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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 dicembre 2022

Cassazione n. 23799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale a carico di: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e che ha depositato nota spese; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'articolo 328, comma 2, cod. pen. perché, nelle rispettive qualità di responsabile del procedimento e responsabile dell'area tecnica del Comune di Rometta, entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta diffida redatta da [OSCURATO:PERSONA] e tesa al conseguimento di un intervento atto a scongiurare il verificarsi di ulteriori danni su un fondo di proprietà del padre dell'istante, omettevano di compiere qualsivoglia atto di ufficio e omettevano di formalizzare una risposta finalizzata ad esporre le ragioni del ritardo in Rometta, il 24 maggio 2013, data in cui la diffida perveniva all'ufficio tecnico comunale.

2. Con il ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione che ne inficiano la struttura motivazionale e le conclusioni.

Deduce, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'erronea valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito.

Il contenuto del verbale di interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]; quello dell'esame dibattimentale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e le acquisizioni documentali denotano la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta - in linea con la sentenza di primo grado- la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che potesse ritenersi acquisita con certezza la prova che gli imputati avessero piena contezza della diffida e della data di trasmissione della stessa all'ufficio tecnico.

Rileva il ricorrente che proprio il contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in uno alla nota da questi redatta in data 28 ottobre 2013 e con la quale lamentava la tardiva trasmissione della diffida al suo ufficio da parte del Cannata - presso il cui ufficio la diffida era pervenuta fin dal 30 aprile 2013 - consentono di ritenere provato che la diffida in esame era giunta a conoscenza dell'ingegnere Cannata e, quindi, integrata la condotta di reato poiché non risultava che il Cannata, nella qualità, avesse poi effettivamente predisposto la nota di risposta che gli aveva inviato il Pennisi e che avrebbe dovuto essere inviata al Pollicino che, in effetti, non l'aveva mai ricevuta.

In conseguenza dell'erronea valutazione delle prove devono essere riviste, a favore della parte civile, le conclusioni dei giudici del merito.3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.

La parte civile ricorrente propone una rilettura degli elementi di prova esaminati dalla Corte di merito e denuncia un (inesistente) vizio di travisamento della prova.

Tale vizio, quando sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace - secondo la giurisprudenza di questa Corte - solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758).

Nel caso in esame la Corte di merito, premesso che, ai fini della individuazione della condotta tipica di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen. è richiesta la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato, ha ritenuto, in linea con la sentenza di primo grado, che non è accertato chi abbia materialmente ricevuto la diffida proposta dal Pollicino il 23 aprile 2013 mancando qualsiasi firma o sigla sull'atto depositato e che non assumono sostanziale rilievo, ai fini di tale accertamento, le dichiarazioni rese nel corso del processo dal Cannata e dal Pennisi.

La documentazione in atti ha costituito (pag. 3 della sentenza impugnata) oggetto di specifica analisi a cura della Corte di appello che ha esaminato il contenuto sia della "prima" comunicazione, rinvenibile agli atti, recante le sottoscrizioni degli imputati, costituita da quella del 21 ottobre 2013, tramite la quale [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al Pennisi "plurime" diffide alle quali dare riscontro; sia il contenuto della nota, richiamata dal Pennisi anche nell'interrogatorio, e nella quale questi lamentava il "ritardo" nella trasmissione della diffida stessa; sia, infine, il contenuto della bozza di risposta del Pennisi, da questi depositata agli atti, effettivamente priva della sottoscrizione del Cannata.7 Nel ricorso della parte civile è stata evidenziata la sussistenza di una condotta omissiva idonea ad integrare l'elemento materiale del reato e la consapevolezza del Cannata a questo riguardo, se non altro nella parte finale dell'iter procedurale tanto sulla scorta del contenuto degli atti prodotti dal Pennisi e dell'interrogatorio di questi e dello stesso Cannata.

Tuttavia tale conclusione non è stata condivisa dalla Corte di merito - che ha esaminato anche questo aspetto della vicenda - e che ha rilevato che il contenuto della nota del Pennisi era stato trasfuso nel provvedimento del 30 ottobre 2013, sottoscritto anche dal Cannata, alla stregua del documento regolarmente protocollato e che risultava inviato per raccomandata al Pollicino (cfr. la produzione documentale in atti, f. n. s.).

La parte civile insiste sul significato - accusatorio - da attribuire al contenuto delle dichiarazioni degli imputati e della nota del Pennisi (nella versione da questi prodotta) in quanto privo della firma dei Cannata ma si tratta di elementi che non solo sono stati compiutamente esaminati dalla Corte di merito - escludendo, così, che si sia in presenza di un errore nella lettura degli atti, perché non sarebbero stati esaminati documenti rilevanti - ma di elementi che, in assenza di evidenti cadute logiche, sono stati ritenuti irrilevanti al fine di individuare il momento di conoscenza della diffida depositata il 23 aprile 2013 da parte degli uffici competenti alla istruttoria atteso che, rispetto al momento di effettiva conoscenza del 21 ottobre 2013, è stata, invece, approntata e inviata all'istante una risposta con la nota del 30 ottobre 2013, presente in atti e sottoscritta dal Cannata, documento che è stato ritenuto idoneo ad integrare la ricostruzione del Pennisi, parziale, perché fondata solo sugli atti da questi personalmente redatti e prodotti nel proprio interesse.

Le conclusioni della Corte di appello di Messina, con un giudizio di merito privo di vizi apprezzabili in questa sede, non sono, dunque, censurabiliavendo valutato tutto il compendio probatorio al fine della ricostruzione del fatto e delle conclusioni che, sul piano giuridico, potevano trarsene in relazione alla denunciata omissione di atti di ufficio con riguardo alla presentazione della diffida del 23 aprile 2013 da parte del Pollicino ed alla impossibilità di individuare, rispetto a tale atto, il momento di effettiva conoscenza da parte degli imputati.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale a carico di: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore della parte civile ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e che ha depositato nota spese; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato l'assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'articolo 328, comma 2, cod. pen. perché, nelle rispettive qualità di responsabile del procedimento e responsabile dell'area tecnica del Comune di Rometta, entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta diffida redatta da [OSCURATO:PERSONA] e tesa al conseguimento di un intervento atto a scongiurare il verificarsi di ulteriori danni su un fondo di proprietà del padre dell'istante, omettevano di compiere qualsivoglia atto di ufficio e omettevano di formalizzare una risposta finalizzata ad esporre le ragioni del ritardo in Rometta, il 24 maggio 2013, data in cui la diffida perveniva all'ufficio tecnico comunale. 2. Con il ricorso la parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia i vizi di violazione di legge e vizio di motivazione che ne inficiano la struttura motivazionale e le conclusioni. Deduce, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'erronea valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di merito. Il contenuto del verbale di interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]; quello dell'esame dibattimentale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e le acquisizioni documentali denotano la erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta - in linea con la sentenza di primo grado- la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che potesse ritenersi acquisita con certezza la prova che gli imputati avessero piena contezza della diffida e della data di trasmissione della stessa all'ufficio tecnico. Rileva il ricorrente che proprio il contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], in uno alla nota da questi redatta in data 28 ottobre 2013 e con la quale lamentava la tardiva trasmissione della diffida al suo ufficio da parte del Cannata - presso il cui ufficio la diffida era pervenuta fin dal 30 aprile 2013 - consentono di ritenere provato che la diffida in esame era giunta a conoscenza dell'ingegnere Cannata e, quindi, integrata la condotta di reato poiché non risultava che il Cannata, nella qualità, avesse poi effettivamente predisposto la nota di risposta che gli aveva inviato il Pennisi e che avrebbe dovuto essere inviata al Pollicino che, in effetti, non l'aveva mai ricevuta. In conseguenza dell'erronea valutazione delle prove devono essere riviste, a favore della parte civile, le conclusioni dei giudici del merito.3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. La parte civile ricorrente propone una rilettura degli elementi di prova esaminati dalla Corte di merito e denuncia un (inesistente) vizio di travisamento della prova. Tale vizio, quando sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace - secondo la giurisprudenza di questa Corte - solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758). Nel caso in esame la Corte di merito, premesso che, ai fini della individuazione della condotta tipica di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen. è richiesta la prova della consapevolezza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio di avere ingiustificatamente omesso di dare risposta all'intimazione del privato, ha ritenuto, in linea con la sentenza di primo grado, che non è accertato chi abbia materialmente ricevuto la diffida proposta dal Pollicino il 23 aprile 2013 mancando qualsiasi firma o sigla sull'atto depositato e che non assumono sostanziale rilievo, ai fini di tale accertamento, le dichiarazioni rese nel corso del processo dal Cannata e dal Pennisi. La documentazione in atti ha costituito (pag. 3 della sentenza impugnata) oggetto di specifica analisi a cura della Corte di appello che ha esaminato il contenuto sia della "prima" comunicazione, rinvenibile agli atti, recante le sottoscrizioni degli imputati, costituita da quella del 21 ottobre 2013, tramite la quale [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva al Pennisi "plurime" diffide alle quali dare riscontro; sia il contenuto della nota, richiamata dal Pennisi anche nell'interrogatorio, e nella quale questi lamentava il "ritardo" nella trasmissione della diffida stessa; sia, infine, il contenuto della bozza di risposta del Pennisi, da questi depositata agli atti, effettivamente priva della sottoscrizione del Cannata.7 Nel ricorso della parte civile è stata evidenziata la sussistenza di una condotta omissiva idonea ad integrare l'elemento materiale del reato e la consapevolezza del Cannata a questo riguardo, se non altro nella parte finale dell'iter procedurale tanto sulla scorta del contenuto degli atti prodotti dal Pennisi e dell'interrogatorio di questi e dello stesso Cannata. Tuttavia tale conclusione non è stata condivisa dalla Corte di merito - che ha esaminato anche questo aspetto della vicenda - e che ha rilevato che il contenuto della nota del Pennisi era stato trasfuso nel provvedimento del 30 ottobre 2013, sottoscritto anche dal Cannata, alla stregua del documento regolarmente protocollato e che risultava inviato per raccomandata al Pollicino (cfr. la produzione documentale in atti, f. n. s.). La parte civile insiste sul significato - accusatorio - da attribuire al contenuto delle dichiarazioni degli imputati e della nota del Pennisi (nella versione da questi prodotta) in quanto privo della firma dei Cannata ma si tratta di elementi che non solo sono stati compiutamente esaminati dalla Corte di merito - escludendo, così, che si sia in presenza di un errore nella lettura degli atti, perché non sarebbero stati esaminati documenti rilevanti - ma di elementi che, in assenza di evidenti cadute logiche, sono stati ritenuti irrilevanti al fine di individuare il momento di conoscenza della diffida depositata il 23 aprile 2013 da parte degli uffici competenti alla istruttoria atteso che, rispetto al momento di effettiva conoscenza del 21 ottobre 2013, è stata, invece, approntata e inviata all'istante una risposta con la nota del 30 ottobre 2013, presente in atti e sottoscritta dal Cannata, documento che è stato ritenuto idoneo ad integrare la ricostruzione del Pennisi, parziale, perché fondata solo sugli atti da questi personalmente redatti e prodotti nel proprio interesse. Le conclusioni della Corte di appello di Messina, con un giudizio di merito privo di vizi apprezzabili in questa sede, non sono, dunque, censurabiliavendo valutato tutto il compendio probatorio al fine della ricostruzione del fatto e delle conclusioni che, sul piano giuridico, potevano trarsene in relazione alla denunciata omissione di atti di ufficio con riguardo alla presentazione della diffida del 23 aprile 2013 da parte del Pollicino ed alla impossibilità di individuare, rispetto a tale atto, il momento di effettiva conoscenza da parte degli imputati. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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