CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21977/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata edifesa con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al ricorso, conindicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura incalce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 2236/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,pubblicata il 2/9/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. Con sentenza n. 1534/2018, pubblicata in data 12/06/2018, ilTribunale di Vicenza, in composizione monocratica, rigettòl’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1196/2011, pronunciatonei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in favoredell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; alla società era stato ingiunto il pagamentodella complessiva somma di euro 45.881,55 (di cui euro 37.950,00 peronorari, euro 1.138,50 per diritti di liquidazione del parere versatiall’Ordine degli Avvocati, euro 4.743,75 per spese generali, euro1.707,75 per [OSCURATO:PERSONA], euro 8.880,30 per Ivaall'epoca del 20%, detratta la ritenuta d'acconto all'epoca del 20% delcapitale pari ad euro 8.538,75), oltre interessi legali e spese delprocedimento monitorio, a titolo di compensi per le prestazioni diassistenza e consulenza prestate in suo favore dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] inoccasione della conclusione di un contratto con la [OSCURATO:SOCIETA]., per larealizzazione e compravendita di un parco fotovoltaico.2. Con sentenza n. 2236/2021, pubblicata in data 2/9/2021, laCorte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., cui è succeduta a titolo particolare, nel dirittocontroverso, [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del preteso creditorestitutorio.In particolare – per quel che qui ancora rileva – la Corteterritoriale ha ritenuto provata l’esistenza di uno specifico mandatoprofessionale di consulenza legale stragiudiziale conferito all’avvocatoRanzato da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ilRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -2-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026completamento della complessa attività commerciale relativaall’acquisizione del parco fotovoltaico di Turi, intrapresa dalla società;ha confermato, sul punto, la valutazione di un insieme di elementitestimoniali e documentali già operata dal giudice di primo grado; haescluso altresì la riferibilità delle attività professionali svolte dal legalea un asserito suo ruolo societario; ha, inoltre, ritenuto provate larilevanza e centralità dell’opera svolta dal legale in tutte le attivitàesposte in parcella e, infine, ha ritenuto le contestazioni svoltedall’appellante in ordine al quantum complessivo liquidato in primogrado infondate, oltre che in gran parte generiche e ripetitive dellestesse censure svolte in ordine all’an della pretesa.4. Avverso questa sentenza, la società [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, a cui l’avvocatoSergio [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.4.1. In data 31/1/2024, il Consigliere delegato ha proposto ladefinizione accelerata del ricorso per sua manifesta infondatezza.In data 7/3/2024, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza didecisione, chiedendo altresì la riunione del presente procedimento alprocedimento iscritto al ruolo generale di questa Corte con n.5139/2022, vertente tra le stesse parti.La trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve prendersi atto che il ricorso recante il n.5139/2022, avente ad oggetto l’impugnazione di una diversa sentenzae a cui il ricorrente aveva chiesto fosse riunito il presente ricorso, èstato già definito da questa Corte nell’udienza non partecipata del 24marzo 2024, con l’ordinanza di inammissibilità n. 12168/2024.1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto, inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazioneRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -3-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. peravere la Corte territoriale erroneamente ripartito l’onere della prova exart. 2697 cod. proc. civ., secondo cui la parte che intende far valere undiritto in giudizio è gravata dell’onere di provare i fatti che necostituiscono il fondamento e per avere in ogni caso valutato non conprudente apprezzamento le prove acquisite.In particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenutoprovati sia l’esistenza di un mandato professionale conferitoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e relativo a unacomplessa operazione riguardante la realizzazione e l’acquisizione dallaSolon s.p.a. di un parco fotovoltaico, sia lo svolgimento da parte delpredetto avvocato, su incarico e nell’interesse della stessa [OSCURATO:SOCIETA], delle connesse attività professionali stragiudiziali per cuiè stata chiesta la corresponsione del compenso professionale, sia lanon gratuità delle medesime sulla base delle prove testimoniali edocumentali dedotte da parte odierna controricorrente.1.1 Il motivo è inammissibile perché, di là della rubrica formulatain riferimento al vizio ex n. 3, è sostanzialmente finalizzato ad ottenere,in sede di legittimità, una rilettura dei documenti e una rivalutazionedelle testimonianze, con esito diverso da quello a cui è pervenuta laCorte d’Appello.Per principio consolidato, il ricorrente per cassazione non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili e in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quellodi controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -4-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse,quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass., Sez.5-Ordinanza n.32505 del 22/11/2023).A ciò deve aggiungersi che la censura di violazione dell'art. 116cod. proc. civ. è, a sua volta, ammissibile soltanto ove si alleghi che ilgiudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendodi attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatorevalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca, invece,l’esercizio non corretto del «prudente apprezzamento» della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, I comma, n. 5,cod. proc. civ., soltanto nei rigorosi limiti in cui ancora è consentito ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U, n. 20867 del30/09/2020; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).Infine, quanto alle denunce di violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ., la Corte d’appello non ha affatto invertitol’onere della prova: la società ha negato l’avvenuto conferimento di unincarico professionale oneroso all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte territoriale,lungi dal porre l’onere dalla prova della conclusione del contratto sullasocietà, ha accertato che era stato concluso un contratto a titolooneroso sulla base dei documenti prodotti dallo stesso avvocato e delledichiarazioni confermative di alcuni testi che ha ritenuto maggiormentepunto, un’ampia e dettagliata motivazione (da pag. 15 a pag. 20 dellasentenza impugnata).Ric. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -5-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/20262. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 delcomma 1 dell’articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha censuratol’omesso o insufficiente esame di fatti (circostanze comprovatedocumentalmente o per testi) decisivi per il giudizio e discussi tra leparti, sostenendo, con un primo profilo, che la Corte territorialeavrebbe omesso di esaminare, come già il Giudice di primo grado, laprova documentale costituita dalla mail datata 13 ottobre 2009 deldott. Benetazzo, Presidente del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]), prodotta in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA].; questo documento rileverebbe quale prova dellagratuità dell’attività prestata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ma non sarebbestata valorizzata sebbene l’odierno controricorrente non ne avessecontestato il contenuto.2.1. Con un secondo profilo, parte ricorrente ha censurato lasentenza di appello per aver sottovalutato, travisato, e soventeignorato il contenuto delle testimonianze rese dai testi indicati da parteappellante e, cioè, [OSCURATO:PERSONA] (ex azionista di [OSCURATO:PERSONA],oggi [OSCURATO:SOCIETA] e componente, nel 2010, del Comitato di gestione dellamedesima società, oltre che ex consigliere di amministrazione diDeltoro [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (funzionaria di [OSCURATO:SOCIETA].)ed [OSCURATO:PERSONA] (amministratore unico di [OSCURATO:SOCIETA].), da cuiemergerebbe che nessuna attività di consulenza nella costituzione dellaDeltoro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., né di assistenza in favore della predettanella scelta della tipologia del finanziamento è stata svoltadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che l’attività di consulenza per l’affare delparco fotovoltaico e di revisione del relativo contratto di compravenditasono state svolte dal legale in assenza di incarico professionale e inqualità di azionista e membro del Comitato di gestione dellacontrollante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ric. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -6-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/20262.2. Il primo profilo è inammissibile perché la censura di omessoesame di fatti decisivi ex n. 5 è preclusa ex art. 348 ter IV comma cod.proc. civ., applicabile alla fattispecie perché l’appello è stato propostonel 2018: l’appello è stato, infatti, rigettato sulla base dello stesso iterlogico del primo Giudice e, per principio consolidato, ricorre l'ipotesi di«doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc.civ., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esamedi fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non soltantoquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appelloabbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lastatuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 - 2, n. 7724 del09/03/2022).2.3. Per queste ragioni è ugualmente inammissibile anche ilsecondo profilo, relativo al travisamento della prova: le Sezioni Unitedi questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 5792 del 2024, che «iltravisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in casodi svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logicadella riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n.4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito –come accaduto in questo giudizio - un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fattovalere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360,n. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale». Nella specie, allora, la censura di travisamento puòRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -7-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026essere soltanto ricondotta alla denuncia ex n. 5 preclusa dall’art. 348ter IV comma cod. proc. civ.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma1 dell’articolo 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha censurato l’omessoo insufficiente esame di «circostanze» decisive per il giudizio e cioè laduplicazione della pretesa di compensi da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già svolteal precedente punto 2.2. sulla preclusione della censura ex n. 5 peressere stata la pronuncia d’appello «doppiamente conforme.»4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna dellasocietà ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata exart. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione delcomma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e delquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente dev’esserecondannato al pagamento, in favore del controricorrente, di unasomma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo,nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamentedeterminata, a favore della Cassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellaRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -8-Numero registro generale 7013/2022Numero sezionale 2603/2025Numero di raccolta generale 21977/2026Data pubblicazione 26/06/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.condanna [OSCURATO:SOCIETA]., ex art. 96 comma III cod. proc. civ.,al pagamento di euro 2.000,00 in favore di L [OSCURATO:PERSONA] e, ex art.96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 1.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe TedescoRic. 2022 n. 7013 sez. 2 - ud. 30-10-2025 -9-