CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08530/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28 novembre 2022 di conferma della sentenza di °condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, nn. 4 e 8-bis cod. pen., commesso in Roma il 4 dicembre 2015. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva e al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha spiegato che la pena di mesi 9 di reclusione e eur0 200,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale era rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 e che il discostamento dal. minimo si giustificava per le particolari modalità dell'zione, "sintomatiche della spiccata abilità delinquenziale manifestata dal prevenuto e, in considerazione, della sua reprensibile personalità, negativamente stigmatizzata dai precedenti penali che ne costellano la vita anteatta. Si tratta di motivazione che vale a dare conto della mancata disapplicazione della recidiva. Il motivo di censura relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. In sede di impugnazione era stato solo enunciato, ma non anche sviluppato in alcun modo Considerato che nel giudizio di legittimità, l'inarnmissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude, in la considerazione della mancata proposizione della querela, introdotta, nelle more del ricorso, per il reato di furto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284155). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] -è estensore [OSCURATO:PERSONA]