CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18549/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna del Russarollo per i delitti di cui agli art. 494 e 497-bis, commi primo e secondo, cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio sia perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la sua corretta condotta processuale e l'assenza di altre condotte delittuose dall'anno 2019; Ritenute tali censure inammissibili perché carenti della specificità che deriva dall'esigenza di un puntuale confronto con la motivazione della pronuncia impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, in particolare, che la Corte territoriale, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha confermato la valutazione del giudice di primo grado di discostarsi dal minimo edittale, individuate nella particolare capacità criminale dell'imputato che, per commettere i reati, ha utilizzato diversi documenti intestati ad [OSCURATO:PERSONA], così mostrando di aver pianificato nel dettaglio l'attività, ed essendo stato trovato lo stesso giorno in possesso di un'altra carta di identità falsa usata per attivare un'utenza telefonica; Considerato, quanto all'omessa concessione delle circostanze generiche, che essa è stata congruamente giustificata valorizzando l'assenza di elementi positivi utili a tal fine e la commissione, sempre a differenza di quanto assunto nel ricorso, di ulteriori fatti criminosi nell'anno 2019; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C