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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13496/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 5830/2023 depositata il 23/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TF3030100231/2021, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’annod’imposta 2015, con recupero di IVA detratta per € 1.276.493,00, inrelazione a operazioni di acquisto di traffico telefonico ritenutesoggettivamente inesistenti.

La società impugnava l’atto dinanzi alla C.G.T.di primo grado di Napoli, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della notificaper decorso dei termini decadenziali e la piena veridicità delle operazionisulla base delle risultanze tecniche relative agli indirizzi IP associati alle tresocietà fornitrici.La C.G.T. di primo grado, con sentenza n. 8686/30/2022, rigettava ilricorso ritenendo: tempestiva la notifica dell’avviso, in presenza dellanotizia di reato trasmessa entro il 31.12.2020; provata la natura di“cartiere” delle società fornitrici, valorizzando l’assenza di organizzazioneaziendale, la mancata presentazione di bilanci e dichiarazioni fiscali, ilvolume di affari anomalo e le incongruenze nei flussi finanziari conCrossing Net.La società proponeva appello alla C.G.T. di secondo grado della Campania,ribadendo la realtà delle prestazioni, la non conoscibilità delle violazioniformali da parte dei fornitori costituiti nel 2015, e contestando che lasentenza di primo grado avesse introdotto elementi non presentinell’avviso.La C.G.T. di secondo grado, con sentenza n. 5830/08/2023, rigettaval’appello confermando integralmente la decisione di primo grado: ritenevadecisivi gli elementi oggettivi raccolti dall’Amministrazione e ribadiva leanomalie nei rapporti finanziari tra la contribuente e le società fornitrici.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorsoper cassazione, articolando due motivi; l’Agenzia delle Entrate si ècostituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.Successivamente, nell’ambito del giudizio di legittimità, il Consiglieredelegato formulava, in data 30 settembre 2025, una proposta diNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., con cui veniva prospettatal’inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso, ritenutimeramente sollecitatori di una nuova valutazione del merito.La società ricorrente, con istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c. depositata il 4 novembre 2025, si opponeva alla proposta,deducendo la piena ammissibilità dei motivi e insistendo per la decisionedel ricorso in pubblica udienza o camera di consiglio.

Successivamentedepositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura – ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. – la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell’art. 7, comma5-bis, d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, deducendoche la C.G.T. di secondo grado avrebbe attribuito rilievo esclusivo aelementi “oggettivi” attinenti alla presunta natura di cartiera dei fornitori,senza considerare gli elementi forniti dalla contribuente a dimostrazionedella realtà delle operazioni e dell’assenza di indizi idonei, al momentodella transazione, a far sospettare una frode.

La ricorrente lamenta che ilgiudice di merito avrebbe applicato principi propri delle operazionioggettivamente inesistenti anziché soggettivamente inesistenti,omettendo di valutare documenti decisivi e trascurando la necessità diprovare la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alcessionario.Il primo motivo è infondato.Le censure per il suo tramite prospettate dalla ricorrente non scalfiscono lastruttura logico-giuridica della motivazione resa dal giudice di appello, ilquale ha operato nel rigoroso solco dei principi consolidati in materia dioperazioni soggettivamente inesistenti.

Secondo tale impostazione, piùvolte ribadita da questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 19352/2018,29002/2017, 428/2015, 17977/2013), quando l’Amministrazionefinanziaria contesti la detrazione IVA sul presupposto dell’inesistenza delNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026fornitore o dell’operazione, essa assolve al proprio onere probatorio ovefornisca un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idoneia rendere implausibile l’effettività economica della controparte fatturante;solo a quel punto, grava sul contribuente dimostrare che le prestazionisono realmente avvenute e che egli ha operato con la diligenza esigibiledall’operatore medio.

Questa Corte ha altresì chiarito che la regolaritàformale delle fatture, dei mezzi di pagamento o della contabilità nonassume valore dirimente, essendo perfettamente compatibile con lagestione fraudolenta di società meramente cartolari (cfr. Cass. nn.21953/2007, 9784/2010, 9108/2012, 15741/2012, 23560/2012,27718/2013, 20059/2014, 26486/2014, 9363/2015).

Tali criteri risultanoinoltre pienamente allineati alla giurisprudenza della Corte di Giustizia(CGUE, cause C-439/04, C-255/02, C-80/11, C-285/11, C-642/11), cheesige la presenza di indizi oggettivi idonei a far emergere la conoscenza oconoscibilità della frode in capo al cessionario.Il giudice territoriale si è coerentemente attenuto a tali principi.

Lasentenza impugnata ha, infatti, ricostruito un quadro di complessivainattendibilità strutturale delle tre società fornitrici che non si fonda sumere irregolarità formali, bensì su un insieme articolato e convergente dielementi oggettivi, puntualmente evidenziati nella decisione.

Inparticolare, la Corte di giustizia tributaria ha rilevato che «le societàemittenti le fatture registrate dall’odierna appellante […] non potevanoessere in grado di fornire quanto fatturato giacché, in termini operativi,non avevano dipendenti, non una sede per la gestione dell’attività e nonun magazzino», aggiungendo che esse «non avevano mai presentatobilanci né dichiarazioni fiscali oltre a non aver comunicato le operazioni aifini IVA e nemmeno risultava di aver versato somme all’Erario».

Parimentisignificativo è il rilievo secondo cui «le società fornitrici […] avevano lacoincidente sede sociale collocata presso l’abitazione della madredell’amministratore», circostanza che, unita alla assoluta sproporzione traNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026la modestia dei mezzi dichiarati e i volumi milionari delle operazionifatturate, confermava «l’insussistenza di una autonomia patrimoniale dellesocietà risultanti cedenti i “pacchetti” di traffico telefonico».

La sentenzaha inoltre richiamato «l’assenza di spiegazioni in merito all’oggettivoassoluto deficit di logica commerciale» rilevato dai giudici, affermando chenessuna plausibile ragione imprenditoriale giustificasse l’interposizionedelle società fornitrici, in quanto esse «acquistavano e rivendevanosostanzialmente allo stesso prezzo – al netto dell’IVA mai versata – allaCrossing Net», così risultando «una mera funzionalizzazione delle societàinterposte agli interessi economici della [OSCURATO:PERSONA]».Tali passaggi, che costituiscono il nucleo stesso della motivazione,restituiscono una lettura unitaria del compendio istruttorio e dimostranoche il giudice d’appello non ha atomizzato gli indizi, ma li ha selezionati evalutati secondo un criterio di coerenza sistemica.

A fronte di ciò, laricorrente non ha offerto elementi contrari idonei a superare tale quadro.Né le schermate di siti internet, né il richiamo a una supposta notorietàimprenditoriale del titolare delle società fatturanti, né ancora la meraregolarità dei documenti contabili o dei bonifici bancari valgono acontrastare l’inattendibilità strutturale accertata dal giudice di merito,trattandosi – come già chiarito – di elementi del tutto neutri, compatibilitanto con un’attività reale quanto con una condotta di interposizionefittizia.

La motivazione impugnata, pertanto, risulta conforme ai richiamatiprincipi di diritto e sorretta da un percorso argomentativo che nonpresenta né incoerenze né salti logici.

Le censure della ricorrente sitraducono, in realtà, nella sollecitazione di una nuova valutazione delquadro probatorio, non consentita in sede di legittimità.Le considerazioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c., in ordine al primo motivo, non inducono aconclusioni diverse.Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026La ricorrente insiste nel prospettare che la censura attenesse a violazionidei criteri legali in materia di prova presuntiva e di riparto dell’onereprobatorio, sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato unmetodo argomentativo non conforme ai principi elaborati da questa Corte.Tale impostazione non coglie nel segno.

La Corte territoriale ha ricostruitoil quadro indiziario secondo criteri di coerenza sistemica, valorizzando unapluralità di elementi convergenti e dando conto, con motivazione nonillogica né apparente, delle ragioni per cui le allegazioni difensive nonfossero idonee a scalfire l’inattendibilità strutturale delle società fornitrici.Le osservazioni svolte in memoria — ivi compreso il richiamo alla periziatecnica sugli indirizzi IP e alla pretesa mancata “valutazione globale” degliindizi — non mutano la natura della censura, che rimane diretta asollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.Rientra invece nel giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede, laselezione degli indizi ritenuti rilevanti, così come l’apprezzamento sullasufficienza della diligenza esigibile nel caso concreto; e non emergonoprofili di erronea applicazione delle norme sulla prova presuntiva chepossano integrare un error iuris scrutinabile in cassazione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 56d.P.R. 633/1972, 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, assumendo che lasentenza impugnata avrebbe alterato i termini della contestazionecontenuta nell’avviso, introducendo una ricostruzione dei fatti differente enon contestata dall’Ufficio, in particolare prospettando che [OSCURATO:PERSONA] la “regista” della frode e che avesse finanziato i fornitori, elementinon presenti nell’atto impositivo.

La ricorrente ritiene che il giudice dimerito abbia operato un’inammissibile integrazione della motivazionedell’accertamento, fondando la decisione su circostanze ulteriori rispetto aquelle dedotte dall’Amministrazione, e senza considerare laNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026documentazione prodotta a giustificazione delle presunte anomalie neipagamenti.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La ricorrente prospetta una violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo chela Corte territoriale avrebbe alterato i termini della contestazionecontenuta nell’avviso di accertamento, giungendo ad attribuire allacontribuente un ruolo di “regista” della frode, in luogo della merapartecipazione alla catena transazionale, così modificando l’imputazioneoriginaria.

Tale ricostruzione non trova riscontro nella motivazioneeffettivamente resa dalla sentenza d’appello, che non ha affatto introdottofatti nuovi o diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’attoimpositivo, ma ha semplicemente sviluppato e interpretato, convalutazione unitaria e non atomistica, gli stessi elementi fattuali giàconsiderati dall’Amministrazione, traendone una lettura coerente con lerisultanze istruttorie.La Corte territoriale, infatti, non ha aggiunto circostanze estranee alquadro contestato, ma ha valorizzato la profonda anomalia delledinamiche finanziarie intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la principale dellesocietà fornitrici, osservando che, «in ragione […] dell’iniziale posizionedebitoria della Crossing nei confronti della Allinmobile di circa un milionedi euro prima superata con pagamenti effettuati in eccedenza del debitocommerciale per varie centinaia di migliaia di euro e poi ripristinata percirca il medesimo importo milionario», ne risultava logicamente che «lafinanza necessaria a svolgere l’attività di acquisto dei “pacchetti” di trafficotelefonico non fosse delle Società/schermo interlocutrici […], ma venissefornita – o comunque, per quanto detto, appare riconducibile – dallaCrossing».

Allo stesso modo, il rilievo secondo cui «i “pacchetti” venivanoacquistati e rivenduti sostanzialmente allo stesso prezzo – al netto dell’IVAmai versata – alla [OSCURATO:PERSONA]» e che ciò denotava «una merafunzionalizzazione delle società interposte agli interessi economici dellaNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026Crossing Net», non costituisce un fatto ulteriore rispetto a quelli contenutinell’avviso, ma rappresenta una logica inferenza tratta dal giudice dimerito sulla base delle stesse circostanze documentatedall’Amministrazione, che aveva già evidenziato l’assoluta sproporzione trala capacità finanziaria delle società emittenti e i volumi movimentati,nonché l’inspiegabile percorso dei pagamenti.Lamentando una “mutazione” della contestazione, la ricorrente confondela funzione del giudice di merito, il quale – nel rispetto del principio del“chiesto e pronunciato” – non è vincolato alla riproduzione letterale dellamotivazione dell’atto impositivo, ma ben può ricostruire e valutare,secondo criteri logici, tutti gli elementi già contenuti nell’avviso e negli attiistruttori allegati, senza con ciò incorrere in ultrapetizione.

Né puòsostenersi che il giudice abbia fondato la decisione su elementi fattualinuovi, atteso che la Corte territoriale dà espressamente atto di muoveredalle stesse circostanze evidenziate dall’Ufficio – la mancanza totale distruttura, la coincidenza delle sedi con un’abitazione privata, l’assenza diadempimenti fiscali, le irregolarità contabili e finanziarie, la sproporzionedei flussi economici – e ne offre una lettura complessiva e sistematica,rimproverando alla contribuente di non avere fornito alcuna spiegazioneplausibile dell’interposizione delle tre società e dell’assoluto “deficit dilogica commerciale”.Il riferimento, operato dalla sentenza, al fatto che tali elementi «induconoa ritenere» che la contribuente svolgesse un ruolo funzionale nell’assettofraudolento non costituisce un’aggiunta fattuale, ma una valutazioneinterpretativa; e pertanto non integra alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte territoriale non ha sostituito i fatti, ma ha tratto dai fatticontestati quelle conclusioni che riteneva logicamente conseguenti, senzaoltrepassare il limite della correlazione tra domanda e decisione.

Il motivo,dunque, non censura un vizio di ultrapetizione, bensì tenta,inammissibilmente, di sindacare la ricostruzione fattuale e la valutazioneNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026inferenziale compiuta dal giudice di merito, attività che costituisceaccertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.

QuestaCorte ha affermato, d’altronde, che «il principio della corrispondenza fra ilchiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice,interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementiobiettivi di identificazione dell'azione («petitum» e «causa petendi»),richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti», con laconseguenza che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate» (Cass., 3luglio 2019, n. 17897).

Ed ancora è stato precisato che «il vizio di "ultra" o"extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti dellepretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo unbene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermorestando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azionee di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverseda quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentementedall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi checaratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, inquanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge»(Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).Neppure le argomentazioni sviluppate in memoria in relazione al secondomotivo conducono a diversa soluzione.La ricorrente ribadisce che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112c.p.c., introducendo un’imputazione nuova e diversa rispetto a quellaNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026contenuta nell’avviso di accertamento, giungendo ad attribuire allacontribuente un ruolo di “regista” della frode.La censura non è fondata.

La sentenza impugnata non ha alterato i fatticostitutivi dell’atto impositivo, né ha introdotto elementi estranei allacontestazione, ma ha svolto una valutazione unitaria del compendioistruttorio già valorizzato dall’Amministrazione.

Le inferenze tratte dalgiudice d’appello — relative all’anomalia dei movimenti finanziari, allasproporzione strutturale dei fornitori e alla funzionalizzazione economicadelle società interposte — costituiscono legittime conclusioni logichedesunte da circostanze pacificamente rientranti nel thema decidendum.Il riferimento, operato nella memoria, al preteso errore della CTR in temadi “risparmio IVA” non incide sulla ratio dell’impugnata decisione, che nonsi fonda su tale profilo come presupposto autonomo, ma sullaricostruzione sistemica delle operazioni e sull’accertata interposizionesoggettiva.La memoria, in sostanza, reitera una diversa lettura delle emergenze dicausa, nella prospettiva di ottenere un riesame del merito non consentitoin sede di legittimità.

Il secondo motivo, pertanto, rimane inammissibile einfondato per le ragioni già illustrate.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v.

Cass.,Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 9.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.500,00in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado dellaCampania n. 5830/2023 depositata il 23/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.TF3030100231/2021, notificato alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per l’annod’imposta 2015, con recupero di IVA detratta per € 1.276.493,00, inrelazione a operazioni di acquisto di traffico telefonico ritenutesoggettivamente inesistenti. La società impugnava l’atto dinanzi alla C.G.T.di primo grado di Napoli, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della notificaper decorso dei termini decadenziali e la piena veridicità delle operazionisulla base delle risultanze tecniche relative agli indirizzi IP associati alle tresocietà fornitrici.La C.G.T. di primo grado, con sentenza n. 8686/30/2022, rigettava ilricorso ritenendo: tempestiva la notifica dell’avviso, in presenza dellanotizia di reato trasmessa entro il 31.12.2020; provata la natura di“cartiere” delle società fornitrici, valorizzando l’assenza di organizzazioneaziendale, la mancata presentazione di bilanci e dichiarazioni fiscali, ilvolume di affari anomalo e le incongruenze nei flussi finanziari conCrossing Net.La società proponeva appello alla C.G.T. di secondo grado della Campania,ribadendo la realtà delle prestazioni, la non conoscibilità delle violazioniformali da parte dei fornitori costituiti nel 2015, e contestando che lasentenza di primo grado avesse introdotto elementi non presentinell’avviso.La C.G.T. di secondo grado, con sentenza n. 5830/08/2023, rigettaval’appello confermando integralmente la decisione di primo grado: ritenevadecisivi gli elementi oggettivi raccolti dall’Amministrazione e ribadiva leanomalie nei rapporti finanziari tra la contribuente e le società fornitrici.Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorsoper cassazione, articolando due motivi; l’Agenzia delle Entrate si ècostituita con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.Successivamente, nell’ambito del giudizio di legittimità, il Consiglieredelegato formulava, in data 30 settembre 2025, una proposta diNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., con cui veniva prospettatal’inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso, ritenutimeramente sollecitatori di una nuova valutazione del merito.La società ricorrente, con istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2,c.p.c. depositata il 4 novembre 2025, si opponeva alla proposta,deducendo la piena ammissibilità dei motivi e insistendo per la decisionedel ricorso in pubblica udienza o camera di consiglio. Successivamentedepositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura – ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. – la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell’art. 7, comma5-bis, d.lgs. 546/1992, nonché dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, deducendoche la C.G.T. di secondo grado avrebbe attribuito rilievo esclusivo aelementi “oggettivi” attinenti alla presunta natura di cartiera dei fornitori,senza considerare gli elementi forniti dalla contribuente a dimostrazionedella realtà delle operazioni e dell’assenza di indizi idonei, al momentodella transazione, a far sospettare una frode. La ricorrente lamenta che ilgiudice di merito avrebbe applicato principi propri delle operazionioggettivamente inesistenti anziché soggettivamente inesistenti,omettendo di valutare documenti decisivi e trascurando la necessità diprovare la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alcessionario.Il primo motivo è infondato.Le censure per il suo tramite prospettate dalla ricorrente non scalfiscono lastruttura logico-giuridica della motivazione resa dal giudice di appello, ilquale ha operato nel rigoroso solco dei principi consolidati in materia dioperazioni soggettivamente inesistenti. Secondo tale impostazione, piùvolte ribadita da questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 19352/2018,29002/2017, 428/2015, 17977/2013), quando l’Amministrazionefinanziaria contesti la detrazione IVA sul presupposto dell’inesistenza delNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026fornitore o dell’operazione, essa assolve al proprio onere probatorio ovefornisca un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, idoneia rendere implausibile l’effettività economica della controparte fatturante;solo a quel punto, grava sul contribuente dimostrare che le prestazionisono realmente avvenute e che egli ha operato con la diligenza esigibiledall’operatore medio. Questa Corte ha altresì chiarito che la regolaritàformale delle fatture, dei mezzi di pagamento o della contabilità nonassume valore dirimente, essendo perfettamente compatibile con lagestione fraudolenta di società meramente cartolari (cfr. Cass. nn.21953/2007, 9784/2010, 9108/2012, 15741/2012, 23560/2012,27718/2013, 20059/2014, 26486/2014, 9363/2015). Tali criteri risultanoinoltre pienamente allineati alla giurisprudenza della Corte di Giustizia(CGUE, cause C-439/04, C-255/02, C-80/11, C-285/11, C-642/11), cheesige la presenza di indizi oggettivi idonei a far emergere la conoscenza oconoscibilità della frode in capo al cessionario.Il giudice territoriale si è coerentemente attenuto a tali principi. Lasentenza impugnata ha, infatti, ricostruito un quadro di complessivainattendibilità strutturale delle tre società fornitrici che non si fonda sumere irregolarità formali, bensì su un insieme articolato e convergente dielementi oggettivi, puntualmente evidenziati nella decisione. Inparticolare, la Corte di giustizia tributaria ha rilevato che «le societàemittenti le fatture registrate dall’odierna appellante […] non potevanoessere in grado di fornire quanto fatturato giacché, in termini operativi,non avevano dipendenti, non una sede per la gestione dell’attività e nonun magazzino», aggiungendo che esse «non avevano mai presentatobilanci né dichiarazioni fiscali oltre a non aver comunicato le operazioni aifini IVA e nemmeno risultava di aver versato somme all’Erario». Parimentisignificativo è il rilievo secondo cui «le società fornitrici […] avevano lacoincidente sede sociale collocata presso l’abitazione della madredell’amministratore», circostanza che, unita alla assoluta sproporzione traNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026la modestia dei mezzi dichiarati e i volumi milionari delle operazionifatturate, confermava «l’insussistenza di una autonomia patrimoniale dellesocietà risultanti cedenti i “pacchetti” di traffico telefonico». La sentenzaha inoltre richiamato «l’assenza di spiegazioni in merito all’oggettivoassoluto deficit di logica commerciale» rilevato dai giudici, affermando chenessuna plausibile ragione imprenditoriale giustificasse l’interposizionedelle società fornitrici, in quanto esse «acquistavano e rivendevanosostanzialmente allo stesso prezzo – al netto dell’IVA mai versata – allaCrossing Net», così risultando «una mera funzionalizzazione delle societàinterposte agli interessi economici della [OSCURATO:PERSONA]».Tali passaggi, che costituiscono il nucleo stesso della motivazione,restituiscono una lettura unitaria del compendio istruttorio e dimostranoche il giudice d’appello non ha atomizzato gli indizi, ma li ha selezionati evalutati secondo un criterio di coerenza sistemica. A fronte di ciò, laricorrente non ha offerto elementi contrari idonei a superare tale quadro.Né le schermate di siti internet, né il richiamo a una supposta notorietàimprenditoriale del titolare delle società fatturanti, né ancora la meraregolarità dei documenti contabili o dei bonifici bancari valgono acontrastare l’inattendibilità strutturale accertata dal giudice di merito,trattandosi – come già chiarito – di elementi del tutto neutri, compatibilitanto con un’attività reale quanto con una condotta di interposizionefittizia. La motivazione impugnata, pertanto, risulta conforme ai richiamatiprincipi di diritto e sorretta da un percorso argomentativo che nonpresenta né incoerenze né salti logici. Le censure della ricorrente sitraducono, in realtà, nella sollecitazione di una nuova valutazione delquadro probatorio, non consentita in sede di legittimità.Le considerazioni svolte nella memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis, comma 2, c.p.c., in ordine al primo motivo, non inducono aconclusioni diverse.Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026La ricorrente insiste nel prospettare che la censura attenesse a violazionidei criteri legali in materia di prova presuntiva e di riparto dell’onereprobatorio, sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato unmetodo argomentativo non conforme ai principi elaborati da questa Corte.Tale impostazione non coglie nel segno. La Corte territoriale ha ricostruitoil quadro indiziario secondo criteri di coerenza sistemica, valorizzando unapluralità di elementi convergenti e dando conto, con motivazione nonillogica né apparente, delle ragioni per cui le allegazioni difensive nonfossero idonee a scalfire l’inattendibilità strutturale delle società fornitrici.Le osservazioni svolte in memoria — ivi compreso il richiamo alla periziatecnica sugli indirizzi IP e alla pretesa mancata “valutazione globale” degliindizi — non mutano la natura della censura, che rimane diretta asollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.Rientra invece nel giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede, laselezione degli indizi ritenuti rilevanti, così come l’apprezzamento sullasufficienza della diligenza esigibile nel caso concreto; e non emergonoprofili di erronea applicazione delle norme sulla prova presuntiva chepossano integrare un error iuris scrutinabile in cassazione.Con il secondo motivo di ricorso si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 56d.P.R. 633/1972, 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, assumendo che lasentenza impugnata avrebbe alterato i termini della contestazionecontenuta nell’avviso, introducendo una ricostruzione dei fatti differente enon contestata dall’Ufficio, in particolare prospettando che [OSCURATO:PERSONA] la “regista” della frode e che avesse finanziato i fornitori, elementinon presenti nell’atto impositivo. La ricorrente ritiene che il giudice dimerito abbia operato un’inammissibile integrazione della motivazionedell’accertamento, fondando la decisione su circostanze ulteriori rispetto aquelle dedotte dall’Amministrazione, e senza considerare laNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026documentazione prodotta a giustificazione delle presunte anomalie neipagamenti.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La ricorrente prospetta una violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo chela Corte territoriale avrebbe alterato i termini della contestazionecontenuta nell’avviso di accertamento, giungendo ad attribuire allacontribuente un ruolo di “regista” della frode, in luogo della merapartecipazione alla catena transazionale, così modificando l’imputazioneoriginaria. Tale ricostruzione non trova riscontro nella motivazioneeffettivamente resa dalla sentenza d’appello, che non ha affatto introdottofatti nuovi o diversi rispetto a quelli posti a fondamento dell’attoimpositivo, ma ha semplicemente sviluppato e interpretato, convalutazione unitaria e non atomistica, gli stessi elementi fattuali giàconsiderati dall’Amministrazione, traendone una lettura coerente con lerisultanze istruttorie.La Corte territoriale, infatti, non ha aggiunto circostanze estranee alquadro contestato, ma ha valorizzato la profonda anomalia delledinamiche finanziarie intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la principale dellesocietà fornitrici, osservando che, «in ragione […] dell’iniziale posizionedebitoria della Crossing nei confronti della Allinmobile di circa un milionedi euro prima superata con pagamenti effettuati in eccedenza del debitocommerciale per varie centinaia di migliaia di euro e poi ripristinata percirca il medesimo importo milionario», ne risultava logicamente che «lafinanza necessaria a svolgere l’attività di acquisto dei “pacchetti” di trafficotelefonico non fosse delle Società/schermo interlocutrici […], ma venissefornita – o comunque, per quanto detto, appare riconducibile – dallaCrossing». Allo stesso modo, il rilievo secondo cui «i “pacchetti” venivanoacquistati e rivenduti sostanzialmente allo stesso prezzo – al netto dell’IVAmai versata – alla [OSCURATO:PERSONA]» e che ciò denotava «una merafunzionalizzazione delle società interposte agli interessi economici dellaNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026Crossing Net», non costituisce un fatto ulteriore rispetto a quelli contenutinell’avviso, ma rappresenta una logica inferenza tratta dal giudice dimerito sulla base delle stesse circostanze documentatedall’Amministrazione, che aveva già evidenziato l’assoluta sproporzione trala capacità finanziaria delle società emittenti e i volumi movimentati,nonché l’inspiegabile percorso dei pagamenti.Lamentando una “mutazione” della contestazione, la ricorrente confondela funzione del giudice di merito, il quale – nel rispetto del principio del“chiesto e pronunciato” – non è vincolato alla riproduzione letterale dellamotivazione dell’atto impositivo, ma ben può ricostruire e valutare,secondo criteri logici, tutti gli elementi già contenuti nell’avviso e negli attiistruttori allegati, senza con ciò incorrere in ultrapetizione. Né puòsostenersi che il giudice abbia fondato la decisione su elementi fattualinuovi, atteso che la Corte territoriale dà espressamente atto di muoveredalle stesse circostanze evidenziate dall’Ufficio – la mancanza totale distruttura, la coincidenza delle sedi con un’abitazione privata, l’assenza diadempimenti fiscali, le irregolarità contabili e finanziarie, la sproporzionedei flussi economici – e ne offre una lettura complessiva e sistematica,rimproverando alla contribuente di non avere fornito alcuna spiegazioneplausibile dell’interposizione delle tre società e dell’assoluto “deficit dilogica commerciale”.Il riferimento, operato dalla sentenza, al fatto che tali elementi «induconoa ritenere» che la contribuente svolgesse un ruolo funzionale nell’assettofraudolento non costituisce un’aggiunta fattuale, ma una valutazioneinterpretativa; e pertanto non integra alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.La Corte territoriale non ha sostituito i fatti, ma ha tratto dai fatticontestati quelle conclusioni che riteneva logicamente conseguenti, senzaoltrepassare il limite della correlazione tra domanda e decisione. Il motivo,dunque, non censura un vizio di ultrapetizione, bensì tenta,inammissibilmente, di sindacare la ricostruzione fattuale e la valutazioneNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026inferenziale compiuta dal giudice di merito, attività che costituisceaccertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità. QuestaCorte ha affermato, d’altronde, che «il principio della corrispondenza fra ilchiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice,interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementiobiettivi di identificazione dell'azione («petitum» e «causa petendi»),richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti», con laconseguenza che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice cheesamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte chequesta debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto dinecessaria connessione con quelle espressamente formulate» (Cass., 3luglio 2019, n. 17897). Ed ancora è stato precisato che «il vizio di "ultra" o"extra" petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti dellepretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioniestranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo unbene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermorestando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azionee di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverseda quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentementedall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi checaratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, inquanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge»(Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).Neppure le argomentazioni sviluppate in memoria in relazione al secondomotivo conducono a diversa soluzione.La ricorrente ribadisce che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 112c.p.c., introducendo un’imputazione nuova e diversa rispetto a quellaNumero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026contenuta nell’avviso di accertamento, giungendo ad attribuire allacontribuente un ruolo di “regista” della frode.La censura non è fondata. La sentenza impugnata non ha alterato i fatticostitutivi dell’atto impositivo, né ha introdotto elementi estranei allacontestazione, ma ha svolto una valutazione unitaria del compendioistruttorio già valorizzato dall’Amministrazione. Le inferenze tratte dalgiudice d’appello — relative all’anomalia dei movimenti finanziari, allasproporzione strutturale dei fornitori e alla funzionalizzazione economicadelle società interposte — costituiscono legittime conclusioni logichedesunte da circostanze pacificamente rientranti nel thema decidendum.Il riferimento, operato nella memoria, al preteso errore della CTR in temadi “risparmio IVA” non incide sulla ratio dell’impugnata decisione, che nonsi fonda su tale profilo come presupposto autonomo, ma sullaricostruzione sistemica delle operazioni e sull’accertata interposizionesoggettiva.La memoria, in sostanza, reitera una diversa lettura delle emergenze dicausa, nella prospettiva di ottenere un riesame del merito non consentitoin sede di legittimità. Il secondo motivo, pertanto, rimane inammissibile einfondato per le ragioni già illustrate.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Numero registro generale 8380/2024Numero sezionale 1871/2026Numero di raccolta generale 13496/2026Data pubblicazione 09/05/2026Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass.,Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 9.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.500,00in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 18.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 9.000,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 4.500,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 13496/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris