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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 02289/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PubblicojJnistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha co uso chiedendo udito il difensore M1444A.44- [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza resa in data 18/11/2021, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dell'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nei quantitativi indicati in contestazione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell'art. 7, comma 2, d.l. 105/2021; violazione del diritto di difesa e violazione del diritto dell'imputato a partecipare al procedimento.

Il decreto di citazione del procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte d'appello, datato 1/9/2021, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato erroneamente emesso ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020; il d.l. 23/7/21 n. 105, ha prorogato sino al 31/12/2021 la disciplina emergenziale, tuttavia, l'art. 7, comma 2, del citato decreto, prevede che la disciplina emergenziale non si applichi ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia stata fissata tra il 10 agosto 2021 ed il 30 settembre 2021.

Pertanto il giudizio avrebbe dovuto svolgersi secondo il modello decisorio ordinario, non con le modalità cartolari con cui si è svolta l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'impropria trattazione cartolare avrebbe avuto l'effetto di impedire all'imputato di partecipare all'udienza ed esplicare compiutamente la propria difesa.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

III) Carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, irrogazione di una pena più mite).

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Quanto alla prima doglianza, si osserva: l'eccezione di violazione della legge processuale è inammissibile per tardività.

Non risulta dalla lettura degli atti che il difensore, ricevuto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello, con cui si disponeva procedersi nelle forme del rito cartolare, abbia sollevato eccezioni in proposito, facendo rilevare l'errore e chiedendo che si procedesse con la trattazione in presenza.

Per la difesa sarebbe stata violata la previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato - la cui inosservanza, tuttavia, determina una nullità a regime intermedio, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art 179 cod. proc. pen. (omessa citazione dell'imputato; assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza).

Detta nullità avrebbe dovuto essere dedotta innanzi alla Corte d'appello: poiché non risulta dagli atti che il difensore si sia opposto alla trattazione cartolare, né documenta o prospetta di avere sollevato la questione innanzi alla Corte di merito, trovano applicazione gli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., da cui discende la decadenza di cui al comma 3 dell'art. 182 cod. rito.

Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

E' noto che la lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, secondo l'orientamento tradizionale espresso dalla Corte di legittimità, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta.

La Corte d'appello attingendo a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie invocata sulla base di molteplici elementi (ripetitività delle cessioni in pieno giorno, diversa qualità della sostanza; modalità di detenzione), con ciò esprimendo una motivazione immune da censure, del tutto conforme agli insegnamenti espressi in materia da questa Corte.

Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente apparato argomentativo, non meritevole di essere censurato in questa sede ["Depone negativamente, inoltre, la personalità dell'imputato, desunta, oltre che dalla gravità delle condotte e da diverse precedenti condanne, anche in materia di stupefacenti (di cui lo stesso è già gravato, per come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti), anche dalla realizzazione delle condotte illecite integrate a distanza di pochi giorni dal compimento di altre condotte analoghe per le quali era stato tratto in arresto e durante la sottoposizione dell'imputato alle misure caute/ari dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P. G. (disposte con ordinanza, in atti, del Tribunale di Palermo Sezione V penale in data 13.11.2020 all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del D'AGOSTINO per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90)7.

Quanto alla dosimetria della pena, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PubblicojJnistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha co uso chiedendo udito il difensore M1444A.44- [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza resa in data 18/11/2021, ha confermato la pronuncia di condanna emessa a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dell'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, nei quantitativi indicati in contestazione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione dell'art. 7, comma 2, d.l. 105/2021; violazione del diritto di difesa e violazione del diritto dell'imputato a partecipare al procedimento. Il decreto di citazione del procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte d'appello, datato 1/9/2021, per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato erroneamente emesso ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.l. 149/2020; il d.l. 23/7/21 n. 105, ha prorogato sino al 31/12/2021 la disciplina emergenziale, tuttavia, l'art. 7, comma 2, del citato decreto, prevede che la disciplina emergenziale non si applichi ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione sia stata fissata tra il 10 agosto 2021 ed il 30 settembre 2021. Pertanto il giudizio avrebbe dovuto svolgersi secondo il modello decisorio ordinario, non con le modalità cartolari con cui si è svolta l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'impropria trattazione cartolare avrebbe avuto l'effetto di impedire all'imputato di partecipare all'udienza ed esplicare compiutamente la propria difesa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. III) Carenza di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio (concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, irrogazione di una pena più mite). Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 3. I motivi di doglianza risultano manifestamente infondati, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Quanto alla prima doglianza, si osserva: l'eccezione di violazione della legge processuale è inammissibile per tardività. Non risulta dalla lettura degli atti che il difensore, ricevuto il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello, con cui si disponeva procedersi nelle forme del rito cartolare, abbia sollevato eccezioni in proposito, facendo rilevare l'errore e chiedendo che si procedesse con la trattazione in presenza. Per la difesa sarebbe stata violata la previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - riguardante l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato - la cui inosservanza, tuttavia, determina una nullità a regime intermedio, non rientrando nell'ipotesi di cui all'art 179 cod. proc. pen. (omessa citazione dell'imputato; assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza). Detta nullità avrebbe dovuto essere dedotta innanzi alla Corte d'appello: poiché non risulta dagli atti che il difensore si sia opposto alla trattazione cartolare, né documenta o prospetta di avere sollevato la questione innanzi alla Corte di merito, trovano applicazione gli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., da cui discende la decadenza di cui al comma 3 dell'art. 182 cod. rito. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso. E' noto che la lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90, secondo l'orientamento tradizionale espresso dalla Corte di legittimità, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta. La Corte d'appello attingendo a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie invocata sulla base di molteplici elementi (ripetitività delle cessioni in pieno giorno, diversa qualità della sostanza; modalità di detenzione), con ciò esprimendo una motivazione immune da censure, del tutto conforme agli insegnamenti espressi in materia da questa Corte. Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente apparato argomentativo, non meritevole di essere censurato in questa sede ["Depone negativamente, inoltre, la personalità dell'imputato, desunta, oltre che dalla gravità delle condotte e da diverse precedenti condanne, anche in materia di stupefacenti (di cui lo stesso è già gravato, per come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti), anche dalla realizzazione delle condotte illecite integrate a distanza di pochi giorni dal compimento di altre condotte analoghe per le quali era stato tratto in arresto e durante la sottoposizione dell'imputato alle misure caute/ari dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P. G. (disposte con ordinanza, in atti, del Tribunale di Palermo Sezione V penale in data 13.11.2020 all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza del D'AGOSTINO per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90)7. Quanto alla dosimetria della pena, per consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In R
Decreto Cassazione n. 02289/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris