Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 20050/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha dichiarato ANISTORESI [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato in ricorso per Cassazione ANISTORESI [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, in ragione delle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 marzo 2021 il Tribunale di Mantova ha dichiarato ANISTORESI [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 600 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello, qualificato in ricorso per Cassazione ANISTORESI [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico, in ragione delle puntuali motivazioni offerte in sede di merito sui punti controversi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20050/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris