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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 40786/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, con specifica censura sull'identificazione effettuata, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato ai prevenuti non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, che contesta l'affermazione di penale responsabilità degli stessi, con specifica censura sull'identificazione effettuata, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 2 della motivazione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato ai prevenuti non risultava prescritto alla data della sentenza di appello (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40786/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris