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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19526/2022

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3/2019 ORDINANZA sul ricorso 20903/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante anche [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società), che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1743/2019 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 30/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1003/2016, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza dell’importo di € 155.469 con clausola di intrasferibilità, intestato a [OSCURATO:PERSONA], in favore di un soggetto diverso dall’effettiva beneficiaria, ritenendo che la compagine convenuta avesse fornito la prova di aver diligentemente identificato il prenditore del titolo.

2. La Corte d’appello di Venezia, a fronte dell’impugnazione presentata dalla compagnia assicurativa, rilevava che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur essendo onerata di fornire la relativa prova, non aveva dimostrato lo specifico impedimento che aveva reso impossibile l’esatto adempimento della propria obbligazione.

Riteneva, inoltre, fondata l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di concorso colposo del creditore nel verificarsi dell’evento dannoso, dato che la banca negoziatrice aveva spedito l’assegno con lettera F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ordinaria ancorché la sottrazione di valori da tale tipo di corrispondenza fosse fatto frequente e notorio.

Attribuiva così la responsabilità dell’evento dannoso verificatosi in pari misura alla compagnia appellante ed a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 47.734,50, dopo aver accertato che la compagnia aveva già recuperato la somma di € 60.000.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 30 aprile 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando nove motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]..

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che richiede, per la sua applicazione, un’incidenza causale del fatto compiuto dal creditore, mentre nella fattispecie in esame non esisteva alcun collegamento fra l’apertura del libretto su cui era stato versato l’assegno di traenza e la spedizione postale del medesimo.

La responsabilità da contatto sociale della banca negoziatrice impediva di ravvisare un concorso di colpa fondato su criteri di solidarietà sociale. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: se l’individuazione del vero beneficiario del titolo intrasferibile è il momento centrale dell’adempimento dell’obbligazione esistente in capo alla banca negoziatrice, occorreva considerare – a dire del ricorrente – che riguardo a questa operazione nessuno poteva concorrere a determinare un’apparente identità in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] capo a chi si era presentato chiedendo l’apertura di un rapporto bancario. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a.: se il contatto sociale a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nel prevedere la responsabilità della banca negoziatrice consiste nella corretta individuazione di chi richiede l’apertura di un rapporto bancario, la Corte di merito doveva considerare che rispetto a questo obbligo non assumeva rilievo né la spedizione postale, né il possesso del titolo poi presentato all’incasso.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, non sono fondati.

Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez.

U., 9769/2020).

6. Il quarto motivo assume l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’apertura, con un’operazione autonoma e precedente, del libretto di risparmio su cui era stato versato l’assegno; la fallace identificazione al momento dell’apertura F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questo rapporto bancario aveva avuto efficacia determinante nella creazione del presupposto indispensabile per l’incasso del titolo.

7. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo, infatti, si duole non tanto di un omesso esame dell’apertura di un rapporto bancario con un atto autonomo e antecedente, ma di un esame non conforme alla lettura (in termini di responsabilità esclusiva) che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali.

Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio, non considerati in ragione dell’asserita tardività con cui erano stati evidenziati dall’appellante.

La Corte di merito – sostiene il ricorrente –, richiamando incongruamente il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., non si è avveduta che la carta d’identità prodotta in copia al momento dell’apertura del libretto postale rientrava fra gli elementi di prova acquisiti al giudizio, sicché l’evidenziazione dell’incongrua data di scadenza ivi riportata al fine di confutare l’impianto difensivo di controparte costituiva una mera difesa non soggetta ad alcuna preclusione.

L’esistenza di altri rapporti instaurati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] costituiva sì una circostanza nuova, ma certamente influente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul giudizio finale e come tale non soggetta al divieto previsto dall’art.345 cod. proc. civ..

La Corte territoriale, ove avesse preso in considerazione ambedue gli elementi di prova, avrebbe rilevato indizi di colpa grave che avrebbero escluso qualunque potenziale concorso di colpa del debitore, dato che gli stessi facevano emergere una superficialità nell’identificazione del presentatore del titolo del tutto contraria ai minimi parametri di professionalità a cui si doveva ispirare la banca.

9. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha accertato la responsabilità della banca negoziatrice per non aver assolto l’onere probatorio che le incombeva, rispetto alla dimostrazione dello specifico impedimento che aveva reso impossibile l’esatto adempimento della sua obbligazione.

Una volta acclarata la responsabilità dell’obbligato, parte ricorrente non ha interesse a dolersi del mancato vaglio di ulteriori circostanze di fatto al fine di stabilire che responsabilità aveva carattere ancor più evidente.

Infatti, l’accertamento della responsabilità del debitore, ove avvenga, non ha influenza sull’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno e sulla determinazione dell’entità della diminuzione del risarcimento dovuto, che dipendono, a mente dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., non dalla gravità dell’inadempimento del debitore, ma dalla gravità della colpa del creditore e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 10.1 Il sesto mezzo adduce l’esistenza di una motivazione apparente, e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito, interpretando in maniera incongrua il principio di diritto affermato da F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cass. 12477/2018 (che si era occupata della violazione delle regole in materia di fatto notorio piuttosto che dell’incidenza della spedizione dell’assegno nella serie causale conclusasi con l’abuso del titolo), non ha compiutamente illustrato il collegamento causale esistente fra le modalità di spedizione del titolo e il suo successivo incasso abusivo.

La valutazione compiuta dai giudici distrettuali risulta poi – in tesi di parte ricorrente - del tutto contraddittoria e palesemente incongrua da un punto di vista logico-giuridico, dato che la spedizione con lettera raccomandata non avrebbe comunque impedito che il plico fosse intercettato e il relativo contenuto abusato. 10.2 Il nono motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in ragione della presenza di una motivazione che - in tesi - non raggiunge la soglia minima costituzionalmente dovuta ed è carente nel suo impianto logico laddove afferma l’esistenza di un concorso colposo, ritiene inammissibili le circostanze addotte con l’atto di appello e qualifica come eccezione parzialmente estintiva il ritrovamento di somme giacenti sul conto della sedicente [OSCURATO:PERSONA].

11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, risultano ambedue inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez.

U., 8053/2014).

La motivazione assume poi carattere soltanto apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 22232/2016).

Le doglianze in esame, nel lamentare l’una il carattere apparente della motivazione, l’altra il mancato superamento dello standard minimo costituzionalmente dovuto dell’apparato argomentativo della decisione impugnata, non adducono che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico- intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dalla Corte di merito.

Simili censure non evidenziano, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

12. Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., poiché la Corte territoriale ha ritenuto di tener conto, detraendole da quanto dovuto, delle somme non ritirate dalla sedicente [OSCURATO:PERSONA] e giacenti sul libretto da costei aperto, senza considerare che l’incasso dell’assegno da parte di un soggetto diverso dal beneficiario aveva provocato l’illegittima disposizione della provvista accantonata e il fatto che la somma, asseritamente ancora presente sul conto, non era stata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

La deduzione della presenza di residue somme sul conto di altri non costituiva affatto un’eccezione e neppure una mera difesa della controparte, come ritenuto dai giudici distrettuali, ma l’allegazione di una circostanza totalmente ininfluente ai fini di causa.

13. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo sostiene che “la stagnazione di euro 60.000 sul conto acceso a favore della sedicente [OSCURATO:PERSONA] non può interferire in alcun modo con la questione di cui è causa” (pag. 48).

Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, tuttavia, che una simile questione sia mai stata sottoposta al vaglio dei giudici distrettuali, che si sono occupati, invece, della ben diversa circostanza dell’avvenuto “recupero” della somma complessiva di € 60.000 da parte della compagnia assicurativa.

Il che comporta l’inammissibilità del profilo di doglianza in esame, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (si vedano, fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass.25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (nel caso di specie l’accertamento del fatto che la somma di € 60.000 non era stata “recuperata” dalla compagnia, ma “stagnava” sul conto acceso al fine di rendere possibile l’incasso dell’assegno trafugato).

14. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché la Corte di merito ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] malgrado quest’ultimo fosse stato chiamato in giudizio quale terzo a cui era comune la causa, senza che fossero state proposte domande nei suoi confronti, sicché nessuna soccombenza poteva essere ravvisata.

15. Il motivo non è fondato.

Non si presta, infatti, a censura la conferma della condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla banca convenuta ad opera della compagnia attrice, in ragione del fatto che quest’ultima non aveva “avanzato alcuna domanda nei suoi confronti né” aveva “prospettato alcuna responsabilità a carico di quest’ultima” (v. pag. 17 della decisione impugnata).

L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario ovvero del soggetto che abbia causato la lite (Cass. 13430/2007).

La statuizione impugnata, quindi, ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui l'individuazione del soccombente avviene in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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16. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3/2019 ORDINANZA sul ricorso 20903/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante anche [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., quale successore di [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] (c/o [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società), che la rappresenta e difende, unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1743/2019 della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 30/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/3/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1003/2016, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) affinché fosse accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per aver provveduto al pagamento di un assegno di traenza dell’importo di € 155.469 con clausola di intrasferibilità, intestato a [OSCURATO:PERSONA], in favore di un soggetto diverso dall’effettiva beneficiaria, ritenendo che la compagine convenuta avesse fornito la prova di aver diligentemente identificato il prenditore del titolo. 2. La Corte d’appello di Venezia, a fronte dell’impugnazione presentata dalla compagnia assicurativa, rilevava che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur essendo onerata di fornire la relativa prova, non aveva dimostrato lo specifico impedimento che aveva reso impossibile l’esatto adempimento della propria obbligazione. Riteneva, inoltre, fondata l’eccezione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di concorso colposo del creditore nel verificarsi dell’evento dannoso, dato che la banca negoziatrice aveva spedito l’assegno con lettera F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] ordinaria ancorché la sottrazione di valori da tale tipo di corrispondenza fosse fatto frequente e notorio. Attribuiva così la responsabilità dell’evento dannoso verificatosi in pari misura alla compagnia appellante ed a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di € 47.734,50, dopo aver accertato che la compagnia aveva già recuperato la somma di € 60.000. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 30 aprile 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando nove motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che richiede, per la sua applicazione, un’incidenza causale del fatto compiuto dal creditore, mentre nella fattispecie in esame non esisteva alcun collegamento fra l’apertura del libretto su cui era stato versato l’assegno di traenza e la spedizione postale del medesimo. La responsabilità da contatto sociale della banca negoziatrice impediva di ravvisare un concorso di colpa fondato su criteri di solidarietà sociale. 4.2 Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen.: se l’individuazione del vero beneficiario del titolo intrasferibile è il momento centrale dell’adempimento dell’obbligazione esistente in capo alla banca negoziatrice, occorreva considerare – a dire del ricorrente – che riguardo a questa operazione nessuno poteva concorrere a determinare un’apparente identità in F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] capo a chi si era presentato chiedendo l’apertura di un rapporto bancario. 4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l.a.: se il contatto sociale a cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità nel prevedere la responsabilità della banca negoziatrice consiste nella corretta individuazione di chi richiede l’apertura di un rapporto bancario, la Corte di merito doveva considerare che rispetto a questo obbligo non assumeva rilievo né la spedizione postale, né il possesso del titolo poi presentato all’incasso. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente, non sono fondati. Al riguardo è sufficiente fare richiamo alla più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass., Sez. U., 9769/2020). 6. Il quarto motivo assume l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, costituito dall’apertura, con un’operazione autonoma e precedente, del libretto di risparmio su cui era stato versato l’assegno; la fallace identificazione al momento dell’apertura F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questo rapporto bancario aveva avuto efficacia determinante nella creazione del presupposto indispensabile per l’incasso del titolo. 7. Il motivo è inammissibile. Il mezzo, infatti, si duole non tanto di un omesso esame dell’apertura di un rapporto bancario con un atto autonomo e antecedente, ma di un esame non conforme alla lettura (in termini di responsabilità esclusiva) che l’odierno ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali. Interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012). 8. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di elementi di prova acquisiti agli atti del giudizio, non considerati in ragione dell’asserita tardività con cui erano stati evidenziati dall’appellante. La Corte di merito – sostiene il ricorrente –, richiamando incongruamente il disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., non si è avveduta che la carta d’identità prodotta in copia al momento dell’apertura del libretto postale rientrava fra gli elementi di prova acquisiti al giudizio, sicché l’evidenziazione dell’incongrua data di scadenza ivi riportata al fine di confutare l’impianto difensivo di controparte costituiva una mera difesa non soggetta ad alcuna preclusione. L’esistenza di altri rapporti instaurati dalla [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] costituiva sì una circostanza nuova, ma certamente influente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sul giudizio finale e come tale non soggetta al divieto previsto dall’art.345 cod. proc. civ.. La Corte territoriale, ove avesse preso in considerazione ambedue gli elementi di prova, avrebbe rilevato indizi di colpa grave che avrebbero escluso qualunque potenziale concorso di colpa del debitore, dato che gli stessi facevano emergere una superficialità nell’identificazione del presentatore del titolo del tutto contraria ai minimi parametri di professionalità a cui si doveva ispirare la banca. 9. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha accertato la responsabilità della banca negoziatrice per non aver assolto l’onere probatorio che le incombeva, rispetto alla dimostrazione dello specifico impedimento che aveva reso impossibile l’esatto adempimento della sua obbligazione. Una volta acclarata la responsabilità dell’obbligato, parte ricorrente non ha interesse a dolersi del mancato vaglio di ulteriori circostanze di fatto al fine di stabilire che responsabilità aveva carattere ancor più evidente. Infatti, l’accertamento della responsabilità del debitore, ove avvenga, non ha influenza sull’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno e sulla determinazione dell’entità della diminuzione del risarcimento dovuto, che dipendono, a mente dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., non dalla gravità dell’inadempimento del debitore, ma dalla gravità della colpa del creditore e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 10.1 Il sesto mezzo adduce l’esistenza di una motivazione apparente, e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di merito, interpretando in maniera incongrua il principio di diritto affermato da F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cass. 12477/2018 (che si era occupata della violazione delle regole in materia di fatto notorio piuttosto che dell’incidenza della spedizione dell’assegno nella serie causale conclusasi con l’abuso del titolo), non ha compiutamente illustrato il collegamento causale esistente fra le modalità di spedizione del titolo e il suo successivo incasso abusivo. La valutazione compiuta dai giudici distrettuali risulta poi – in tesi di parte ricorrente - del tutto contraddittoria e palesemente incongrua da un punto di vista logico-giuridico, dato che la spedizione con lettera raccomandata non avrebbe comunque impedito che il plico fosse intercettato e il relativo contenuto abusato. 10.2 Il nono motivo deduce la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in ragione della presenza di una motivazione che - in tesi - non raggiunge la soglia minima costituzionalmente dovuta ed è carente nel suo impianto logico laddove afferma l’esistenza di un concorso colposo, ritiene inammissibili le circostanze addotte con l’atto di appello e qualifica come eccezione parzialmente estintiva il ritrovamento di somme giacenti sul conto della sedicente [OSCURATO:PERSONA]. 11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilità, risultano ambedue inammissibili. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U., 8053/2014). La motivazione assume poi carattere soltanto apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Le doglianze in esame, nel lamentare l’una il carattere apparente della motivazione, l’altra il mancato superamento dello standard minimo costituzionalmente dovuto dell’apparato argomentativo della decisione impugnata, non adducono che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico- intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dalla Corte di merito. Simili censure non evidenziano, quindi, alcuna criticità dell’apparato argomentativo presente all’interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma sono espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. 12. Il settimo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ., poiché la Corte territoriale ha ritenuto di tener conto, detraendole da quanto dovuto, delle somme non ritirate dalla sedicente [OSCURATO:PERSONA] e giacenti sul libretto da costei aperto, senza considerare che l’incasso dell’assegno da parte di un soggetto diverso dal beneficiario aveva provocato l’illegittima disposizione della provvista accantonata e il fatto che la somma, asseritamente ancora presente sul conto, non era stata messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La deduzione della presenza di residue somme sul conto di altri non costituiva affatto un’eccezione e neppure una mera difesa della controparte, come ritenuto dai giudici distrettuali, ma l’allegazione di una circostanza totalmente ininfluente ai fini di causa. 13. Il motivo è inammissibile. Il mezzo sostiene che “la stagnazione di euro 60.000 sul conto acceso a favore della sedicente [OSCURATO:PERSONA] non può interferire in alcun modo con la questione di cui è causa” (pag. 48). Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta, tuttavia, che una simile questione sia mai stata sottoposta al vaglio dei giudici distrettuali, che si sono occupati, invece, della ben diversa circostanza dell’avvenuto “recupero” della somma complessiva di € 60.000 da parte della compagnia assicurativa. Il che comporta l’inammissibilità del profilo di doglianza in esame, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (si vedano, fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass.25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (nel caso di specie l’accertamento del fatto che la somma di € 60.000 non era stata “recuperata” dalla compagnia, ma “stagnava” sul conto acceso al fine di rendere possibile l’incasso dell’assegno trafugato). 14. L’ottavo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. perché la Corte di merito ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] malgrado quest’ultimo fosse stato chiamato in giudizio quale terzo a cui era comune la causa, senza che fossero state proposte domande nei suoi confronti, sicché nessuna soccombenza poteva essere ravvisata. 15. Il motivo non è fondato. Non si presta, infatti, a censura la conferma della condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla banca convenuta ad opera della compagnia attrice, in ragione del fatto che quest’ultima non aveva “avanzato alcuna domanda nei suoi confronti né” aveva “prospettato alcuna responsabilità a carico di quest’ultima” (v. pag. 17 della decisione impugnata). L'obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalità, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario ovvero del soggetto che abbia causato la lite (Cass. 13430/2007). La statuizione impugnata, quindi, ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui l'individuazione del soccombente avviene in base al principio di causalità, con la conseguenza che la parte obbligata a F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 20903/2019 Numero sezionale 880/2022 Numero di raccolta generale 19526/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] rimborsare alle altre le spese che queste ultime hanno anticipato è quella che, con il comportamento tenuto assumendo l’iniziativa di dare inizio al giudizio, ha dato causa al medesimo, rendendo necessario per la controparte un dispendio di attività processuale (Cass. 25141/2006, Cass. 1513/2006, Cass. 7182/2000). 16. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 22 marzo 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O
Sentenza Cassazione n. 19526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris