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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30866/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ordinanza del Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato respinto il suo incidente di esecuzione relativo alla mancata comunicazione nei suoi confronti dell'avvenuto deposito della sentenza avvenuto nei termini indicati nel dispositivo letto in udienza; Considerato che le doglianze del ricorrente si pongono in contrasto con il chiaro dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, secondo cui tale avviso deve essere effettuato soltanto nell'ipotesi del mancato deposito delle motivazioni nel termine indicato nel dispositivo e che, comunque, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen. - prospettata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prescrive che sia notificato l'avviso di deposito della sentenza in tutti i casi in cui il deposito stesso non sia contestuale alla lettura del dispositivo; invero la norma predetta, fissando la decorrenza del termine per la proposizione del gravame alla scadenza di quello fissato dalla legge o indicato dal giudice per il deposito della sentenza, assegna alle parti uno spazio temporale sicuro ed agevolmente calcolabile nel "dies a quo" e nella durata, e non ostacola pertanto l'esercizio del diritto di impugnazione; ne' può ravvisarsi un'irragionevole disparità di trattamento fra le predette ipotesi e quelle in cui è invece previsto l'avviso di deposito, trattandosi di situazioni diverse che comportano necessariamente una differente disciplina: il mancato deposito della sentenza nel tempo stabilito, infatti, rende incerto il "dies a quo" per la proposizione dell'impugnazione e ben più gravoso l'esercizio del diritto di difesa rispetto al caso opposto, in cui la parte è a piena conoscenza dell'inizio della decorrenza di detto termine (Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 23/01/1997, Rv. 207837 - 01); Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 22 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ordinanza del Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato respinto il suo incidente di esecuzione relativo alla mancata comunicazione nei suoi confronti dell'avvenuto deposito della sentenza avvenuto nei termini indicati nel dispositivo letto in udienza; Considerato che le doglianze del ricorrente si pongono in contrasto con il chiaro dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, secondo cui tale avviso deve essere effettuato soltanto nell'ipotesi del mancato deposito delle motivazioni nel termine indicato nel dispositivo e che, comunque, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 585, secondo comma, cod. proc. pen. - prospettata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non prescrive che sia notificato l'avviso di deposito della sentenza in tutti i casi in cui il deposito stesso non sia contestuale alla lettura del dispositivo; invero la norma predetta, fissando la decorrenza del termine per la proposizione del gravame alla scadenza di quello fissato dalla legge o indicato dal giudice per il deposito della sentenza, assegna alle parti uno spazio temporale sicuro ed agevolmente calcolabile nel "dies a quo" e nella durata, e non ostacola pertanto l'esercizio del diritto di impugnazione; ne' può ravvisarsi un'irragionevole disparità di trattamento fra le predette ipotesi e quelle in cui è invece previsto l'avviso di deposito, trattandosi di situazioni diverse che comportano necessariamente una differente disciplina: il mancato deposito della sentenza nel tempo stabilito, infatti, rende incerto il "dies a quo" per la proposizione dell'impugnazione e ben più gravoso l'esercizio del diritto di difesa rispetto al caso opposto, in cui la parte è a piena conoscenza dell'inizio della decorrenza di detto termine (Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 23/01/1997, Rv. 207837 - 01); Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 22 g
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