CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 06468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 3960 / 20 1 5 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che larappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata- avverso la sentenza n. 3250 / 1 4 della [OSCURATO:PERSONA] depositatain data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la decisione in epigrafe, con la quale la CTR della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già Agenzia Ippica di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento n. T9B03FF06752. 2. Con tale atto impositivo erano stati recuperat i a tassazione costi indeducibili ed un credito per imposte pagate all’estero in conseguenza del disconoscimento, da parte dell’Erario, di un’operazione di “stock lending” intervenuta fra la società contribuente e DFD Czech s.o., società di diritto ceco. Siffatta operazione era strutturata con il prestito dalla DFD Czech alla contribuente di azioni della società [OSCURATO:PERSONA] LI s.a., avente sede nella zona franca di Madeira, con successiva previsione del versamento di un importo, a titolo di commissioni, in misura variabile rispetto all’ammontare dei dividendi ricevuti da detta società. Ad avviso dell’Ufficio, tale operazione costituiva abuso del diritto, configurandosi come negozio avente, quale unica causa, l’ottenimento di un’evasione di imposta. In uno con la ripresa a tassazione erano irrogate sanzioni. 3. A sostegno della propria decisione, la CTR, dopo aver compiutamente ricostruito i termini dell’operazione negoziale, ha rilevato che l’utilizzo della stessa è stato strumentale alla realizzazione di un risparmio fiscale connesso all’asimmetria fra i flussi in entrata e in uscita, così da poter essere sussunto nella categoria dell’abuso del diritto.Quanto alle sanzioni irrogate, poi, ha osservato che il comportamento della società contribuente restava esterno al perimetro della condotta fraudolenta di chi utilizza documenti per operazioni inesistenti; con il che le sanzioni dovevano essere quantificate nella misura minima, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 1997, n. 472. Sebbene ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso, la società contribuente non ha svolto difese in questa sede. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’amministrazione finanziaria deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., evidenziando che, per la parte relativa alle sanzioni, la sentenza impugnata è sorretta da motivazione meramente apparente. Osserva, in tal senso, che la CTR non ha fornito alcuna spiegazione circa l’applicazione, al caso di specie, della disciplina di riferimento e dei principi generali che regolano la materia, e perciò ha completamente pretermesso di indicare gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. Rileva, in ogni caso, che il riferimento alla condotta di «frode per chi utilizza documenti per operazioni inesistenti», contenuto nella decisione, non è affatto pertinente, poiché le sanzioni irrogate con l’atto impositivo concernevano un’ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante artifici e documentazione,diversa dalle fatture false. 2. Con il secondo mezzo l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e 7, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Osserva, al riguardo, che nell’atto impositivo le sanzioni erano state determinate nella misura massima prevista dalla prima delle norme evocate sul rilievo del carattere preordinato della violazione posta in essere dalla società contribuente, tale da consentire – come in effetti poi avvenuto – il configurarsi anche di una responsabilità penale a carico degli autori; e ciò in coerenza con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che si attesta nell’attribuire al divieto di abuso del diritto il carattere di principio generale antielusivo. Rileva, pertanto, che la decisione della CTR è totalmente svincolata dal sistema normativo nonché, a ben vedere, da qualsiasi considerazione fattuale sulla natura della condotta accertata a carico della società contribuente. 3. Il primo motivo è fondato. Preliminarmente, deve darsi atto che questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha evidenziato che il fenomeno dello stock lending ha la medesima sostanza economica dell’usufrutto di azioni ed incontra i limiti previsti dall’art.109, comma 8, Tuir, con conseguente indeducibilità della commissione pattuita (ex multis, Cass. n. 11872/2017; Cass. n.23155/2017; Cass. n. 5637/2022). Nel caso di specie, la questione in esame è limitata all’irrogazione della sanzione, in quanto la sentenza impugnata, dopo aver ricostruito e descritto la condotta della società contribuente, indipendentemente dalla qualificazione giuridica adottata, ha ritenuto che fosse connotat a da peculiare gravità , anche con riguardo al considerevole ammontare dell’imposta evasa, ed ha statuito sulle conseguenti sanzioni in termini del tutto incongrui rispetto alle premesse date. In particolare, dalla lettura della scarna motivazione resa sul punto dalla CTR non si comprendere il riferimento all’utilizzo di documenti per operazioni non esistenti, non pertinente, né per quale ragione il carico sanzionatorio, a fronte della condotta illecita precedentemente descritta come di particolare gravità, debba essere ricondotto alla previsione normativa del minimo edittale. Siffatta carenza di indicazioni influisce sull’intelligibilità della decisione, perché non consente in alcun modo di individuarele ragioni che ne sono poste a fondamento ; e una tale mancanza , com’è appena il caso di osservare con richiamo al consolidato orientamento di questa Corte, costituisce motivo di nullità della sentenza perché non può essere lascia to all'interprete il compito di integrar e le argomentazioni espressecon le più varie, ipotetiche, congetture (cfr., fra le numerose altre, Cass. Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 29721/2019; Cass. n. 13977/2019). Ciò senza influire sulla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della sanzione entro i limiti edittali, discrezionalità insindacabile in sede di legittimità ove dalla motivazione emerga che nella determinazione si sia tenuto conto dei parametri normativi, tra i quali proprio la gravità della condotta dell’agente (cfr. Cass. n. 4927/2019). 4. Il rilievo di fondatezza del primo motivo comporta l’accoglimento del ricorso senza necessità di scrutinio del restante; la sentenza impugnata va infatti cassata con rinvio al giudice a quo per un riesame della questione. Non occorre pronunziare sulle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso , assorbito il restante, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustiz