CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2021
Cassazione n. 15944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; (-> [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 settembre 2021, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, riformava l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Asti, ripristinando nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che seppure fosse un dato assodato che il decorso del tempo non potesse essere elemento fondante una attenuazione della misura cautelare, tale elemento poteva supportare i nuovi accadimenti che intervenivano quali fatti nuovi; nella vicenda in esame, l'analisi delle condotte poste in essere dagli imputati e la successiva valutazione in ordine alla adeguatezza della misura attenuata concessa dal giudice per le indagini preliminari erano passate ad un vaglio stringente ed approfondito che aveva condotto il magistrato ad una rivalutazione delle originaria decisione, elemento che i giudici del riesame avrebbero dovuto tenere nella opportuna cura, mentre avevano incentrato il provvedimento su massime di diritto avulse da approfondimenti relativi all'inquinamento delle prove e fil/ell pericolo di reiterazione del reato. Inoltre, i giudici del riesame erano incorsi in un palese errore motivazionale dando per assodato che le somme conferite a titolo di risarcimento del danno provenissero da reato, senza che vi fosse stata una richiesta di rinvio a giudizio, affermazione anacronistica, visto che il giudice per l'udienza preliminare aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. equivalente alle contestate aggravanti. Il difensore censura infine la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui faceva riferimento alla totale assenza di resipiscenza di [OSCURATO:PERSONA], desumibile dalla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere, in quanto il ricorrente, in sede di giudizio abbreviato, aveva invece reso spontanee dichiarazioni ed ammesso l'addebito: si trattava di una novità di assoluto rilievo, in punto di rivalutazione delle esigenze cautelari, come dimostrava il peso specifico che il Tribunale del Riesame aveva conferito all'interrogatorio reso dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale, anche alla luce di tale condotta, non era stato accolto l'appello del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rinvio onde consentire la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 41909/21 R.G., posto che i procedimenti riguardano ricorsi proposti avverso provvedimenti diversi ed i motivi di opportunità per una trattazione congiunta sono stati rappresentati solo genericamente dal difensore. Passando al merito del ricorso, si deve innanzitutto rilevare che il ricorrente ha correttamente riportato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, ai fini della sostituzione di una misura cautelare con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro solo ove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazione delle esigenze da salvaguardare (si veda per tutte Sez. 4, Sentenza n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 - 01), ma ha individuato tali circostanze nell'avvenuto risarcimento del danno, pretendendo quindi di dare una valutazione a tale elemento differente da quella del Tribunale, operazione non consentita in sede di legittimità. Infatti, il Tribunale ha osservato che la anomala modalità di raccolta del denaro appariva sintomo di una condotta contigua ad un ambiente illecito da cui il ricorrente non aveva preso le distanze, e che comunque il risarcimento era stato parziale; considerando quindi il ruolo principale di [OSCURATO:PERSONA],partecipe ed autore materiale di tutti i furti contestati (in alcuni dei quali si spacciava per carabiniere), la mancanza di attività lavorativa e di fonti lecite di reddito, ha ritenuto correttamente che unica misura idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio (su cui vi è motivazione a pag.11 della sentenza impugnata) fosse la custodia cautelare in carcere. Una volta venuto meno il requisito del risarcimento del danno, il tempo trascorso dall'applicazione della misura continua ad avere valore neutro, e non è quindi elemento idoneo per ritenere attenuate le esigenze cautelari. Nessuna rilevanza hanno poi il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen. nel giudizio conclusosi con sentenza di condanna pronunciata dal giudice per l'udienza preliminare e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza posto che, come scritto a pag.8 dell'ordinanza impugnata, l'udienza era fissata per il 24 settembre 2021 (si rileva che nel fascicolo è presente il dispositivo della sentenza di cui si parla in ricorso, emessa il 3 ottobre 2021); essendo stata l'ordinanza emessa il 17 settembre 2021, non poteva certo considerare i due suddetti elementi citati nella difesa.2.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 28, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta l'istanza di riunione. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 10/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]