CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 02200/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del Tribunale di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, limitatamente alla disposta confisca, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25 maggio 2022 ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il Gip del Tribunale di Bologna ha applicato ad Assnnari la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa e a Lagraidi la pena anni tre di reclusione ed euro 12.300 di multa, oltre alla confisca della somma di denaro in sequestro (euro 27.000) e alla confisca e distruzione dei reperti in sequestro (tra cui due telefoni cellulari). Agli imputati è contestata, in concorso, la violazione degli artt. 81 secondo comma c.p. e 73, commi 1 e 4, TU Stup., per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio cannabis (principio attivo pari a 727,948 grammi) e cocaina (principio attivo pari a 14,773 grammi). 2. Avverso la pronuncia gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso deducendo i seguenti motivi. 2.1. Assmari: violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a) all'errata qualificazione giuridica in relazione alla detenzione della cocaina (da ritenersi inquadrabile nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 TU Stup.); b) alla mancata assoluzione in riferimento alla cannabis che era nella esclusiva disponibilità del coimputato; c) alla illegittimità della confisca di due telefoni cellulari rinvenuti nella sua disponibilità, erroneamente ritenuti finalizzati alla commissione del reato di vendita di stupefacenti, non contestata all'imputato, che risponde di detenzione e non di cessione dello stupefacente; d) alla illegittimità della confisca della somma di denaro non pertinente rispetto alla imputazione di mera detenzione a fini di spaccio dello stupefacente. 2.2. Lagraidi: violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a) alla erronea qualificazione giuridica del fatto relativo alla detenzione della cocaina, da inquadrarsi nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 TU Stup.; b) alla mancata assoluzione, difettando indici di riferibilità della detenzione dello stupefacente all'imputato (che coabitava temporaneamente con Assmari); c) al mancato accertamento della finalità di spaccio dello stupefacente; d) alla illegittimità della confisca della somma di denaro sequestrata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso diversi da quelli che hanno ad oggetto la disposta confisca sono manifestamente infondati. 2. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. VI, n. 1032 del 7 novembre 2019 - dep. 2020, Pierri - Rv. 278337). Peraltro, la sentenza impugnata ha comunque dato atto che, alla luce degli atti di indagine utilizzabili per effetto del rito prescelto, non emerge la prova evidente dell'innocenza degli imputati. 3. Ugualmente, sono manifestamente infondati i motivi dedotti in merito alla errata qualificazione giuridica dei fatti, da inquadrarsi secondo gli imputati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. iDen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. I, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Nella specie, attesa la natura e quantità di sostanze stupefacenti detenute, non si ravvisa alcun errore manifesto nella ritenuta sussistenza del delitto di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 73 cit. 4. Fondati sono, invece, i motivi di ricorso relativi alla confisca. 4.1. In ordine al provvedimento ablatorio della somma di denaro il Gip così motiva "non avendo gli imputati fornito alcuna giustificazione al possesso di tale importo"; la confisca e distruzione degli altri beni in sequestro è così argomentata: "in quanto impiegati per la commissione del reato ascritto". 4.2. Come ha rilevato il P.G., si tratta di motivazione che - ancorchè contenuta in sentenza di patteggiamento - non ha osservato i principi individuati da questa Corte in merito alle ragioni che possono fondare il provvedimento di confisca. 4.3. In particolare, si è precisato (v., da ultimo, Sez. IV, n. 20130 del 19 aprile 2022 - Rv. 283248) che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85- bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art.240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). 4.4. Anche in riferimento alla confisca dei telefonini, il Gip non ha osservato il principio secondo cui, in tema di confisca di telefono cellulare sequestrato nell'ambito di procedimento per violazione della disciplina sugli stupefacenti, trattandosi di confisca facoltativa, il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e questa valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. IV, n. 41560 del 26 ottobre 2010 - Rv. 248454). Nel caso in esame la motivazione del giudice di merito relativa alla confisca dei telefoni cellulari ("in quante impiegati per la commissione del reato ascritto") appare illogica, atteso che gli imputati rispondono - non di cessione, ma - di detenzione illecita di stupefacenti e nella sentenza impugnata non vengono evidenziate le ragioni in base alle quali gli apparecchi telefonici sarebbero stati utilizzati per la commissione del reato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento del capo della sentenza relativo alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari, con rinvio al Tribunale di Bologna affinchè, alla luce dei principi sopra indicati, valuti se sussistono o meno i presupposti per ordinare la confisca. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologn