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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19355/2026

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da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baldi come da procura in calce alla memoria difensiva, domicilio digitalecome in atti- resistente –avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 697/2025 pubblicata il21.11.2025;Numero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G.

Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con atto di citazione del 5.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi alGiudice di pace di Cirò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale gerente il FGVSper i sinistri avvenuti nella Regione Toscana, chiedendo accertarsil’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi A6 Tg.T1188191, sprovvisto di assicurazione - allorché ella, in data 21.6.2016alle ore 18.35 circa, mentre percorreva a bordo del proprio veicoloRenault Clio tg. [OSCURATO:TARGA] la [OSCURATO:PERSONA] a Prato, venivaimprovvisamente investita dal predetto veicolo, il cui conducente eraintento a sfuggire all’inseguimento di una pattuglia delle Forze dell’Ordine– con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti;- si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che sollevò eccezione diincompetenza territoriale con riferimento al luogo di residenza dellaricorrente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, c.p.c.; al luogo in cui la personagiuridica ha la sua sede legale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primaparte, c.p.c.; al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20,prima parte, c.p.c., ed al luogo in cui la stessa obbligazione deveeseguirsi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, seconda parte,c.p.c., e dell’art. 1182 c.c.;- alla prima udienza di comparizione del 5.7.2022, le parti venneroinvitate a precisare le proprie conclusioni sulle eccezioni di incompetenzaterritoriale formulate per la successiva udienza del 27.9.2022, che venivaN. 24337/25 R.G.

Numero registro generale 24337/2025Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026rinviata al 18.10.2022; a tale udienza, le parti precisavano le conclusioniData pubblicazione 11/06/2026e il Giudice di pace di Cirò, con ordinanza a verbale, rigettava l’eccezionedi incompetenza territoriale, riservando al merito la decisione sulle altreeccezioni;- istruita la causa, con sentenza n. 9/2024 del 22.1.2024 l’adito giudicedichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capoal conducente dell’autovettura Audi A6 e dichiarava tenuta e condannavaUnipolsai [OSCURATO:PERSONA] quale gerente il FGVS al risarcimento dei dannisubiti dall’attore che liquidava in complessivi €. 9.180,31 oltre accessori,regolando le spese;- [OSCURATO:PERSONA] quale gerente del FGVS per la Regione Toscanapropose appello dinanzi al Tribunale di Crotone per la riforma dellasentenza; nella resistenza della Saltarelli, il Tribunale accolse il gravame,dichiarando la competenza per territorio del Giudice di pace di Prato consentenza del 21.11.2025 n. 697/2025;- avverso detta sentenza ha proposto regolamento necessario dicompetenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, cui resiste conmemoria difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]., quale gerente il FGVSper la Regione Toscana.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoriascritta, chiedendo il rigetto del ricorso;- le parti hanno depositato memoria;Considerato che- con l’unico motivo si denuncia “violazione dell'art. 19, co. 1, cpv.2,c.p.c.”, per non aver il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’eccezioneNumero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G.

Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026sollevata dalla Compagnia in termini incompleti, con riguardo al foro delconvenuto circa la sede di stabilimento e ove si trova un rappresentanteabilitato a stare in giudizio;Ritenuto che- occorre anzitutto osservare che, benché la sentenza di primo gradoabbia statuito sulla questione di competenza, il Giudice di pace aveva giàdeciso la stessa questione con ordinanza a verbale del 18.10.2022, previaprecisazione delle conclusioni; per come si evince dalla sua lettura,parrebbe trattarsi di decisione definitiva sul punto e il giudice non avrebbepotuto nuovamente statuire con la sentenza, come invece ha fatto;tuttavia, poiché la Saltarelli non ha proposto al riguardo appelloincidentale condizionato, la questione è superata, nel senso che in sededi devoluzione al giudice di appello assunse rilievo ai fini della propriacompetenza dichiarata dal Giudice di pace, la statuizione della sentenzacon cui esso definì il giudizio avanti a sé;- ciò posto, l’unico motivo è fondato;- non v’è dubbio che l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] fosse incompleta, come sievince in modo inequivoco dalla lettura della sua comparsa di rispostadinanzi al Giudice di pace (p. 6): l’eccezione è monca perché, trattandosidi competenza per territorio derogabile, non riguarda tutti i criteri di cuiall’art. 19 c.p.c., ma solo quello del foro generale delle persone giuridiche(Bologna, ove ha sede la Compagnia), e si estende, nel prosieguo, aquello facoltativo del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsiNumero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G.

Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026(per entrambe le ipotesi, Prato, ove avvenne l’incidente e ove risiedeval’originaria attrice);- è poi appena il caso di evidenziare che la circostanza che la Compagniaresistente fosse stata evocata in giudizio quale gestore del FGVS per laRegione Toscana non sposta quanto poc’anzi osservato, restandoindiscusso che essa fosse comunque onerata di contestare la competenzadel giudice adito sotto tutti i possibili fori alternativi (v.

Cass. n.21253/2011);- difetta, dunque, ogni riferimento al foro dello stabilimento e del luogoin cui vi è un rappresentante del convenuto abilitato a stare in giudizio,come sostenuto dal giudice d’appello e come ancora affermato, controogni evidenza, dalla odierna resistente e dallo stesso ProcuratoreGenerale;- non può che ribadirsi, quindi, il principio affermato, ex multis, da Cass.n. 31121/2024, secondo cui “In caso di eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancatacontestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio dicollegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioèdell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamentodi competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito”;Numero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G.

Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026- pertanto, la causa va rimessa al Tribunale per l’esame degli ulteriorimotivi d’appello, stante la competenza per territorio del Giudice di pacedi Cirò, ormai incontestabile;- in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Giudice dipace di Cirò per il giudizio di primo grado; di conseguenza, le parti vannorimesse dinanzi al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato,per la decisione sul merito dell’appello;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Ciròper il giudizio di primo grado e rimette le parti dinanzi al Tribunale diCrotone, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul meritodell’appello, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna laresistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquidain € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratorespeciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Baldi come da procura in calce alla memoria difensiva, domicilio digitalecome in atti- resistente –avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 697/2025 pubblicata il21.11.2025;Numero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G. Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del15.4.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che- con atto di citazione del 5.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi alGiudice di pace di Cirò la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale gerente il FGVSper i sinistri avvenuti nella Regione Toscana, chiedendo accertarsil’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Audi A6 Tg.T1188191, sprovvisto di assicurazione - allorché ella, in data 21.6.2016alle ore 18.35 circa, mentre percorreva a bordo del proprio veicoloRenault Clio tg. [OSCURATO:TARGA] la [OSCURATO:PERSONA] a Prato, venivaimprovvisamente investita dal predetto veicolo, il cui conducente eraintento a sfuggire all’inseguimento di una pattuglia delle Forze dell’Ordine– con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti;- si costituì la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che sollevò eccezione diincompetenza territoriale con riferimento al luogo di residenza dellaricorrente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, c.p.c.; al luogo in cui la personagiuridica ha la sua sede legale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primaparte, c.p.c.; al luogo in cui è sorta l'obbligazione, ai sensi dell'art. 20,prima parte, c.p.c., ed al luogo in cui la stessa obbligazione deveeseguirsi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, seconda parte,c.p.c., e dell’art. 1182 c.c.;- alla prima udienza di comparizione del 5.7.2022, le parti venneroinvitate a precisare le proprie conclusioni sulle eccezioni di incompetenzaterritoriale formulate per la successiva udienza del 27.9.2022, che venivaN. 24337/25 R.G. Numero registro generale 24337/2025Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026rinviata al 18.10.2022; a tale udienza, le parti precisavano le conclusioniData pubblicazione 11/06/2026e il Giudice di pace di Cirò, con ordinanza a verbale, rigettava l’eccezionedi incompetenza territoriale, riservando al merito la decisione sulle altreeccezioni;- istruita la causa, con sentenza n. 9/2024 del 22.1.2024 l’adito giudicedichiarava la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro in capoal conducente dell’autovettura Audi A6 e dichiarava tenuta e condannavaUnipolsai [OSCURATO:PERSONA] quale gerente il FGVS al risarcimento dei dannisubiti dall’attore che liquidava in complessivi €. 9.180,31 oltre accessori,regolando le spese;- [OSCURATO:PERSONA] quale gerente del FGVS per la Regione Toscanapropose appello dinanzi al Tribunale di Crotone per la riforma dellasentenza; nella resistenza della Saltarelli, il Tribunale accolse il gravame,dichiarando la competenza per territorio del Giudice di pace di Prato consentenza del 21.11.2025 n. 697/2025;- avverso detta sentenza ha proposto regolamento necessario dicompetenza [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, cui resiste conmemoria difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]., quale gerente il FGVSper la Regione Toscana. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoriascritta, chiedendo il rigetto del ricorso;- le parti hanno depositato memoria;Considerato che- con l’unico motivo si denuncia “violazione dell'art. 19, co. 1, cpv.2,c.p.c.”, per non aver il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’eccezioneNumero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G. Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026sollevata dalla Compagnia in termini incompleti, con riguardo al foro delconvenuto circa la sede di stabilimento e ove si trova un rappresentanteabilitato a stare in giudizio;Ritenuto che- occorre anzitutto osservare che, benché la sentenza di primo gradoabbia statuito sulla questione di competenza, il Giudice di pace aveva giàdeciso la stessa questione con ordinanza a verbale del 18.10.2022, previaprecisazione delle conclusioni; per come si evince dalla sua lettura,parrebbe trattarsi di decisione definitiva sul punto e il giudice non avrebbepotuto nuovamente statuire con la sentenza, come invece ha fatto;tuttavia, poiché la Saltarelli non ha proposto al riguardo appelloincidentale condizionato, la questione è superata, nel senso che in sededi devoluzione al giudice di appello assunse rilievo ai fini della propriacompetenza dichiarata dal Giudice di pace, la statuizione della sentenzacon cui esso definì il giudizio avanti a sé;- ciò posto, l’unico motivo è fondato;- non v’è dubbio che l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] fosse incompleta, come sievince in modo inequivoco dalla lettura della sua comparsa di rispostadinanzi al Giudice di pace (p. 6): l’eccezione è monca perché, trattandosidi competenza per territorio derogabile, non riguarda tutti i criteri di cuiall’art. 19 c.p.c., ma solo quello del foro generale delle persone giuridiche(Bologna, ove ha sede la Compagnia), e si estende, nel prosieguo, aquello facoltativo del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsiNumero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G. Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026(per entrambe le ipotesi, Prato, ove avvenne l’incidente e ove risiedeval’originaria attrice);- è poi appena il caso di evidenziare che la circostanza che la Compagniaresistente fosse stata evocata in giudizio quale gestore del FGVS per laRegione Toscana non sposta quanto poc’anzi osservato, restandoindiscusso che essa fosse comunque onerata di contestare la competenzadel giudice adito sotto tutti i possibili fori alternativi (v. Cass. n.21253/2011);- difetta, dunque, ogni riferimento al foro dello stabilimento e del luogoin cui vi è un rappresentante del convenuto abilitato a stare in giudizio,come sostenuto dal giudice d’appello e come ancora affermato, controogni evidenza, dalla odierna resistente e dallo stesso ProcuratoreGenerale;- non può che ribadirsi, quindi, il principio affermato, ex multis, da Cass.n. 31121/2024, secondo cui “In caso di eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancatacontestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio dicollegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioèdell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di unostabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio conriferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezzadell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamentodi competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, conradicamento della competenza del giudice adito”;Numero registro generale 24337/2025N. 24337/25 R.G. Numero sezionale 1363/2026Numero di raccolta generale 19355/2026Data pubblicazione 11/06/2026- pertanto, la causa va rimessa al Tribunale per l’esame degli ulteriorimotivi d’appello, stante la competenza per territorio del Giudice di pacedi Cirò, ormai incontestabile;- in definitiva, va dichiarata la competenza per territorio del Giudice dipace di Cirò per il giudizio di primo grado; di conseguenza, le parti vannorimesse dinanzi al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato,per la decisione sul merito dell’appello;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella resistente; P.Q.Mla Corte dichiara la competenza per territorio del Giudice di pace di Ciròper il giudizio di primo grado e rimette le parti dinanzi al Tribunale diCrotone, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul meritodell’appello, con termine di tre mesi per la riassunzione; condanna laresistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, che liquidain € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 15.4.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca