CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 agosto 2025
Cassazione n. 22968/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 22/10/1997 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore CINZIAPARASPORO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 5 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, Sezione distaccatadi Pozzuoli, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giorni 20 di arresto e lire 25.000.000 diammenda, oltre le spese processuali, per i reati edilizi e sismici ascrittile in relazione allarealizzazione, in assenza di preventiva autorizzazione, di un manufatto, composto da due unitàabitative, ciascuna di circa 120 mq, sito in [OSCURATO:PERSONA] (NA), via Paratine n. 78, su terreno di suaproprietà acquisito con atto di donazione del 29 dicembre 1983. I reati venivano riuniti sotto ilvincolo della continuazione, con concessione delle attenuanti generiche e ordine di demolizionedelle opere abusive.2. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo, in particolare, che ilprocedimento avrebbe dovuto essere sospeso in ragione della pendenza delle istanze di condonoedilizio presentate, in data 1 marzo 1995, ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, al [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza del 22 ottobre 1997, depositata il 28 ottobre 1997 ([OSCURATO:PERSONA] 3111/97), laCorte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava nondoversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui al capo c), estinto perprescrizione, rideterminava la pena in giorni 20 di arresto e lire 12.000.000 di ammenda per iresidui reati di cui alla lettera b) dell'art. 20 della L. n. 47/198 e di cui agli artt. 2, 13, 4 e 14della L. n. 1086 del 1971, già uniti dal vincolo della continuazione, concedeva il beneficio dellanon menzione della condanna ex art. 175 c.p. e confermava nel resto l'impugnata sentenza.La sentenza, in data 9 gennaio 1998, veniva dichiarata irrevocabile.La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA],adottava l'ingiunzione a demolire (RESA 16/2013), notificata direttamente alla condannata.4. [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato al giudizio di appello nella qualità di liberacontumace, con atto depositato il 13/8/2025, promuoveva incidente di esecuzione ai sensidell'art. 670 c.p.p., eccependo l'assenza del titolo esecutivo, sostenendo che non le era statonotificato l’estratto contumaciale, e, conseguentemente, la non irrevocabilità della sentenza.5. Con ordinanza del 5 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, dato atto che non erastato possibile reperire il fascicolo processuale, accoglieva l'eccezione, sospendeva l'esecutivitàdella sentenza del 22 ottobre 1997 — ivi compresa l'ingiunzione a demolire RESA 16/2013 — edisponeva la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale in favore della ricorrente.6. Notificato l’estratto contumaciale il 4 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA], in data 3 marzo 2026,proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza della Corte d’appello di Napoli.Con l’impugnazione, la difesa in primo luogo espone che i fascicoli processuali di primo esecondo grado risultavano irreperibili: la Cancelleria dell'Archivio Generale del Tribunale diNapoli, con comunicazione del 21 ottobre 2025, aveva formalmente attestato che, nonostanteripetute ricerche effettuate anche presso i locali dell'Archivio siti in via Reggia di Portici, ilfascicolo [OSCURATO:PERSONA] 1399/96 [OSCURATO:PERSONA] di Pozzuoli non era stato rinvenuto. L'unico documento nelladisponibilità della difesa è rappresentato dalla copia della sentenza di appello del 22 ottobre1997, rilasciata dalla cancelleria in data 18 febbraio 2026.6.1 Denuncia, quindi, con il primo motivo, “l’inosservanza di legge penale di norme processualistabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 178,lett. c), c.p.p., per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, derivantedall'irreperibilità dei fascicoli di primo e secondo grado e dalla conseguente impossibilità per ladifesa di accedere agli atti del procedimento”.La difesa sostiene che tale situazione integri una violazione radicale del diritto di difesa nellasua dimensione sostanziale, impedendo la predisposizione di una strategia difensiva consapevolee informata, e richiama, a sostegno, le pronunce delle Sezioni Unite n. 42363 del 28 novembre2006 nonché le sentenze Sez. 3, n. 342 del 7 novembre 2006 e Sez. 2, n. 46027 del 22 ottobre2024.6.2 Con il secondo motivo, denuncia la “mancanza, apparenza o manifesta illogicità dellamotivazione della sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.,quale error in procedendo per violazione dell'obbligo di motivazione e del principio del giustoprocesso”. La difesa rilevava che la Corte di appello si era limitata a negare, con formulaestremamente sintetica, l'invocata sospensione del processo, senza svolgere alcuna disaminadelle emergenze istruttorie, senza valutare criticamente le argomentazioni difensive e senzaoperare alcun rinvio per relationem alla motivazione del primo giudice, con conseguenteriduzione della motivazione a mero simulacro formale.6.3 Con il terzo motivo, denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b), c.p.p., “in relazione all'art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in combinato disposto congli artt. 38 e 44 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, per omessa sospensione del procedimentopenale nonostante la pendenza di istanze di condono edilizio relative ad opere ultimate entro il31 dicembre 1993”. La difesa sostiene che la Corte di appello aveva erroneamente esclusol'operatività della sospensione obbligatoria sul presupposto che le istanze di condono erano statepresentate non dalla proprietaria-imputata bensì da soggetti terzi, senza però considerare chele istanze erano state presentate dai figli dell’imputata, che erano promissari acquirenti delleunità abitative, già immessi nel possesso degli immobili in forza del preliminare di vendita del15 novembre 1993, e richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite Penali con sentenza n.22 del 24 novembre 1999 sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto sospendere ilprocesso.6.4 Con il quarto motivo, si denuncia la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 157 c.p., per intervenuta prescrizione del reato, maturatasuccessivamente alla sentenza di appello del 22 ottobre 1997 e prima della notifica dell'estrattocontumaciale avvenuta in data 4 febbraio 2026, essendo trascorsi oltre trentadue anni dalla datadi accertamento del reato (24 novembre 1993).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità del procedimento per violazione del dirittodi difesa derivante dalla sopravvenuta indisponibilità del fascicolo processuale è inammissibileper una pluralità di ragioni convergenti.In primo luogo, il vizio dedotto non attiene alla sentenza impugnata, bensì a una circostanzasopravvenuta e del tutto esterna al giudizio di cognizione conclusosi con la pronuncia del 22ottobre 1997. L'irreperibilità dei fascicoli processuali costituisce un fatto verificatosi in epocasuccessiva alla definizione del giudizio di merito e non incide sulla validità degli atti processualicompiuti nel corso del procedimento di primo e di secondo grado, né sulla regolarità dellasentenza impugnata.Va, altresì, osservato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa a sostegno delmotivo — ivi compresa la sentenza delle Sezioni Unite n. 42363 del 28 novembre 2006 — nonrisultano pertinenti alla fattispecie in esame, attenendo a ipotesi in cui la violazione del diritto didifesa si era verificata nel corso del procedimento di cognizione, e non nella fase successiva allasua definizione.In secondo luogo, va osservato che dalla disciplina dettata in tema di smarrimento ericostituzione degli atti del procedimento dagli articoli 112 e 113 c.p.p. non è desumibile alcunaprevisione di nullità della sentenza per effetto della sopravvenuta mancanza dei documenti nonpiù disponibili (Sez. 2, n. 15821 del 26/02/2019, Marna, Rv. 276555 – 01).1.1 Né la generica allegazione difensiva consente di configurare alcuna lesione del diritto didifesa in relazione alla presente fase processuale.Dalla sentenza di appello, infatti, si ricava che le uniche censure mosse con il gravame eranorelative all’omessa sospensione del procedimento per effetto delle domande di condono cheerano state presentate e in relazione al trattamento sanzionatorio. Nel fascicolo processuale sirinvengono le domande di condono, le sentenze di merito, il contratto preliminare in data 15novembre 1993 e l’atto di donazione in data 29 dicembre 1983 e l’integrazione alla pratica dicondono nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].A fronte di tale corposa documentazione, attese anche le censure mosse con il gravame, nonè dato evincere quale atto, non più disponibile, sarebbe stato necessario reperire o ricostruireper permettere alla difesa l’esercizio del diritto di difesa; la natura abusiva dell’immobile non èstata mai contestata; le domande di condono risultano acquisite in atti ed eventuali lacuneavrebbero potuto essere colmate richiedendo copia all’ente territoriale; il tema della pena èrimasto estraneo al ricorso.In relazione ai temi devoluti con il gravame, quindi, gli atti disponibili hanno comunqueconsentito all’imputata di esercitare una ragionata difesa avverso le conclusioni cui è pervenutala Corte d’appello, siccome le articolate censure mosse dal ricorso alla decisione della Corteterritoriale di non sospendere il processo in attesa delle domande di condono dimostranoeloquentemente.2. Manifestamente infondati risultano anche il secondo e terzo motivo d’impugnazione. LaCorte d’appello, infatti, ha risposto correttamente alla richiesta di sospensione del procedimentoin attesa della definizione delle domande di condono avanzate negandola sull’assunto che ledomande erano state proposte da soggetti diversi dall’imputata e che non era stato dedotto chesi trattava di comproprietari. Negli stessi termini si era espresso il giudice di primo grado.2.1 E, in effetti, nel caso di specie, le domande di condono furono presentate dai figlidell’imputata, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nelle rispettive domande,dichiararono di essere proprietari esclusivi dell’immobile per cui chiedevano il condono, titolo cheprecludeva, come osservato dai giudici di merito, che le domande potessero estendere i loroeffetti all’imputata, così da giustificare la sospensione del processo.Va, infatti, ricordato che “in tema di condono edilizio qualora la domanda di oblazione ed ilversamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimonon può trarre vantaggio dall'iniziativa di un altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario)(Sez. 3, n. 5353 del 20/03/1998, Di, Rv. 210866 – 01; Sez. 3, n. 171 del 28/11/1996 (dep.1997 ), Muzzillo, Rv. 206737 – 01 e Sez. 3, n. 6333 del 03/06/1997, Tiano, Rv. 208697 – 01relativa a una vicenda molto simile a quella in esame in cui la Corte, nel rigettare il ricorso, concui si lamentava che il processo dovesse essere sospeso essendo stata presentata la domandadi condono edilizio ex legge n. 724 del 1994, ha osservato che le domande per il rilascio diconcessione edilizia in sanatoria relativamente all'immobile abusivo erano state presentate daifigli dell'imputato medesimo e dalla documentazione in atti prodotta non era dato conoscere ache titolo essi le avevano proposte e che, anche nell'ipotesi che essi avessero ricevuto l'immobile- o il suolo in cui questo era stato edificato - in donazione dal padre, costui non avrebbe potutobeneficiare degli effetti della domanda di condono da loro presentata, mancando in atti la provache tutti fossero comproprietari del manufatto abusivo).2.2 Non è quindi rinvenibile alcuna violazione di legge o lacuna motivazionale nella decisionedei giudici di merito di non sospendere il processo penale in attesa della definizione delladomanda di condono.In tema di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma dell'art. 44della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizionidi applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connessoall'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmentela dilatazione dei tempi del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predettoprincipio, ha poi esemplificato ciò che deve costituire oggetto del controllo giudiziale: a) data diesecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive dellatipologia d'intervento dalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggettilegittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo diimputazione) (Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello, Rv. 237824 – 01).2.3 Ma un’ulteriore considerazione milita contro l’ammissibilità dei motivi.La stessa allegazione difensiva prova che all’epoca di presentazione delle domande di condonoGragnaniello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano proprietari delle unità abitative. Talerisultanza priva di valore dimostrativo il preliminare di vendita prodotto dalla difesa. E difatti: ilcontratto è privo di data certa; le sottoscrizioni non sono autenticate da un pubblico ufficiale. Datali premesse non può che inferirsi che in tanto i germani commisero il delitto di cui all’art. 483c.p. al momento di presentazione delle domande in quanto non potevano vantare alcunaposizione giuridica tutelata dall’ordinamento che conferisse loro la legittimazione ad avanzare larichiesta di sanatoria del manufatto.Non può che concludersi che le domande di condono, all’epoca del loro inoltro, furonopresentate da soggetti non legittimati.3. La manifesta infondatezza dei motivi esaminati impedisce che l’eccezione di prescrizionesuperi il vaglio di ammissibilità: l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifestainfondatezza dei motivi, infatti, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazionee, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.,ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2,Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 46261 del 18/9/2019, Cammi, Rv.277593 – 02).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, econsiderato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopportile spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favoredella Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in data 11/6/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLorenzo [OSCURATO:PERSONA]