CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
datario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di2026 Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2892 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINOSGROI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -controC.E.R.T.O. – [OSCURATO:PERSONA].N.C. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legaleNumero registro generale 28768/2022rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 21832/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 492/2022 della CORTE D'APPELLOdi TORINO, depositata il 28/09/2022 R.G.N. 606/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 12/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Torinoha rigettato l’appello principale avanzato dall’I.N.P.S. el’appello incidentale proposto da C.E.R.To. CentroEcologico [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.avverso la sentenza del Tribunale di Torino n.1051/2021, che si era pronunciata sull’opposizioneproposta dalla società, avverso l’avviso n.4102019000110088700, recante, con attinenza alperiodo settembre 2015 – febbraio 2018, l’addebito dieuro 43.847,19 a titolo di gestione Aziende con lavoratoridipendenti, riducendo l’importo dovuto ad € 14.162,33.2. In particolare, la Corte territoriale riteneva chel’assenza del DURC non opera “retroattivamente” e noncomporta il venir meno di tutte indistintamente leagevolazioni fruite dall’azienda ma soltanto di quellerelative ai periodi di accertata irregolarità contributiva”(pag. 8 1°cpv). Citando una propria precedentedecisione (Sent. C.A. Torino n. 263/2021) il Giudiced’Appello ribadiva che “ad avviso della Corte l’accertataassenza del DURC non può (in assenza di una espressaprevisione normativa di segno contrario) che far venireNumero registro generale 28768/2022meno i benefici limitatamente al periodo di assenza dello Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 21832/2026stesso, senza caducare retroattivamente i periodiData pubblicazione 26/06/2026connotati da regolarità contributiva”.Con la richiamata sentenza n. 492/2022, la Corted’Appello di Torino rigettava quindi l’appello principale diINPS, nonché l’appello incidentale di CERTO sncconfermando la decisione di primo grado in ogni suaparte.3. Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l’I.N.P.S.sulla base di un unico motivo; resiste la società concontroricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine previstodall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col motivo di ricorso formulato, l’I.N.P.S. si duole dellaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 commi 1175e 1176 della legge n. 296/2006, del D.M. 30/01/2015 edell’art. 1 comma 118 n. 190/2014 e art. 1 commi 178 e55 L. n. 208/2015 in relazione all’art. 360 n. 3 c.c..2. In sostanza, l’Istituto lamenta l’erroneitàdell’interpretazione delle menzionate norme, da partedel giudice d’appello, secondo cui non vi potrebbe essereuna revoca degli sgravi contributivi una volta che glistessi sono stati fruiti.3. Sostiene, invece, la parte ricorrente che la ratio dellanorma stia proprio nell’imporre, quale presuppostodell’applicazione degli sgravi in un certo periodoNumero registro generale 28768/2022Numero sezionale 2892/2026temporale, la necessaria e costante regolaritàN umero di raccolta generale 21832/2026Data pubblicazione 26/06/2026contributiva, non si tratterebbe quindi di esercizio delpotere di revoca dei benefici, ma di accertamentodell’insussistenza del diritto a goderne.4. Tanto riportato, il ricorso va accolto, nei termini diseguito indicati.5. Sul punto oggetto di censura, il giudice d’appelloafferma (pagine 7 e ss. della sentenza impugnata): «Laquestione centrale di causa – concernente gli effetti,sulle agevolazioni contributive fornite a vario titolo daidatori di lavoro, dell’emissione di un DURC negativo inconseguenza di inadempienze contributive accertate enon “regolarizzate” nel termine id 15 giorni dallaricezione dell’invito alla regolarizzazione – è stataripetutamente affrontata da questa Corte, e risolta insenso sfavorevole alla tesi dell’INPS, con le sentenze n.263/21 ….. n. 583/21 .. sentenza in cui questa Corte èinfatti pervenuta a ritenere che l’assenza del DURC nonopera “retroattivamente” e non comporta il venir menodi tutte indistintamente le agevolazioni fruitedall’azienda ma soltanto di quelle relative ai periodi diaccertata irregolarità contributiva”.“Nella prima delle sentenze cit. si è rilevatotestualmente: “…ad avviso della Corte, l’accertataassenza del DURC non può (in assenza di una espressaprevisione normativa di segno contrario) che far venirmeno i benefici limitatamente al periodo di assenza dellostesso, senza caducare retroattivamente i periodiconnotati da regolarità contributiva….Da taleorientamento, ribadito nelle successive sentenze nn.Numero registro generale 28768/2022583/21 e 404/22 e che risponde in sostanza ai rilievi Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 21832/2026mossi oggi dall’INPS alla sentenza impugnata, il CollegioData pubblicazione 26/06/2026non ha motivo di discostarsi».6. Ora, questa Corte si è già espressa in diverse occasionisul tema, peraltro, pronunciandosi, da ultimo (ordinanzaCass. n. 16270/2026) anche e proprio sulla sentenza n.263/2021 della Corte di Torino, precedente richiamatonel provvedimento qui impugnato.7. Secondo l’orientamento più volte ribadito, ai sensidell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ibenefici normativi e contributivi previsti dalla legislazionein materia di lavoro e legislazione sociale sonosubordinati al possesso del documento unico di regolaritàcontributiva; il successivo comma 1176 demanda alladisciplina attuativa la definizione delle modalità di rilasciodel DURC e delle ipotesi ostative.8. La giurisprudenza di questa Corte ha costantementeaffermato che la regolarità contributiva costituiscerequisito legale di carattere costitutivo e continuativo perla fruizione degli sgravi e che la sua mancanza, anche sederivante da inadempimenti dichiarativi o da irregolaritànon tempestivamente sanate, impedisce ilmantenimento del beneficio.È stato, in particolare, chiarito che la regolarizzazionetardiva non è idonea a sanare ex post la perdita deldiritto agli sgravi, poiché la speciale procedura di cui aldecreto ministeriale ha natura eccezionale e presupponeil tempestivo adempimento nel termine assegnato;inoltre, l’omessa o incompleta segnalazionedell’irregolarità da parte dell’INPS non rende inesigibili ledifferenze contributive, potendo rilevare, al più, sulNumero registro generale 28768/2022diverso piano risarcitorio (Cass. nn. 27107 e 27108 del Numero sezionale 2892/2026Numero di raccolta generale 21832/20262018; Cass. n. 24854 del 2022; Cass. n. 2678 del 2026).Data pubblicazione 26/06/20269. Nella specie, la stessa sentenza impugnata muove dalpresupposto che, nel corso della fruizione degli sgravi, sifosse verificata un’irregolarità contributiva, poi rimossasoltanto oltre il termine previsto per la regolarizzazione.La Corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere chel’emersione successiva dell’irregolarità potesse incideresoltanto per il futuro o limitatamente ai singoli periodiimmediatamente interessati, senza verificare se, allaluce del quadro normativo applicabile e del contenutodell’avviso di addebito, il recupero operato dall’INPSfosse coerente con l’irregolarità accertata, nei terminiillustrati.10. Tale accertamento, che involge il concreto perimetrodella pretesa azionata e i limiti del recupero in rapportoai periodi di irregolarità dedotti in giudizio, richiedeulteriori verifiche di fatto, non esperibili in questa sede.11. La sentenza impugnata deve, pertanto, esserecassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, indiversa composizione, la quale, che alla luce dei principiesposti procederà ad un nuovo esame della controversia.12. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnatae rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 28768/2022Numero sezionale 2892/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale delN umero di raccolta generale 21832/2026Data pubblicazione 26/06/202612 giugno 2026.La Presidente