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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45474/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. RG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PITIRICI Maricel ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 1.400 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale.

3. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione agli argomenti posti a fondamento della affermazione di responsabilità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti ritenendo del tutto inverosimile la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente, turbato dall'avere provo- cato un sinistro stradale, aveva bevuto alcune birre in attesa dell'arrivo delle for- ze dell'ordine, trattandosi di condotta incongrua e del tutto ingiustificata per un autotrasportatore, nonché esclusa dal mancato rinvenimento di lattine di birra nei pressi dell'automezzo. 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. RG. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PITIRICI Maricel ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, lo aveva condannato alla pena di mesi cinque giorni dieci di arresto ed euro 1.400 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza da cui era derivato un sinistro stradale. 3. Lamenta il ricorrente difetto di motivazione in relazione agli argomenti posti a fondamento della affermazione di responsabilità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione, in termini congrui e privi di illogicità apparenti ritenendo del tutto inverosimile la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente, turbato dall'avere provo- cato un sinistro stradale, aveva bevuto alcune birre in attesa dell'arrivo delle for- ze dell'ordine, trattandosi di condotta incongrua e del tutto ingiustificata per un autotrasportatore, nonché esclusa dal mancato rinvenimento di lattine di birra nei pressi dell'automezzo. 3.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M
Sentenza Cassazione n. 45474/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris