Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11926/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base di quanto direttamente constatato dai carabinieri, che, avendo visto l'imputato allontanarsi con un monopattino dopo aver confabulato con due soggetti, lo fermavano trovandogli addosso una notevole quantità e varietà di sostanze stupefacenti (10 dosi di cocaina, 31 bustine di marijuana, 1 bustina contenente 4,3 gr. di hashish, 3 parallelepipedi di hashish pari a 77,9 gr.), ritenuta, in maniera non implausibile sul piano logico, destinata allo spaccio, anche considerando che l'imputato ha dichiarato essere disoccupato, sicché nemmeno disponeva delle ricorse economiche necessarie per procurarsi un quantitativo così considerevole di droghe per uso esclusivamente personale; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla detenzione di hashish, è inammissibile perché, come rilevato dalla Corte di merito, la richiesta non era supportata da alcuna argomentazione e, in ogni caso, il complessivo quantitativo dello stupefacente sequestrato e le accertate modalità dell'azione ostano alla sussunzione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità sulla base di quanto direttamente constatato dai carabinieri, che, avendo visto l'imputato allontanarsi con un monopattino dopo aver confabulato con due soggetti, lo fermavano trovandogli addosso una notevole quantità e varietà di sostanze stupefacenti (10 dosi di cocaina, 31 bustine di marijuana, 1 bustina contenente 4,3 gr. di hashish, 3 parallelepipedi di hashish pari a 77,9 gr.), ritenuta, in maniera non implausibile sul piano logico, destinata allo spaccio, anche considerando che l'imputato ha dichiarato essere disoccupato, sicché nemmeno disponeva delle ricorse economiche necessarie per procurarsi un quantitativo così considerevole di droghe per uso esclusivamente personale; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con riguardo alla detenzione di hashish, è inammissibile perché, come rilevato dalla Corte di merito, la richiesta non era supportata da alcuna argomentazione e, in ogni caso, il complessivo quantitativo dello stupefacente sequestrato e le accertate modalità dell'azione ostano alla sussunzione del fatto in termini di "lieve entità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M