CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: G.[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINO'pato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi uno e giorni quattro di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. ed ai connessi reati-scopo, in rubrica al medesimo ascritti. 2. Avverso la sentenza indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. peri., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 3.2. Nel caso in esame, le censure svolte dall'imputato - in astratto deducibili - s'appalesano, all'evidenza, del tutto generiche ed assertive. 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4ia Tudino ayuukl Sttò e=ì...- f