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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 11922/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIl dato avviso alle parti . t J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Propone ricorso per cassazione il Bruno, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in uno con il carattere eccessivo della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione.

Propone ricorso anche la Mosca, con la stessa censura ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili.

3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla

I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4.

Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali - in sede di appello - hanno rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame.

Con implicita rinuncia, quindi, alle doglianze sollevate in questa sede, peraltro con carattere del tutto generico. 5.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIl dato avviso alle parti . t J udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura di cui al dispositivo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Propone ricorso per cassazione il Bruno, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in uno con il carattere eccessivo della pena ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima espansione. Propone ricorso anche la Mosca, con la stessa censura ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano inammissibili. 3. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), la corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali - in sede di appello - hanno rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alle doglianze sollevate in questa sede, peraltro con carattere del tutto generico. 5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il ig
Sentenza Cassazione n. 11922/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris