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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31088/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16122/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Como ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Como di condanna per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia errata applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per aver erroneamente ritenuto l'imputata assente al giudizio di primo grado - è manifestamente infondato.

Rilevato che il processo di primo grado è stato regolarmente celebrato in assenza, in quanto l'imputata, benché raggiunta da rituale notifica, non è mai stata presente e — contrariamente a quanto assume la ricorrente — l'istanza di rinvio presentata dal suo difensore è stata legittimamente respinta in quanto sfornita di documentazione che attestasse l'impedimento dedotto.

Rilevato, pertanto, che correttamente la Corte di appello ha verificato la mancanza del mandato specifico ad impugnare e, quindi, l'ostacolo all'ammissibilità dell'appello di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 luglio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 16122/2024 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Como ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Como di condanna per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia errata applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per aver erroneamente ritenuto l'imputata assente al giudizio di primo grado - è manifestamente infondato. Rilevato che il processo di primo grado è stato regolarmente celebrato in assenza, in quanto l'imputata, benché raggiunta da rituale notifica, non è mai stata presente e — contrariamente a quanto assume la ricorrente — l'istanza di rinvio presentata dal suo difensore è stata legittimamente respinta in quanto sfornita di documentazione che attestasse l'impedimento dedotto. Rilevato, pertanto, che correttamente la Corte di appello ha verificato la mancanza del mandato specifico ad impugnare e, quindi, l'ostacolo all'ammissibilità dell'appello di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 202
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