2103 c.c..2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile configurandosi quale motivo a carattere“misto”, in quanto denunzia indistintamente violazione di legge e vizio di attività delgiudice di merito senza una partita differenziazione delle ragioni di censura incorrispondenza di ciascuno dei vizi denunziati.2.1. Come noto, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso percassazione - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle formeprocessuali" - comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino comeabbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce equalifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013, Cass.n. 17739/2011, Cass. n. 7891/2007, Cass. n. 7882/2006, Cass. n. 3941/2002).2.2. L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticità espositiva rappresental'adempimento di un preciso dovere processuale il cui mancato rispetto, da parte delNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026ricorrente per cassazione, lo espone al rischio di una declaraNtuomreirao di dra'cicnolatamgenmeraisles2i3b40il9i/t2à02 6Data pubblicazione 17/07/2026dell'impugnazione (Cass. n. 19100/2006) ed è dunque inammissibile un ricorso che nonconsenta di individuare in che modo e come le numerose norme invocate sarebbero stateviolate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi di diritto asseritamentetrasgrediti nonché i punti della motivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178/ 2014e giurisprudenza ivi richiamata).2.3. In ogni caso, per quanto è dato enucleare dalla complessiva illustrazione delleragioni di critica, queste sembrano muovere tutte dall’assunto che il lavoratore, con laoriginaria domanda, aveva richiesto la conservazione “tout court”, nella nuova qualifica,del salario professionale nella misura goduta nella precedente qualifica, senza far valerela riduzione, pacificamente subita, in connessione con la violazione del principio diirriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. ; secondo la odierna ricorrente solo conl’atto di gravame, e quindi inammissibilmente, era stata introdotta quest’ultima questione.A questa prospettazione della vicenda di causa risulta verosimilmente correlata ladenunziata violazione ex art. 112 c.p.c. del principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato. Tale censura risulta inammissibile per difetto di specificità. Secondoconsolidati arresti del giudice di legittimità, l'esercizio del potere di esame diretto degli"error in procedendo", come nel caso di specie, presuppone l'ammissibilità del motivo,ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementied i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente,il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul correttosvolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. tra lealtre, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015). Pertanto, nonessendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fattoprocessuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena diinammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essalegittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n.28072/2021, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 6361/2007).Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20262.4. Il ricorso per cassazione di RFI non si conforma al canone soNpumraer ordiicrhacicaolmta gaenteora.l eD23if4e09t/t20a2 6Data pubblicazione 17/07/2026infatti nella parte narrativa la trascrizione o la esposizione per riassunto dei brani delricorso di primo grado e del ricorso in appello nella misura indispensabile a consentire laindividuazione del contenuto della originaria domanda e della, in tesi, asserita modificadella stessa in secondo grado. A riguardo si rivela insufficiente la ricostruzione dellavicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione (v. in particolare ricorso, pagg.2 e sgg.) , non essendo dato dalla stessa evincere, in relazione alle riportate allegazioniin fatto ed alle richieste formulate dall’originario ricorrente, gli elementi in diritto posti abase della dedotta illegittimità della riduzione del “ salario professionale” di macchinista edella relativa richiesta di ripristino ( come indispensabile al fine della identificazione della“causa petendi”) e quindi porli a confronto con il contenuto, asseritamente modificativo,ascritto al ricorso in appello.3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 comma 5 c.c. e nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume che a mente dell’art. 2103 c.c. la conservazionedel trattamento in godimento del lavoratore era consentita salvo che per gli elementiretributivi legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione; la Corte di appelloaveva quindi errato nel riconoscere il diritto del Cafaro a mantenere anche dopo il30.11.2015 il salario professionale riferito alla figura del macchinista, per gli stipendi noncoperti dalla compensazione parziale; in particolare la Corte avrebbe dovuto dichiarareche il salario di produttività previsto per lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbedovuto per il futuro essere proporzionalmente ridotto sino alla concorrenza dello stipendio4. Il motivo è infondato.4.1. E' consolidato nella giurisprudenza del giudice di legittimità il principio per il qualenell'ordinario giudizio di cognizione, l'esatto contenuto della pronuncia va individuato nonalla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte incui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di unvero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente lastatuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato inNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (CaNsusm.e1ro5d0i r8ac8co/lt2a 0ge1ne5ra,l e 2C34a09s/2s0.2 6Data pubblicazione 17/07/202615585/2007).4.2. Questa Corte ha inoltre chiarito con riferimento al rito del lavoro che la prevalenzadel dispositivo sulla motivazione è circoscritta alle ipotesi in cui vi è contrasto tra le dueparti della pronuncia, mentre, ove l'incompatibilità manchi, la portata precettiva dellapronuncia va individuata integrando il dispositivo con la motivazione (Cass. 12841/2016).4.3. Nel caso in esame, escluso un contrasto tra dispositivo e motivazione, neppuredenunziato dalla odierna parte ricorrente, ritiene il Collegio che la parte dispositiva dellasentenza impugnata, di accertamento del diritto del Cafaro a mantenere anche dopo il30.11.2025, vale a dire dopo il passaggio nella qualifica di Specialista TecnicoAmministrativo, il salario professionale riferito alla figura di macchinista “ senza alcunadiminuzione”, e di contestuale condanna della società al pagamento delle differenzeretributive quantificate in euro 70,66 mensili, deve essere interpretata alla luce delcomplessivo ragionamento decisorio seguito dalla Corte di merito quale esposto inmotivazione. Da questa si evince che: l’accoglimento della originaria domanda è statofondato sul principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103, comma 5° c.c. inquanto correlato all’oggetto dell’originaria domanda quale ricostruito in sentenza(sentenza, pag. 2, primo capoverso e pagina 3 in fine); il principio è stato correttamenteapplicato con riferimento alle “differenze” spettanti, vale a dire decurtando lo scarto tra ilmaggior importo del salario professionale corrisposto nella qualifica di macchinista e quellospettante nella nuova qualifica, di un’ulteriore quota rappresentata dal maggior importopercepito a titolo di salario di produttività quale [OSCURATO:PERSONA]; inquesta prospettiva è stata ritenuta la inammissibilità - per difetto di interesse adimpugnare- dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( sentenza,pag. 4 , primo capoverso).4.4. Quanto sopra osservato consente di ricostruire il comando giudiziale portato daldispositivo nel senso di escludere una cristallizzazione “sine die” del diritto alle differenzesul salario professionale, nella misura di euro 70.66; tale misura è infatti destinata avalere per il periodo successivo al 30.11.2015 ma sempre nella permanenza dei relativipresupposti e cioè contenuta nei limiti richiesti dal rispetto del principio di irriducibilitàNumero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/2026della retribuzione. Eventuali incrementi retributivi spettanti inN umrerloadzi riaocncoelta gaenlelara le n23u40o9v/2a02 6Data pubblicazione 17/07/2026qualifica sono quindi destinati ad incidere in proporzione sulla misura del salarioprofessionale originariamente spettante nella qualifica di macchinista.5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 nn. 3 e4 c.p.c . nullità della sentenza e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 100c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile – per difettodi interesse ad impugnare- l’appello incidentale condizionato proposto da essa RFI.5.1. Rappresenta che nella domanda riconvenzionale di primo grado, reiterata inseconde cure con l’appello incidentale subordinato, aveva chiesto che fosse accertato cheanche il salario di produttività connesso alla figura [OSCURATO:PERSONA] essere attribuito al Cafaro nella misura (inferiore) prevista per il profilo dimacchinista. Rispetto a tale domanda sussisteva quindi l’interesse della società ad unadecisione nel merito.6. Il motivo è inammissibile.6.1. La sentenza impugnata ha ritenuto il difetto di interesse di RFI in relazioneall’appello incidentale subordinato, inteso a far valere la compensazione del minor importopercepito dal Cafaro nella nuova qualifica a titolo di salario professionale con quantospettante in più a titolo di salario di produttività. Ciò sul rilievo che il quantum richiesto inseconde cure dal lavoratore era stato ridotto in misura corrispondente all’incrementoderivato dal maggior importo del salario di produttività.6.2. Parte ricorrente non dimostra nel rispetto del principio di specificità del ricorsoper cassazione (v. punto 2.3 e punto 2.4.) di avere, nei gradi di merito, richiestol’accertamento che al Cafaro competesse anche il salario di produttività ma nella misura (inferiore) prevista per il profilo di macchinista; si limita infatti alla trascrizione delle soleconclusioni della memoria di costituzione di primo grado e dell’appello incidentale,trascrizione intrinsecamente inidonea a consentire di individuare la domanda o eccezioneeffettivamente spiegate dalla società, richiedendosi a tal fine la trascrizione o esposizioneper riassunto della parte espositiva nella misura indispensabile al fine della individuazionedelle complessive difese spiegate dalla società .Numero registro generale 9515/2021Numero sezionale 3184/20267. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazNiuomneero ddi reaclcl’oaltar tge. n9era1le c23.4p0.9c/2.0,2 6Data pubblicazione 17/07/2026censurando la sentenza impugnata in punto di liquidazione delle spese di lite che asserisceeffettuata senza tenere conto che in prime cure il Cafaro aveva avanzato due domandeautonome e distinte: una concernente il salario professionale e l’altra il trasferimento; ilrigetto di questa seconda domanda non era stato impugnato. Ciò posto deduce che nonrisultava giustificata la liquidazione delle spese di primo grado a carico di essa RFI nellostesso importo originariamente determinato in favore della società in quanto in secondecure la controversia concerneva solo la misura del salario professionale.8. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Ricordato che parte ricorrente non denunziaviolazione dei minimi tariffari, prospettata solo come eventuale nella illustrazione, ilmotivo deve essere respinto alla luce del principio assolutamente consolidato nellagiurisprudenza della S.C., secondo la quale il sindacato di legittimità sulla statuizionerelativa alle spese processuali è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di meritoabbia violato il principio della soccombenza, ponendole a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tuttoo in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella diconcorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non eccedai limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoappannaggio del potere discrezionale del giudice di merito. (Cass. n. 9860/2025, Cass.19613/2017, Cass. n. 406/2008).9. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese dilite.10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorsoa norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019) P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di liteche liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.Numero registro generale 9515/2021Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dNeumllearo seuzisonsailse t3e18n4/z20a2 6Numero di raccolta generale 23409/2026dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importoData pubblicazione 17/07/2026a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]